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05.3143 · Postulato · 2005-03-17

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Gli acquisti di materiale per la protezione civile sono disciplinati dalla Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) entrata in vigore il 1° gennaio 2004, in funzione delle competenze rispettive della Confederazione e dei Cantoni. Tali acquisti sono essenzialmente compito dei Cantoni. La Confederazione assume l'acquisto e il finanziamento del materiale supplementare necessario in caso di particolari catastrofi o situazioni d'emergenza di sua competenza nonché in caso di conflitto armato. Negli ultimi anni, per esempio, è stato acquistato dalla Confederazione il nuovo materiale di protezione ABC.

Con la nuova LPPC si è rinunciato a un elenco dettagliato del materiale unificato il cui acquisto è di competenza della Confederazione. Ciò in considerazione del nuovo sistema istituito tra Confederazione e Cantoni, basato sul finanziamento da parte dell'organo responsabile, e ai fini di un acquisto di materiale il più possibile conforme alle necessità e adeguato alle singole situazioni. Conformemente all'articolo 43 lettera d e all'articolo 71 capoverso 1 lettera f della LPPC, la Confederazione può acquistare materiale unificato per la protezione civile in caso di bisogno chiaro e documentato.

A medio termine, tenendo conto anche della massiccia riduzione degli effettivi (da 280 000 a circa 105 000), la protezione civile e i Cantoni dispongono di materiale sufficiente sia a livello qualitativo sia a livello quantitativo. Ciò vale anche per l'equipaggiamento personale dei membri della protezione civile. Dalla riforma 95 sono state acquistate 105 000 tenute d'intervento (pionieri) alle quali sono venute ad aggiungersi altre 80 000 nel 2002. Pertanto, considerato un ciclo di vita tra i 5 e i 15 anni - a dipendenza delle sollecitazioni -, il fabbisogno per gli anni venturi è per principio coperto. D'altronde fino ad ora i Cantoni non hanno documentato o fatto valere alcun fabbisogno in merito. Singoli Cantoni hanno unicamente provveduto, a proprie spese e a condizioni favorevoli, all'ordinazione supplementare di alcune taglie speciali.

L'equipaggiamento dei membri della protezione civile con calzature adeguate è, fra le altre cose, una delle conseguenze del reclutamento comune con i militari e soddisfa le istanze in materia di equità di trattamento. In questo modo si garantisce pure che i giovani e, di regola, più attivi membri della protezione civile dispongano di calzature adeguate; la situazione migliora costantemente. A causa delle sempre più scarse risorse finanziarie, un riequipaggiamento per tutti i membri della protezione civile non è stato oggetto di discussione. Un tale riequipaggiamento ammonterebbe a circa 10 milioni di franchi

(60 000 calzature a circa 160 franchi cadauna). Poiché questa spesa non è compresa nella pianificazione finanziaria dell'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) per i prossimi anni, sarebbero necessarie ulteriori risorse finanziarie a scapito di progetti prioritari di grande entità come ad esempio POLYCOM o l'installazione dei telecomandi per sirene. Del rimanente, tre Cantoni hanno proceduto, a proprie spese e a condizioni favorevoli, a un'ordinazione supplementare di calzature presso la Base logistica dell'esercito per formazioni specializzate della protezione civile.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.