05.3392 · Mozione · 2005-06-16
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Conformemente all'articolo 90 capoverso 3 LAINF, le indennità di rincaro sono finanziate con eccedenze d'interesse; nella misura in cui queste non bastano, le indennità sono finanziate con i premi di ripartizione riscossi sui premi netti. Dal momento in cui hanno iniziato a esercitare l'assicurazione infortuni nell'anno 1984, gli assicuratori-infortuni privati hanno allestito un fondo per il finanziamento delle indennità di rincaro. Secondo loro, la creazione di un tale fondo è la conseguenza logica e inevitabile del disciplinamento vigente summenzionato. Questo tipo di istituzione non è previsto nella legge. L'INSAI non partecipa al pool per le indennità di rincaro.
L'autorità di vigilanza, in questo caso l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP; fino al 2003 la vigilanza incombeva all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, UFAS), ha acconsentito alla creazione di un fondo volto a finanziare le indennità di rincaro. Altrimenti le eccedenze d'interesse provenienti dal conto LAINF sarebbero defluite nelle risorse generali delle società.
Il finanziamento delle indennità di rincaro sarà verificato nel quadro della revisione in corso della LAINF. Qualora il mantenimento del fondo per il finanziamento delle indennità di rincaro fosse approvato, sembrerebbe sensato iscrivere questo fondo nella legislazione. In questo senso il Consiglio federale propone di accogliere la mozione, tuttavia si riserva la possibilità di presentare un proprio progetto in occasione dell'attuazione.
Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.