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05.3104 · Interpellanza · 2005-03-16

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Fondandosi sul postulato 03.3087 del 19 marzo 2003 dell'ex consigliere nazionale Hansueli Raggenbass, il Consiglio federale ha adottato un rapporto ("10 anni di imposta sul valore aggiunto"), che espone, tra l'altro, in che misura le concrete disposizioni del diritto in materia di IVA si sono affermate valide per una simile imposta generale sul consumo, quali punti deboli e lacune si sono riscontrati a livello d'attuazione, nonché quali possibilità vi sono per sgravare le imprese contribuenti con l'adozione di semplificazioni in loro favore.

1. Il Consiglio federale è favorevole alla semplificazione del sistema dell'imposta sul valore aggiunto e, nell'ambito del rapporto "10 anni di imposta sul valore aggiunto", ha già mosso i primi passi concreti di miglioramento, segnatamente con le modifiche della prassi dal 1° gennaio 2005 e dal 1° luglio 2005. Ulteriori misure semplificatrici sono state proposte come modifiche di legge e devono essere ulteriormente esaminate in dettaglio. Come si evince dal rapporto, il Consiglio federale intende perseguire come obiettivo a lungo termine quello di un'"imposta ideale sul valore aggiunto", che prevede tra l'altro un'aliquota unica. Tale aliquota ammonterebbe tra il 5 e il 6 per cento. Essa sarebbe introdotta secondo il principio della neutralità a livello di ricavi, non appena sarebbero soppresse di principio tutte le eccezioni fiscali. A causa della prevedibile forte opposizione politica alla realizzazione di un'imposta ideale sul valore aggiunto, il Consiglio federale vorrebbe porre l'accento dapprima sulle semplificazioni all'interno del sistema attuale.

2. In caso di mantenimento dell'imposizione differenziata con aliquote d'imposta basse per i beni e le prestazioni di servizi di uso quotidiano, l'aliquota ridotta deve essere mantenuta. Un'imposizione dei beni e delle prestazioni di servizi e del tempo libero con aliquote più alte necessita addirittura una nuova aliquota per le prestazioni di lusso e del tempo libero. Il Consiglio federale intende evitare di esaminare un'aliquota più alta per le prestazioni di lusso e del tempo libero, poiché è gia sin d'ora chiaro che gli effetti sarebbero negativi: una nuova aliquota d'imposta per le prestazioni di lusso e del tempo libero complicherebbe ulteriormente in modo considerevole il sistema dell'IVA. Il problema principale risiede nella qualificazione di un bene quale bene di lusso. Dal profilo oggettivo-scientifico non è possibile definire ciò che è lusso. Il concetto dipende piuttosto dalle convinzioni personali di ciascuno (ognuno ha una propria scala di esigenze), è relativo e mutevole nel tempo e nello spazio. La problematica dell'imposizione di lusso consiste quindi essenzialmente nella delimitazione della cerchia di prestazioni da includere, ciò che costituisce oggetto permanente di controversie. Questo punto estremamente insoddisfacente dell'imposta sul lusso è stato anche decisivo per la soppressione dell'imposta sul lusso riscossa fino al 1958 (cfr. pure il parere del 1° settembre 2004 espresso dal Consiglio federale in merito alla mozione Chevrier 04.3405 del 18 giugno 2004 sullo stesso tema).

3. La Sesta Direttiva CEE del 17 maggio 1977 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari (77/388/CEE; GU.CE del 13 giugno 1977 n. L 145, pag. 1 segg.) contiene nell'allegato H un elenco delle forniture di beni e delle prestazioni di servizi suscettibili di essere soggette ad aliquote ridotte dell'IVA. Tra queste rientrano i prodotti alimentari destinati al consumo umano e animale, i prodotti farmaceutici, la fornitura di libri, giornali e periodici, servizi forniti da o diritti da versare a scrittori, compositori e artisti interpreti. L'allegato H corrisponde quindi in larga misura all'enumerazione delle prestazioni imponibili all'aliquota ridotta nella legge sull'IVA. Secondo la Sesta Direttiva le aliquote ridotte devono ammontare almeno al 5 per cento. I Paesi che applicano aliquote ridotte per certe operazioni conoscono lo stesso problema della Svizzera, ossia la difficoltà nella delimitazione delle prestazioni imponibili all'aliquota ridotta rispetto a quelle imponibili all'aliquota normale.

Risposta del Consiglio federale.