05.3397 · Postulato · 2005-06-16
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Con il postulato si incarica il Consiglio federale di valutare l'opportunità di introdurre una tassa di trasporto/ecotassa, conforme alle norme dell'OMC e percepita sotto forma di un supplemento di IVA, sulle importazioni di prodotti e prestazioni di servizio. Essa dovrebbe sostituire la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) per i trasporti all'interno della Svizzera.
In considerazione dell'importanza dell'asse di transito attraverso la Svizzera l'introduzione della TTPCP era stata possibile solo in accordo con gli altri Paesi europei. Mediante l'accordo bilaterale del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e ferrovia (accordo sui trasporti terrestri) l'UE ha riconosciuto la politica svizzera in materia di trasporti e la regolamentazione concernente le tasse nel traffico stradale. L'accordo consente la trasposizione di una riforma ferroviaria coordinata con l'UE, lo sviluppo dell'infrastruttura (NTFA + strade di deviazione) e la riscossione della TTPCP. Con l'introduzione di quest'ultima nel 2001 è stato possibile stabilizzare e addirittura ridurre il traffico pesante transalpino (2000-2004: -10,6 per cento).
L'accordo del 15 aprile 1994 che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) contiene nell'allegato 1 A l'accordo generale del 30 ottobre 1947 su le tariffe doganali e il commercio (GATT). Il principio della parità di trattamento tra i prodotti importati e quelli indigeni per quanto concerne l'imposizione e altre disposizioni legali è saldamente ancorato nell'art. III. L'accordo vieta ai partner contrattuali di gravare, direttamente o indirettamente, i prodotti importati con tasse o altre imposte di qualunque natura più elevate di quelle che gravano, direttamente o indirettamente, i prodotti nazionali congeneri. Lo stesso principio è ancorato nell'art. 18 dell'accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea (accordo di libero scambio). Inoltre, l'art. 32 dell'accordo sui trasporti terrestri tra la Svizzera e la CE vieta ogni discriminazione, diretta o indiretta, in base alla nazionalità del trasportatore, al luogo d'immatricolazione del veicolo o all'origine e/o alla destinazione del trasporto.
Un supplemento di IVA sulle importazioni di prodotti e prestazioni di servizio in sostituzione della TTPCP gravante i trasporti all'interno della Svizzera non sarebbe compatibile con alcuno dei suddetti accordi. Tale è il caso anche per le disposizioni rilevanti della Costituzione federale (art. 84, 85 e 130 Cost.). La proposta è in contraddizione anche con il principio della neutralità concorrenziale ancorato nella legge concernente l'imposta sul valore aggiunto (art. 1 cpv. 2). Se le imprese registrate come contribuenti IVA effettuano delle importazioni, esse hanno diritto alla deduzione condizionale dell'imposta precedente, che si applicherebbe anche al supplemento di IVA proposto. La riscossione di un tale supplemento sulle importazioni di prodotti e prestazioni di servizio verrebbe neutralizzata dalla deduzione dell'imposta precedente. Degli introiti compensativi potrebbero dunque essere generati solo in maniera limitata. Una soluzione che consente agli importatori assoggettati di dedurre l'imposta precedente unicamente per quanto concerne l'imposta all'importazione all'aliquota normale ma che non permette di dedurre l'eventuale supplemento di IVA sarebbe inoltre completamente estranea al sistema dell'IVA. La deduzione dell'imposta precedente sarebbe in tal modo notevolmente più complicata. Conformemente al rapporto del Consiglio federale concernente i dieci anni di IVA lo scopo del Consiglio federale e del Parlamento è invece l'opposto, ovvero semplificare l'imposta sul valore aggiunto. Dell'esonero dalla TTPCP dei trasporti all'interno della Svizzera beneficerebbero esclusivamente le imprese trasportatrici nazionali in quanto, conformemente alle disposizioni vigenti, solo esse possono effettuare siffatti trasporti. Nel complesso, la proposta condurrebbe quindi ad una disparità di trattamento a svantaggio dei partner economici esteri.
Un adeguamento delle suddette disposizioni non otterrebbe ampi consensi né sarebbe accettabile per i nostri partner commerciali.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.