05.3406 · Interpellanza · 2005-06-17
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
La legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) e l'ordinanza contro l'inquinamento fonico (OIF) hanno lo scopo di proteggere la popolazione dalle immissioni foniche dannose o moleste. Questa protezione è concretizzata nell'OIF, nella quale vengono stabiliti metodi di valutazione e valori limite di esposizione al rumore per vari impianti, come strade, ferrovie, impianti industriali e artigianali, aeroporti nonché impianti di tiro civili.
Dal 15 giugno 2005 è in corso una procedura di audizione concernente la revisione degli allegati 1, 2 e 7 dell'OIF. Lo scopo di tale revisione è di considerare l'evoluzione nei settori dell'OIF "isolamento acustico degli edifici", "esigenze relative al calcolo dei rumori" e "rumore degli impianti di tiro civili".
La revisione dell'allegato 7, ossia quello determinante ai fini della presente interpellanza, è motivata dai seguenti fattori: il metodo di valutazione previsto originariamente nell'allegato è stato elaborato nell'ottica del tiro fuori servizio e contiene valori limite di esposizione al rumore degli impianti di tiro civili. La valutazione è incentrata sui fucili d'assalto e sulle pistole d'ordinanza. All'epoca (e cioè fino alla fine degli anni Novanta circa) questa focalizzazione era giustificata dal punto di vista della problematica del rumore. Nel corso degli ultimi anni, tuttavia, hanno assunto maggiore importanza altri tipi di impianto e attività (di tiro sportivo). Questa evoluzione ha generato l'esigenza di una valutazione unitaria e corrispondente al disturbo di tutto il rumore degli impianti di tiro civili. La revisione dell'OIF in corso colma quindi una lacuna nella valutazione dell'esposizione al rumore. L'intenzione non è di ostacolare l'attività di tiro, bensì di registrare correttamente, in base allo stato delle conoscenze, l'esposizione al rumore e - dove necessario - prendere misure per ridurla. Queste misure possono far leva sia sull'edilizia che sulla gestione.
1. La revisione non mira a inasprire né i valori limite né la valutazione del rumore. In futuro, il tiro con munizioni di piccolo calibro dovrà tuttavia essere incluso nella valutazione del rumore: se provoca carichi fonici rilevanti, bisogna fare in modo che l'intero impianto rispetti almeno i valori limite d'immissione. Non è tuttavia possibile né ha senso quantificare l'entità della riduzione del rumore in percentuale.
2. La revisione dell'OIF non mira a limitare l'attività di tiro di per sé e non scaturisce da un fatto concreto, ma tiene conto dei recenti sviluppi nello sport del tiro. Tra l'altro i requisiti in materia di protezione fonica sono ampiamente accettati dalla popolazione e sanciti dalla legge. L'esposizione al rumore è considerata sempre più un problema. La prevista revisione dell'OIF deve sia tener conto del bisogno di tranquillità che consentire una pratica adeguata del tiro.
3. I requisiti del diritto ambientale sono gli stessi per tutti gli impianti. In base alla revisione dell'OIF, anche i poligoni di tiro che finora potevano essere valutati solo in misura insufficiente pur provocando notevoli disturbi - come ad esempio i poligoni per il tiro di caccia - devono poter essere valutati secondo gli stessi criteri come tutti gli altri.
Per i risanamenti indispensabili sono previsti termini di sei anni. In considerazione di tale lasso di tempo, gli investimenti necessari sono sostenibili. Inoltre, l'eventuale riduzione dell'esposizione può essere ottenuta non solo con misure edilizie, ma anche con misure di gestione, che non comportano investimenti. Con ogni probabilità, gli impianti che già oggi soddisfano i requisiti dell'OIF potranno rispettare senza difficoltà le prescrizioni sul rumore anche dopo la prevista revisione.
Anche dopo la revisione dell'OIF saranno promosse azioni a causa del rumore eccessivo. La valutazione obiettiva del rumore in base ai valori limite permetterà però di respingere le pretese eccessive di limitazione dell'esercizio degli impianti.
4. Il Consiglio federale sa che in Svizzera il tiro vanta una lunga tradizione e di conseguenza gode di ampio sostegno da parte della popolazione. La revisione dell'OIF non intende ridimensionare il tiro civile. Dovranno infatti essere adottate misure di riduzione del carico fonico solo dove l'esposizione al rumore ha assunto notevoli dimensioni moleste, in base allo stato riconosciuto della scienza.
5. Con la revisione dell'OIF, all'UFAFP non è attribuita la competenza di adeguare i valori limite.
6. Le esigenze relative ai metodi di calcolo sono stabilite in collaborazione con l'EMPA in base alle conoscenze scientifiche in materia di acustica e hanno la stessa validità per tutti i tipi di rumore. Non vi è quindi alcun pericolo di danneggiare arbitrariamente gli impianti di tiro.
7. La revisione dell'OIF non ha assolutamente niente a che vedere con la votazione sul trattato di Schengen, né dal punto di vista dei contenuti né dal punto di vista dei tempi.
8. Non si tratta di una misura unilaterale, ma di un adeguamento alle nuove conoscenze in materia di valutazione dei rumori. L'obbligo di tener conto dello stato della scienza o dell'esperienza scaturisce tra l'altro dalla legge sulla protezione dell'ambiente (art. 15).
Risposta del Consiglio federale.