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05.3264 · Mozione · 2005-06-08

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento un disegno di legge che permetta alle coppie non sposate di registrare la loro comunione di vita e di venir pertanto meglio tutelate giuridicamente.

Begründung

Fino alla metà del XX secolo la maggior parte dei Cantoni, soprattutto nella Svizzera tedesca, vietavano il concubinato. Il Cantone del Vallese è stato l'ultimo Cantone ad abolire il divieto, nel 1995. Oggi la vita in concubinato è divenuta una realtà sociale in tutta la Svizzera.

Le coppie che formano una comunione di vita sono protette dall'articolo 8 capoverso 2 della Costituzione federale, che vieta ogni discriminazione fondata sul modo di vita. Ciò che è sancito dalla Costituzione non lo è tuttavia dalla legge, e l'attuale situazione giuridica non corrisponde più alla realtà di tutti i giorni. Nonostante il concubinato sia un dato di fatto, le coppie di concubini sono giuridicamente svantaggiate rispetto a quelle coniugate. A titolo di esempio, in mancanza di un testamento, alla morte del partner il concubino non eredita nulla; se esiste un testamento, le porzioni legittime di figli e genitori lasciano un margine di manovra ridotto. Il partner non ha inoltre diritto a una rendita per superstiti. Il partner di nazionalità straniera non ha infine diritto a un permesso di soggiorno in Svizzera.

La creazione di una comunione di vita registrata non contraddice il mandato costituzionale teso alla tutela del matrimonio, ma al contrario rafforza l'istituzione coniugale. Confrontate con l'alternativa, le persone che non desiderano unicamente approfittare dei vantaggi giuridici del matrimonio, ma che sono convinte del suo significato morale, simbolico e tradizionale, opteranno più coscientemente per quest'ultimo. È soltanto in questo modo che viene tutelato il matrimonio, in particolare nell'interesse dei discendenti, in quanto comunione di vita tra uomo e donna, legati per la vita da un'unione esclusiva, fisica, spirituale ed economica.

L'istituzione della comunione di vita registrata sarebbe destinata alle coppie che non riescono a identificarsi nei valori morali ed etici derivanti dal matrimonio, ma che intendono tuttavia conferire alla loro unione un riconoscimento giuridico.

I Cantoni di Ginevra e di Neuchâtel hanno anticipato i tempi e prevedono la comunione di vita registrata per coppie etero e omosessuali già dal 2001 e dal 2004 rispettivamente. In altri Cantoni sono in corso progetti che vanno nello stesso senso. Gli effetti giuridici di queste istituzioni sono tuttavia limitati al diritto cantonale. Circa la metà dei Paesi dell'Unione europea prevedono un istituto legale per coppie non coniugate dello stesso sesso o di sesso opposto.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Negli ultimi anni il legislatore ha tenuto conto delle comunioni di vita non coniugali in diversi ambiti. Ad esempio è stato migliorato il loro statuto giuridico nell'ambito della prima revisione della LPP. È stata inoltre prevista la possibilità di esercitare l'autorità parentale in comune.

L'autore della mozione chiede ora la creazione di un nuovo istituto giuridico, la comunione di vita registrata, destinata alle coppie eterosessuali che non riescono a identificarsi nei valori morali ed etici legati al matrimonio.

Lo scopo della revisione del diritto matrimoniale era la creazione di una normativa liberale, che lasciasse ampio spazio all'organizzazione privata ma che nel contempo tenesse conto della responsabilità condivisa in seno alla comunità coniugale. Se il vigente diritto matrimoniale non è giudicato soddisfacente, il legislatore può modificarlo in ogni momento. Il Consiglio federale non ritiene che vi sia la necessità di creare un nuovo istituto giuridico, assimilabile a un "matrimonio di secondo grado" ma beneficiante degli stessi vantaggi del matrimonio, in particolare nell'ambito del diritto successorio. Le coppie che non intendono contrarre matrimonio possono sfruttare il margine di manovra contrattuale lasciato a loro disposizione dal legislatore.

L'articolo 8 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.) sancisce che nessuno può essere discriminato a causa del modo di vita. Questa disposizione non obbliga tuttavia il legislatore a creare un "matrimonio di secondo grado", nella forma di un'unione registrata per coppie eterosessuali. L'articolo 14 Cost. sancisce in particolare il diritto al matrimonio, conferendo in tal modo a tale istituzione una protezione particolare; ciò non significa che chi vuole scegliere un'altra forma di convivenza venga screditato o emarginato (cfr. FF 2003 1179 segg.).

Diversi Stati dell'Unione europea prevedono disposizioni applicabili alle coppie eterosessuali che convivono al di fuori del matrimonio. Queste disposizioni hanno in comune limitazioni relative alla soluzione di problemi specifici (il domicilio comune in Belgio, Spagna, Portogallo e Svezia; il diritto patrimoniale in Lituania; il diritto fiscale e l'aiuto sociale nonché determinate disposizioni di diritto civile in Lussemburgo). Risulta che soltanto i Paesi Bassi abbiano previsto un istituto giuridico completo nella forma di un'unione registrata (per coppie etero e omosessuali), talmente ricalcata sul matrimonio che in pratica cambia solo il nome. Il Pacte civil de solidarité francese (PACS) è talmente diverso dal matrimonio che non può rappresentarne una vera alternativa, tenendo conto che non contempla alcuna normativa in materia di diritto successorio e non conferisce alcun diritto all'ottenimento di un permesso di soggiorno.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.