05.3166 · Interpellanza · 2005-03-17
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
La legge sulla Banca nazionale (RS 951.11) definisce i compiti, le competenze e i privilegi della Banca nazionale. La Banca nazionale svolge la politica monetaria nell'interesse generale del Paese. Essa garantisce la stabilità dei prezzi. A tale scopo tiene conto dell'evoluzione congiunturale (art. 5 cpv. 1 LBN).
Nelle relazioni con l'estero, che conformemente alla Costituzione federale (art. 54 cpv. 1, 174, 184, 185, 187 cpv. 1 lett. a) competono al Consiglio federale, la Banca nazionale è tenuta a collaborare con il governo (art. 5 cpv. 3 LBN) nello svolgimento dei suoi compiti. La Banca nazionale adempie il suo obbligo di rendiconto e informazione esaminando periodicamente con il Consiglio federale la situazione economica, la politica monetaria e le questioni di attualità della politica economica della Confederazione. Inoltre, "il Consiglio federale e la Banca nazionale s'informano vicendevolmente delle loro intenzioni prima di prendere importanti decisioni di politica economica e monetaria" (art. 7 LBN).
L'indipendenza della Banca nazionale descritta nell'articolo 6 LBN è limitata alle questioni tecniche nazionali. Ai sensi del legislatore costituzionale, questa indipendenza tecnica non riduce in nessun modo gli obblighi di informazione e consultazione della Banca nazionale nei confronti del Consiglio federale in questioni politiche, in particolare in questioni di politica estera. Tra queste rientrano la scelta, il monitoraggio e la valutazione politica dei siti all'estero, l'eventuale cambiamento dei siti nonché, in generale, la gestione e la ripartizione delle riserve di oro fra i siti in Svizzera e all'estero.
La risposta che il Consiglio federale ha dato alla mia domanda del 7 marzo sembra confermare le informazioni fornite da un portavoce della Banca nazionale secondo il quale l'attuale capo del Dipartimento federale delle finanze e il suo predecessore non vengono nemmeno informati sui movimenti delle riserve auree svizzere all'estero né tanto meno possono dare il loro consenso al riguardo. È quindi evidente che la Banca nazionale ha finora omesso di informare e consultare debitamente il Consiglio federale in merito all'oro depositato all'estero. Pertanto, il Consiglio federale deve agire per ripristinare il primato politico anche nell'ambito della valutazione e della gestione dei rischi ai quali il patrimonio nazionale svizzero depositato all'estero è esposto a seguito dei maggiori pericoli provenienti dal terrorismo e dal ricatto politico.
Il Consiglio federale condivide l'opinione secondo cui il legislatore costituzionale ha accordato alla Banca nazionale la massima indipendenza nelle questioni tecniche inerenti alla politica monetaria, ma non ha limitato il primato della politica né la responsabilità particolare del Consiglio federale in materia di politica estera, di valutazione dei rischi e, soprattutto, di gestione delle riserve auree depositate all'estero?
Stellungnahme des Bundesrates
Per motivi di diversificazione la BNS custodisce una parte del suo oro all'estero. Tuttavia la parte dell'oro depositata in Svizzera è la più considerevole. Per la conservazione all'estero entrano di principio in linea di conto solo Paesi con una grande stabilità politica ed economica. Gioca inoltre un ruolo importante il contesto giuridico (legislazione e giurisprudenza concernente l'immunità nelle procedure giudiziarie ed esecutive) e deve essere garantito un rapido accesso al mercato (ampio mercato dell'oro). La BNS verifica periodicamente la ripartizione geografica delle sue riserve auree e la adegua agli sviluppi attuali.
Come altre banche centrali, per motivi di sicurezza, la BNS non fornisce le coordinate esatte dei siti in cui conserva il patrimonio aureo. A giustificare questa segretezza vi sono in particolare due motivi: in primo luogo, se la BNS dovesse rendere noti questi siti, dovrebbe informare costantemente anche sugli eventuali spostamenti necessari in base della verifica periodica. Ogni informazione concernente un ritiro di oro da un determinato Paese attirerebbe l'attenzione internazionale e potrebbe condurre all'instabilità dei mercati finanziari. In secondo luogo non sarebbe più possibile effettuare discretamente i trasporti di oro, delicati dal punto di vista della politica della sicurezza.
Su richiesta della delegazione delle finanze delle Camere federali, il 23 ottobre 2003 il presidente della BNS ha informato personalmente e in modo dettagliato sulla politica della BNS relativa all'immagazzinamento delle riserve auree. La delegazione si è dichiarata completamente soddisfatta con l'orientamento confidenziale fornito dalla BNS. Anche per il Consiglio federale non vi è nessun motivo concreto per riesaminare la strategia attuale della BNS sulla diversificazione geografica delle sue riserve auree.
L'immagazzinamento di una parte dell'oro all'estero deve essere visto nell'ottica della diversificazione. Esso non presenta dimensioni di politica estera e pertanto non è necessaria la partecipazione del Consiglio federale. Secondo la legge sulla Banca nazionale, la direzione generale della Banca nazionale (art. 46 LBN), stabilisce la composizione delle riserve monetarie necessarie, compresa la quota di oro e decide in merito al collocamento degli attivi. Il Consiglio di banca (art. 42 LBN) sorveglia d'altra parte il collocamento degli attivi e la gestione dei rischi. La decisione concernente la scelta dell'ubicazione delle necessarie riserve auree per la politica monetaria è quindi di competenza esclusiva della BNS.
Risposta del Consiglio federale.