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05.3434 · Interpellanza · 2005-06-17

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali e delle case di cura nell'assicurazione malattie (OCPre, RS 832.104) prevede, sia per il settore ospedaliero che per quello delle case di cura, che l'Ufficio federale della sanità pubblica, in collaborazione con i fornitori di prestazioni, gli assicuratori ed i Cantoni, proceda a partire dall'anno prossimo a uno studio per determinare se grazie all'ordinanza sono stati raggiunti gli obiettivi della legge. Una valutazione precisa dell'esecuzione dell'OCPre sarà possibile unicamente quando sarà terminato questo studio.

Nel settore ospedaliero, nel quadro del progetto REKOLE ("Revision der Kostenrechnung und der Leistungserfassung", revisione della contabilità analitica e della registrazione delle prestazioni), l'associazione H+ Gli Ospedali Svizzeri ha elaborato un manuale di contabilità aziendale. A partire da quest'anno tale strumento sarà disponibile in tre lingue. Nel settore delle case di cura le istituzioni si basano sul "Manuale contabilità analitica e delle prestazioni per stabilimenti di cura" del Forum svizzero d'azione gerontologica in istituto. Per quanto concerne questo settore va inoltre menzionata la conclusione dell'adeguamento della statistica degli stabilimenti sanitari non ospedalieri ai (nuovi) requisiti della LAMal e soprattutto dell'OCPre. Il modulo di rilevazione dei dati riveduto è in fase d'implementazione. A partire dal 2006 i dati saranno rilevati in base alla nuova versione.

2. Le definizioni delle cure ospedaliere, semiospedaliere e ambulatoriali secondo l'OCPre permettono una distinzione uniforme delle cure prestate in ospedale, il che corrisponde all'obiettivo dell'ordinanza. Per l'impiego pratico delle definizioni, H+ Gli Ospedali Svizzeri ha pubblicato una proposta d'interpretazione sotto forma di diagramma di flusso e di spiegazioni relative ai criteri di distinzione.

3. La definizione delle cure semiospedaliere quali degenze pianificate comportanti l'utilizzazione di un letto si rifa a quella già utilizzata dall'Ufficio federale di statistica (UST) nell'ambito delle statistiche del campo ospedaliero. Secondo questa definizione le urgenze sono sempre considerate "non pianificate", ragion per cui non possono essere considerate cure semiospedaliere.

4. Per il momento non vi è motivo di emanare nuove definizioni. Le definizioni attuali, elaborate nel corso di numerose consultazioni e con la consulenza di esperti esterni, devono essere applicate dagli ospedali. Come detto, l'associazione H+ Gli ospedali svizzeri si è già mossa in tal senso. L'attuazione dell'ordinanza richiede un certo periodo di adeguamento da parte degli istituti e sarà quindi valutata tre anni dopo l'entrata in vigore dell'OCPre. Attualmente, inoltre, nel quadro della revisione LAMal si sta discutendo in Parlamento la questione del finanziamento ospedaliero. Questo disegno prevede la soppressione della nozione di "cure semiospedaliere". Una modifica della definizione in questo momento non è opportuna.

5. I Cantoni sono tenuti a garantire l'assistenza sanitaria della popolazione, ragion per cui devono provvedere a disporre di personale sufficiente. Questo significa che anche la formazione di base e il perfezionamento del personale di cura, del personale medico-tecnico nonché del personale medico e terapeutico devono essere finanziati dai Cantoni. Le professioni tecniche, di economia domestica e commerciali non rientrano invece nel mandato di formazione dei Cantoni e i relativi costi sono inoltre presumibilmente inferiori rispetto a quelli per le formazioni nel settore sanitario. Il finanziamento non va pertanto addossato interamente ai Cantoni, bensì solo per quanto riguarda le spese di esercizio.

6./7. Il criterio principale per la scelta di una definizione è la realizzazione degli obiettivi della legge. La distinzione tra professioni accademiche e professioni secondo la legge sulla formazione professionale terrebbe conto solo di una parte delle formazioni e dei perfezionamenti che cadono sotto la responsabilità dei Cantoni. La distinzione in vigore rispecchia inoltre la prassi seguita da numerosi anni dal Consiglio federale nelle procedure di ricorso in materia di tariffe, che ha anche portato alla fissazione di deduzioni legali per il calcolo delle tariffe.

8. L'importo limite di 3000 franchi previsto nell'OCPre per gli investimenti è stato fissato in conformità con la prassi seguita dal Consiglio federale nelle procedure di ricorso in materia di tariffe. Questo importo non corrisponde a quello di 10 000 franchi finora raccomandato nel piano contabile e nella contabilità dei costi e delle prestazioni di H+ Gli Ospedali Svizzeri per la distinzione dei valori patrimoniali da inserire nella contabilità degli investimenti. Nel quadro del progetto REKOLE vi è però stato un adeguamento all'OCPre.

Un importo limite basso per gli investimenti offre una certa sicurezza contro la frammentazione degli investimenti, vale a dire contro gli acquisti effettuati non in una volta sola, bensì suddivisi in più acquisti d'importo inferiore. L'importo limite di 3 000 franchi riduce considerevolmente il margine di manovra per la frammentazione degli investimenti e impedisce così che questi confluiscano nelle tariffe dell'assicurazione malattie obbligatoria.

9./10. Il Consiglio federale, conformemente a quanto esposto, procederà dapprima ad una vera e propria valutazione e in seguito deciderà se sono necessari degli adeguamenti.

Risposta del Consiglio federale.