Lexipedia

05.3458 · Interpellanza · 2005-06-17

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. È disposto a intraprendere i passi necessari al fine di concretizzare adeguatamente nella prassi l'obbligo di stabilire una distinzione tra apparecchi automatici per giochi di destrezza e apparecchi automatici per giochi d'azzardo, contribuendo in tal modo a rendere possibile lo sfruttamento commerciale degli apparecchi automatici per giochi di destrezza?

2. In quanto tempo reputa che tali misure possano essere adottate?

Begründung

Nel marzo del 1993, il popolo ha accettato a larga maggioranza la soppressione del divieto delle case da gioco. La legge sulle case da gioco successivamente elaborata (LCG; RS 935.52) è in vigore dal 1° aprile 2000. Nelle disposizioni transitorie della LCG (art. 60), viene stabilito che, durante un periodo transitorio di cinque anni dopo l'entrata in vigore della LCG, i cantoni possono ammettere il proseguimento dell'esercizio dei cosiddetti apparecchi automatici per i giochi di destrezza secondo il vecchio diritto. In base alla nuova normativa tali congegni sono considerati apparecchi automatici per il gioco d'azzardo. La LCG stabilisce inoltre che, scaduto il periodo transitorio, nei ristoranti e in altri locali potranno restare in esercizio soltanto gli apparecchi per i giochi di destrezza ai sensi della LCG, mentre gli apparecchi per i giochi d'azzardo saranno vietati e potranno essere messi in esercizio unicamente nei gran casinò e nei "kursaal".

A causa delle considerevoli differenze tra le normative applicabili agli apparecchi per i giochi di destrezza e quelle applicabili ai giochi d'azzardo, la distinzione tra queste due nozioni è decisiva.

Secondo l'articolo 3 capoverso 2 LCG, gli apparecchi automatici per i giochi d'azzardo sono apparecchi che offrono un gioco d'azzardo automatizzato nelle sue parti essenziali, mentre il capoverso 3 dello stesso articolo definisce gli apparecchi automatici per i giochi di destrezza come apparecchi che offrono un gioco di destrezza automatizzato nelle sue parti essenziali e in cui la vincita dipende dalla destrezza del giocatore. In base a questi principi generali, il Consiglio federale è stato abilitato dal Parlamento a emanare disposizioni sulla distinzione tra i due tipi di apparecchi automatici, dopo aver consultato i cantoni.

Nell'articolo 63 dell'ordinanza sulle case da gioco (OCG; RS 935.521), il Consiglio federale ha delegato a sua volta al dipartimento competente la facoltà di definire i criteri di distinzione. Il Consiglio federale, da parte sua, si è quindi limitato a definire criteri sommari. Ha tuttavia precisato che il dipartimento era tenuto in particolare a esaminare se la decisione sulla prospettata vincita in denaro o su altri vantaggi pecuniari dipende in modo inconfondibile dalla destrezza del giocatore (in tal caso si tratterebbe di un gioco di destrezza) oppure è lasciata in modo preponderante al caso (e quindi si tratterebbe di un gioco d'azzardo).

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ha in seguito definito dei criteri di distinzione, enunciati nell'articolo 1 dell'ordinanza sul gioco d'azzardo (OGAz; RS 935.521.21). Questa ordinanza è a sua volta entrata in vigore il 1° novembre 2004, sostituendo l'ordinanza del 20 dicembre 2001, che prevedeva criteri di distinzione ancora diversi. Per quel che concerne gli apparecchi automatici per giochi di destrezza, la nuova ordinanza segue un approccio molto restrittivo, inasprendo notevolmente la normativa precedente.

L'articolo 1 OGAz stabilisce tra l'altro che un apparecchio automatico serve ai giochi di destrezza se non dispone di una quota di restituzione prestabilita (art. 1 lett. d OGAz). Questo nonostante il Tribunale federale nel 2002 abbia chiaramente stabilito, sulla base della vecchia ordinanza del DFGP, che l'esigenza secondo cui gli apparecchi automatici per giochi d'azzardo devono disporre di una quota di restituzione e di una probabilità di vincita situata in un quadro prestabilito dalla legge non implica che ogni apparecchio che dispone di simili quote costituisca necessariamente un apparecchio per giochi d'azzardo (decisione 2A.494/2001, decisione del 27 febbraio 2002, cons. 6.2).

La Commissione federale delle case da gioco (CFCG) si è attenuta all'approccio restrittivo del DFGP e considera che, per quel che concerne gli apparecchi automatici per i giochi di destrezza, la possibilità di vincere deve dipendere essenzialmente dall'abilità del giocatore. Tutti gli apparecchi automatici per i giochi di destrezza devono essere presentati alla CFCG prima della loro messa in servizio (art. 61 OCG).

Dopo la scadenza, il 1° aprile 2005, del periodo transitorio di cinque anni stabilito dall'articolo 60 capoverso 3 LCG, il settore degli apparecchi automatici da gioco è confrontato a molteplici problemi. Non è tuttavia giustificato far sopportare questi problemi unicamente al settore in questione, sostenendo che non avrebbe sfruttato il periodo transitorio per mettere nuovi prodotti (apparecchi automatici) sul mercato: la nuova ordinanza del DFGP, che nell'ambito considerato ha portato sostanziali modifiche, è infatti entrata in vigore poco tempo dopo.

Nelle condizioni attuali, non si vedono prospettive di sopravvivenza per il settore degli apparecchi automatici da gioco. Sono in gioco circa 1500 posti di lavoro in Svizzera, soprattutto nelle piccole e medie imprese. Hanno già dovuto essere decisi i primi licenziamenti, e altri lo saranno nei prossimi mesi se per il settore non si delineeranno prospettive favorevoli. Il divieto di fatto degli apparecchi automatici per il gioco di destrezza comporta una perdita di introiti non indifferente anche per il settore della ristorazione, senza contare il fattore ricreativo rappresentato da tali giochi agli occhi della clientela. In definitiva, anche i cantoni dovranno patire una diminuzione delle proprie entrate fiscali derivanti da tali giochi.

Se un apparecchio automatico non dispone di una quota di restituzione e dipende unicamente dall'abilità del giocatore, vi saranno persone che si specializzeranno nell'impiego di tale tipo di congegno e, acquisendo sufficiente esperienza, riusciranno infine a vuotarlo completamente. La conseguenza sarà duplice: lo sfruttamento di simili apparecchi non sarà più redditizia e i giocatori occasionali saranno dissuasi dall'utilizzarli: con apparecchi praticamente vuoti, non avranno infatti alcuna possibilità di conseguire vincite adeguate.

Secondo una diversa interpretazione dell'articolo 3 capoverso 3 LCG, potrebbe essere considerato apparecchio automatico per giochi di destrezza l'apparecchio che offre una vincita e con cui il giocatore può porre fine al gioco grazie alla propria destrezza. Una simile interpretazione creerebbe un margine di manovra che consentirebbe di sviluppare apparecchi il cui sfruttamento sarebbe redditizio. In relazione agli apparecchi automatici per giochi di destrezza, l'articolo 63 OCG stabilisce il criterio secondo cui la decisione sulla prospettata vincita dipende "in modo inconfondibile" dalla destrezza del giocatore. Nemmeno questa descrizione esclude a priori l'esistenza di quote di restituzione.

Stellungnahme des Bundesrates

Dalla genesi della vigente legge federale del 18 dicembre 1998 sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco (LCG; RS 935.52) si evince chiaramente che la distinzione tra apparecchi automatici per giochi d'azzardo e apparecchi automatici per giochi di destrezza ha rappresentato una questione importante. Si è voluto evitare che, sotto la denominazione "apparecchi automatici per i giochi di destrezza", venissero messi in esercizio veri e propri apparecchi automatici per giochi d'azzardo. Il gioco d'azzardo dovrà essere riservato unicamente alle case da gioco che hanno ottenuto una nuova concessione, mentre i cantoni potranno continuare ad autorizzare apparecchi automatici per giochi di destrezza. Ciò ha pure reso necessaria una chiara distinzione tra apparecchi automatici per giochi di destrezza e per giochi d'azzardo. Gli articoli 3 capoversi 1 e 3 LCG sono stati formulati di conseguenza. L'articolo 3 capoverso 1 sancisce che nei giochi d'azzardo la vincita è dovuta esclusivamente o in modo preponderante al caso. Il capoverso 3, in combinato disposto con il capoverso 1, prevede che nei giochi di destrezza la vincita prospettata deve dipendere in modo preponderante dalla destrezza del giocatore. Ciò significa che l'ammontare della vincita distribuita dall'apparecchio dipende dalla destrezza del giocatore e non, come nel caso degli apparecchi automatici per i giochi d'azzardo, da una manipolazione indipendente dall'abilità di chi gioca. Un simile apparecchio automatico comporta un certo rischio per chi lo mette in servizio poiché, al contrario degli apparecchi automatici per giochi d'azzardo, è difficile controllarne la redditività.

Dalla fine dell'estate dello scorso anno il capo del DFGP, Christoph Blocher, è in contatto con i rappresentanti del settore degli apparecchi da gioco, nell'eventualità di una nuova revisione dell'ordinanza sul gioco d'azzardo (OGaz; RS 935.521.21): secondo i rappresentanti del settore, infatti, tale ordinanza si fonda su un'interpretazione troppo restrittiva della LCG. Questi colloqui hanno portato a un progetto di nuova versione dell'OGaz. Il 17 febbraio 2006 il progetto è stato sottoposto al parere dei cantoni e di altri gruppi interessati, e in questo contesto è pure stato pubblicato (www.bj.admin.ch/bj/de/home/themen/gesellschaft/lotterien_und_wetten/rechtliche_grundlagen.html).

Si può quindi rispondere nel modo seguente alle due domande poste dall'interpellante:

1. Inviando in consultazione la revisione parziale dell'OGaz, il DFGP ha intrapreso i passi necessari al fine di avviare una riformulazione dell'ordinanza nel senso auspicato nell'interpellanza. Soltanto dopo la consultazione sarà possibile decidere in merito al risultato definitivo.

2. Il termine per la presentazione dei pareri nell'ambito della citata consultazione scade il 31 marzo 2006. Nella misura in cui i pareri espressi saranno positivi, l'OGaz potrà essere rapidamente modificata e messa in vigore ancora quest'anno.

Risposta del Consiglio federale.