05.3035 · Mozione · 2005-03-02
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Secondo l'articolo 48 del vigente Codice penale, il giudice fissa l'importo della multa secondo la condizione del condannato, in modo che la perdita che questi subisce costituisca una pena corrispondente alla sua colpevolezza. Per giudicare della condizione del condannato si deve specialmente considerarne il reddito ed il patrimonio, lo stato civile e gli oneri di famiglia, la professione ed il guadagno, l'età e la salute.
La Parte generale riveduta del Codice penale, approvata dal Parlamento il 13 dicembre 2002, prevede la comminazione di pene pecuniarie composte da aliquote giornaliere, al posto della multa. Per la commisurazione continuano a essere determinanti la colpa e la situazione personale e finanziaria dell'autore. La differenza con il sistema attuale consiste unicamente nel fatto che il giudice determina la pena pecuniaria in due tappe, al fine di rendere più trasparente e giusta la commisurazione della multa. Secondo l'articolo 34 del nuovo CP, in una prima fase il giudice stabilisce il numero di aliquote giornaliere commisurandolo alla colpevolezza dell'autore. In un secondo tempo, Il giudice fissa l'importo delle aliquote secondo la situazione personale ed economica dell'autore al momento della pronuncia della sentenza, tenendo segnatamente conto del suo reddito e della sua sostanza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi familiari e assistenziali e del minimo vitale.
Per la commisurazione delle singole aliquote giornaliere sono quindi determinanti gli stessi criteri applicabili oggi per la fissazione delle multe. Questi criteri sono applicati fin dall'introduzione del Codice penale nel 1942, senza che si sia mai resa necessaria un'ordinanza del Consiglio federale. I cantoni hanno elaborato in merito pertinenti direttive, mentre il Tribunale federale, nella sua giurisprudenza, ha tra l'altro sviluppato principi relativi alla presa in considerazione di reddito, sostanza e oneri finanziari del condannato, indicando anche come commisurare una multa nei confronti di uno studente senza reddito o di un coniuge che si occupa dell'economia domestica. Questi principi restano applicabili anche al nuovo diritto.
Nel messaggio concernente la revisione della parte generale del Codice penale il Consiglio federale aveva originariamente proposto che il giudice, nel commisurare le singole aliquote giornaliere, si basasse in linea di principio sul reddito netto del condannato, tenendo conto della sua situazione personale e finanziaria e dei suoi particolari rapporti patrimoniali. In relazione a questo cosiddetto principio del reddito netto sono state in effetti sollevate numerose questioni concernenti il calcolo delle singole aliquote giornaliere, su cui ha attirato l'attenzione anche il professor Killian in occasione di un'audizione dinanzi al Consiglio degli Stati. La Commissione degli affari giuridici era tuttavia dell'opinione che i problemi di commisurazione in relazione al principio del reddito netto non possono essere risolti con un'ordinanza. I criteri attuali applicabili alla commisurazione delle multe, di carattere piuttosto generale, sono più idonei alla presa in considerazione dei numerosi casi particolari. Il Parlamento ha di conseguenza rinunciato ad applicare il principio del reddito netto, conformando i criteri di commisurazione per le singole aliquote giornaliere agli attuali principi applicabili alla determinazione delle multe, per i quali esiste già una giurisprudenza approfondita. Nell'ordinanza concernente la commisurazione delle singole aliquote, richiesta dall'autore della mozione, verrebbero quindi disciplinati dettagli relativi a criteri di commisurazione che vigono già da 60 anni.
Come già riconosciuto dal Parlamento in occasione del dibattito concernente la revisione del CP, una simile ordinanza non farebbe che apportare una precisione apparente, poiché non potrebbe mai tener conto di tutte le particolarità dei casi individuali. Inoltre, alla luce del potere di apprezzamento del giudice nella commisurazione della pena e del numero di aliquote giornaliere per un determinato reato, un maggior grado di precisione nella determinazione delle aliquote sarebbe quasi irrilevante. Un'ordinanza non potrebbe quindi uniformare le diverse prassi sanzionatorie in vigore oggi nei Cantoni.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.