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05.3245 · Mozione · 2005-06-02

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di creare una base legale specifica per la dichiarazione delle bevande spiritose di frutta e d'introdurre nell'ODerr un complemento che stabilisca:

- l'obbligo di redigere la denominazione specifica in modo che nella dicitura "bevanda spiritosa di frutta a base di ...." il carattere del termine "bevanda spiritosa di frutta" abbia la stessa grandezza e lo stesso colore del nome del frutto;

- il divieto di riprodurre immagini di frutti sulle etichette delle bevande spiritose di frutta;

- l'obbligo di aggiungere un elenco degli ingredienti, ossia "acqua, alcol etilico d'origine agricola, frutta, aromi naturali", alle bevande spiritose di frutta.

Begründung

Il 31 maggio 2005 è scaduto il termine di transizione fissato nell'accordo sul commercio di prodotti agricoli, compreso negli Accordi bilaterali I, ed entrerà in vigore l'articolo 408a ODerr (RS 817.02) concernente le bevande spiritose di frutta.

La bevanda spiritosa di frutta è stata introdotta nella legislazione svizzera nel quadro dell'armonizzazione con il diritto europeo. Nei Paesi membri dell'UE soltanto l'Austria conosce veramente questo tipo di bevande spiritose, dato che l'"Obstschnaps" vi ha una lunga tradizione. La Spagna produce il "Pacharn", bevanda spiritosa a base di prugnole, che è stata all'origine della regolamentazione europea sulle bevande spiritose di frutta. Negli altri Paesi membri dell'UE, questo tipo di prodotti non viene né fabbricato né commercializzato.

Con l'entrata in vigore dell'articolo 408a ODerr, sarà ormai possibile fabbricare bevande spiritose di frutta o importarle in Svizzera. Queste bevande sono ottenute mediante macerazione di 5 kg di frutta in 20 litri d'alcol etilico di origine agricola, da cui si ricavano circa 50 litri di una bevanda spiritosa di frutta con un tenore alcolico pari a 40 per cento vol.; inoltre, la mancanza di "gusto" può essere compensata aggiungendovi aromi. Va notato che per produrre un'acquavite di pera (art. 409 ODerr) è necessario distillare non meno di 520 kg di frutta per ottenere la medesima quantità di distillato!

Al momento, purtroppo, malgrado le domande reiterate delle organizzazioni professionali del settore delle bevande spiritose, la caratterizzazione di questi nuovi prodotti non consente di distinguerli a sufficienza dalle acquaviti di frutta. Il consumatore medio non sarà in grado di distinguere una "bevanda spiritosa di frutta a base di pere" da una "acquavite di pera". In tedesco le definizioni specifiche dei due prodotti sono addirittura simili: "Birnenspirituose" e "Birnenbrand".

Al fine di eliminare qualsiasi possibilità d'inganno e di distinguere chiaramente i prodotti "industriali" dalle acquaviti di frutta nobili, è imperativo creare chiare disposizioni concernenti la caratterizzazione.

Vista l'importanza di detto dossier per il settore dei produttori di frutta e dei distillatori svizzeri e in considerazione del fatto che l'UE sta attualmente studiando la possibilità di vietare questo tipo di prodotti, il Consiglio federale è incaricato di adottare disposizioni urgenti in materia.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Nell'Accordo bilaterale tra la Svizzera e la Comunità europea (CE) sul commercio di prodotti agricoli, entrato in vigore il 1° giugno 2002, è previsto che la Svizzera adegui la sua legislazione sulle bevande spiritose a quella della CE nei tre anni seguenti l'entrata in vigore del documento. Di conseguenza, il Consiglio federale ha deciso di riprendere nella legislazione alimentare la definizione europea di "bevanda spiritosa di frutta".

Non è pensabile introdurre una caratterizzazione specifica o un obbligo di elencare gli ingredienti, come proposto nel testo della mozione. Ciò sarebbe contrario alle condizioni generalmente applicate alle differenti categorie di bevande spiritose. In effetti, e contrariamente alla gran parte delle altre derrate alimentari, per questi prodotti non sussiste attualmente né in Svizzera né nella CE l'obbligo di dichiararne gli ingredienti. Pertanto, disposizioni particolari più rigide per la categoria "bevande spiritose di frutta" potrebbero essere considerate da alcuni Paesi esportatori come un ostacolo tecnico al commercio.

Le disposizioni concernenti la caratterizzazione delle derrate alimentari consentono di differenziare questi prodotti soltanto mediante la loro denominazione specifica, anche se i modi di produzione e dunque i relativi costi sono totalmente differenti.

Le autorità di controllo presteranno dunque particolare attenzione affinché sia rispettato l'articolo 18 della legge sulle derrate alimentari (RS 817.0), che prescrive esplicitamente il divieto d'inganno. Nel quadro delle disposizioni legali cercheranno di evitare che le etichette di questi prodotti creino confusione per quanto concerne la natura delle bevande spiritose commercializzate.

I Paesi della CE si sono accordati sulle definizioni che, secondo le informazioni più recenti ottenute dalle autorità europee, non saranno rimesse in questione prossimamente. Di conseguenza, il Consiglio federale non intende rivedere un'esigenza legale stabilita nel maggio del 2002 ed entrata in vigore dopo il periodo di transizione previsto di tre anni.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.