05.3368 · Interpellanza · 2005-06-16
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Le aziende controllate dalla Confederazione non sfuggono al pericolo, in voga nelle grandi imprese private, di cadere in politiche retributive aberranti a favore del personale dirigente. In considerazione delle ricadute che questa eventualità comporta, chiedo al Consiglio federale se non ritenga opportuno:
- fissare nei testi legislativi, che regolano le aziende controllate dalla Confederazione, un rapporto massimo tra il livello salariale della categoria meno retribuita e il salario dei massimi dirigenti;
- attribuire, in alternativa, al consiglio di amministrazione di ogni impresa il compito di fissare il citato rapporto tra i salari più bassi e quelli più elevati, sentendo anche le organizzazioni del personale.
Begründung
Le retribuzioni faraoniche, delle quali beneficiano i manager delle grandi aziende, stanno esercitando ricadute negative sia all'interno del mondo del lavoro che all'interno del tessuto sociale.
Questi salari contrastano innanzi tutto in modo scandaloso con i crescenti disagi vissuti dalla popolazione nell'attuale periodo di instabilità economica e occupazionale. Avendo perso qualsiasi ragionevole relazione con le competenze e le attività svolte dai manager, comportano poi un evidente svilimento del lavoro stesso, quale fonte autentica del benessere individuale e collettivo. I fattori speculativi prendono infatti il sopravvento anche nell'ambito della politica retributiva.
I divari giganteschi rilevabili all'interno delle singole imprese corrodono infine la compattezza interna, in contrasto con la costatazione vieppiù assodata, che per essere vincenti va instaurato un solido senso di squadra.
Queste derive risulterebbero ancora più paradossali in imprese di servizio pubblico, dove il legame con il territorio e dove l'identificazione del personale con l'azienda rivestono un'importanza decisiva.
Merita perciò di essere valutata l'adozione di modalità, che consentano di impedire le distorsioni retributive ormai in voga nell'economia.
Stellungnahme des Bundesrates
Nella legge federale del 20 giugno 2003 sulla rimunerazione e su altre condizioni contrattuali convenute con i quadri di grado più elevato e i membri degli organi dirigenti di aziende e di stabilimenti della Confederazione, RU 2004 297 (cfr. al riguardo il relativo complemento nell'art. 6a Lpers; RS 172.220.1) sono disciplinate le condizioni quadro per i salari dei dirigenti superiori di imprese vicine alla Confederazione. Il Consiglio federale ha posto in vigore la legge unitamente all'ordinanza del 19 dicembre 2003 sulla retribuzione e su altre condizioni contrattuali stipulate con i quadri superiori e gli organi direttivi di imprese e istituti della Confederazione (ordinanza sulla retribuzione dei quadri; RS 172.220.12) il 1° febbraio 2004.
Secondo l'articolo 7 dell'ordinanza sulla retribuzione dei quadri per fissare la retribuzione e definire le altre condizioni contrattuali le imprese e gli istituti tengono conto in particolare dei rischi aziendali, delle dimensioni dell'azienda, della retribuzione e delle altre condizioni contrattuali in uso nel ramo interessato e della retribuzione e delle altre condizioni contrattuali per le funzioni superiori dei quadri della Confederazione. Conformemente all'articolo 13 dell'ordinanza sulla retribuzione dei quadri le imprese e gli istituti presentano annualmente ai dipartimenti competenti a destinazione del Consiglio federale e della Delegazione delle finanze un rapporto in forma standardizzata sull'applicazione dell'ordinanza.
Al momento di mettere in vigore la summenzionata legge, era stata esaminata la possibilità di introdurre una fascia, di validità generale, che fissasse i salari massimi e quelli minimi. Ogni impresa impiega personale con qualifiche differenti ed è esposta in modo più o meno marcato a rischi imprenditoriali. Con la definizione di un fattore di moltiplicazione vincolante i salari dei membri della direzione di una piccola impresa specializzata ed esposta a un basso rischio sarebbero altrettanto elevati se non addirittura superiori a quelli di una grande impresa che opera in condizioni difficili e che impiega anche categorie professionali della fascia inferiore.
Parallelamente all'entrata in vigore dell'ordinanza sulla retribuzione dei quadri il Consiglio federale ha sancito principi accompagnatori che tengono debitamente conto delle esigenze politiche. Uno di questi principi prevede che la determinazione degli stipendi e delle altre condizioni contrattuali sia in ogni caso di competenza dell'organo direttivo superiore. In tal modo, il Consiglio federale si è assicurato che la determinazione del salario non sia unicamente di competenza di un comitato del consiglio di amministrazione, quale ad esempio una commissione responsabile degli stipendi. Presso alcune imprese vicine alla Confederazione, segnatamente presso la Posta e le FFS, le associazioni del personale sono peraltro rappresentate in seno al consiglio di amministrazione.
È anche nell'interesse del Consiglio federale mantenere la differenza tra i salari massimi e minimi di aziende e stabilimenti della Confederazione a un livello giustificabile. Il Consiglio federale è convinto che i provvedimenti adottati inducano le aziende a prendere le decisioni nel rispetto della realtà aziendale, sociale ed economica e che soddisfino le esigenze in questo ambito.
Risposta del Consiglio federale.