05.3537 · Postulato · 2005-10-04
Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di presentare un rapporto che risponda alle domande seguenti:
1. Quale e quanto materiale militare mobile è pronto per essere liquidato?
2. Quale materiale militare mobile si prevede di liquidare nei prossimi dieci anni?
3. Quali sono i criteri per decidere se il materiale militare va eliminato o venduto?
4. Come si garantisce che la liquidazione di materiale militare sia conforme ai principi della politica estera svizzera, segnatamente in materia di politica di controllo degli armamenti e di disarmo?
5. Come si garantisce che nessun tipo di materiale sia offerto in vendita a Stati verso i quali, negli ultimi sei mesi, non sono state rilasciate autorizzazioni d'esportazione di materiale bellico?
6. Su quali margini di guadagno possono contare gli intermediari incaricati della liquidazione di materiale militare? Come può essere minimizzato il rischio di corruzione nel caso di liquidazioni su vasta scala?
7. Come occorre modificare le procedure per rafforzare il controllo politico (rafforzamento di una responsabilità politica centrale in materia di liquidazione di materiale militare, rapporti periodici del Consiglio federale alle Commissioni della gestione sui dettagli della liquidazione)?
Begründung
La fiducia nelle operazioni di liquidazione di materiale militare è stata gravemente scossa a più riprese. Di recente, Armasuisse ha negoziato in più occasioni la vendita di armamenti pesanti, radiati dall'esercito svizzero, con Stati per i quali di regola il Consiglio federale non rilascia autorizzazioni d'esportazione (Malaysia, Pakistan, Iraq ecc.). Questa situazione ha costretto il Consiglio federale a reagire. L'esame della dimensione politica di questi affari è stato fatto troppo tardi, cosa che ha portato alle note tergiversazioni riguardo all'autorizzazione di vendita all'Iraq e ha scosso gravemente la fiducia nell'intera procedura d'autorizzazione.
La liquidazione di armamenti risalenti alla guerra fredda non deve contribuire ad alimentare nuovi conflitti. Numerose organizzazioni internazionali si sono riferite alla politica di controllo degli armamenti e di disarmo e hanno chiesto che il materiale militare liquidato non sia esportato, bensì eliminato. Nel suo rapporto dell'8 settembre 2004 sulla politica di controllo degli armamenti e di disarmo della Svizzera 2004, al capitolo 1.3 il Consiglio federale attira l'attenzione sul fatto che proprio i conflitti interni sono intensificati dalla troppa facilità con la quale è possibile disporre di armi convenzionali leggere e pesanti: "Spesso i combattenti ricorrono agli arsenali accumulati durante la guerra fredda e non eliminati."
La risposta del Consiglio federale all'interpellanza 04.3176 non è perciò soddisfacente: "Prima di una vendita il Consiglio federale e il DDPS valutano l'entità del rischio che i beni d'armamento forniti dalla Svizzera possano essere utilizzati per impieghi bellici contrari al diritto internazionale." Da un lato, dal profilo della politica estera non compete al DDPS, bensì al DFAE, valutare i rischi in materia di esportazioni di materiale militare svizzero. Dall'altro, l'articolo 22 della legge federale sul materiale bellico in relazione con l'articolo 5 dell'ordinanza sul materiale bellico prevede un esame molto più severo della semplice questione di sapere se gli armamenti possono essere utilizzati per impieghi bellici contrari al diritto internazionale.
Inoltre, i media hanno più volte menzionato presunti casi di corruzione in occasione della liquidazione di materiale militare. Anche se è vero che finora ciò non ha potuto essere convalidato, tuttavia gli avvenimenti recenti hanno dimostrato che il controllo politico sulla liquidazione di materiale militare non è sufficientemente istituzionalizzato per riconquistare la fiducia dell'opinione pubblica nella procedura.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Conformemente alla legge federale sul materiale bellico (LMB) e all'ordinanza sul materiale bellico (OMB), il materiale dell'esercito comprende, da un lato, materiale bellico e, dall'altro, materiale (per es. veicoli non blindati) che non rientra nella categoria del materiale bellico. Il postulato del gruppo socialista concerne, come appare chiaramente in particolare dal testo della motivazione, il materiale bellico in esubero. Le risposte ai singoli punti del postulato sono pertanto riferite a tale categoria di materiale.
Per quanto concerne il materiale dell'esercito in esubero che non rientra nella categoria del materiale bellico, il Consiglio federale fa notare che il DDPS e il DFAE (DSC) hanno convenuto di impiegare ulteriormente tale materiale anche nell'ambito di progetti per l'aiuto umanitario e la cooperazione allo sviluppo. Oltre a ciò, una parte del materiale dell'esercito appena menzionato è stata donata a terzi. Ad esempio, su richiesta del segretario generale dell'ONU, sono stati gratuitamente concessi alla Repubblica di Sierra Leone 130 autocarri fuoristrada Steyr 3t e 130 autocarri fuoristrada leggeri Pinzgauer 4x4 1t.
La prassi sinora adottata per la liquidazione di materiale bellico in esubero dell'esercito è conforme alle disposizioni della LMB e della OMB ed è inoltre in sintonia con gli interessi della Svizzera in materia di politica estera e di politica di sicurezza. In seguito ad alcune domande sorte in occasione di due ben precisi affari d'esportazione, il Consiglio federale ha tuttavia istituito, con decisione del 7 settembre 2005, un apposito gruppo di lavoro interdipartimentale per l'esame delle competenze e delle procedure relative al trattamento delle esportazioni di materiale bellico. Il gruppo di lavoro ha elaborato, tra l'altro, delle raccomandazioni all'attenzione del Consiglio federale in merito alla politica da adottare per quanto concerne l'ulteriore valorizzazione del materiale bellico in esubero.
Il 10 marzo 2006, il Consiglio federale ha stabilito procedure migliorate per l'esportazione di materiale bellico in esubero (cfr. risposta alla domanda 7). Dal punto di vista del Consiglio federale non è pertanto necessario un rapporto particolare nel senso indicato dal postulato. Il Consiglio federale è tuttavia disposto a entrare nel merito delle singole domande formulate nel postulato:
1. Il materiale bellico in esubero risalente a "Esercito 61" e alla fase di passaggio da "Esercito 95" a "Esercito XXI" comprende attualmente ancora circa 90 obici blindati M-109, circa 1000 carri armati granatieri M-113 in differenti configurazioni, 19 "Jet Trainer HAWK" e 15 velivoli da combattimento Tiger F-5.
2. Nel corso dei prossimi anni dovranno essere realizzate le liquidazioni risultanti dalla fase di sviluppo dell'esercito 2008-2011. Il materiale in esubero comprenderà prevedibilmente, tra l'altro, circa 140 ulteriori obici blindati M-109, circa 400 carri armati granatieri M-113 e circa 200 carri armati di combattimento Leopard II.
3. L'attività governativa deve essere orientata, tra l'altro, anche al principio dell'economicità. Nei casi in cui sul mercato sono stati disponibili, per la vendita di materiale dell'esercito obsoleto, acquirenti interessati e in cui il SECO ha potuto rilasciare le necessarie autorizzazioni per l'esportazione conformemente alla LMB e alla OMB, si è preferito, in conformità con la prassi sinora adottata, ricorrere a una vendita piuttosto che a un'eliminazione (ulteriore valorizzazione/rottamazione; cfr. al riguardo l'interpellanza Widmer 04.3176 e il punto 7).
4./5. Prima di presentare una concreta offerta di vendita di materiale bellico a uno Stato estero, il DDPS chiede al riguardo un parere al SECO, che a sua volta consulta il DFAE. Questa procedura consente di assicurare la coerenza di un'eventuale vendita con la politica estera e con la politica di controllo degli armamenti e di disarmo. Il SECO è così in grado di indicare anche se le domande di esportazione verso il Paese in questione sono autorizzate o meno.
6. Di regola si preferisce una procedura di vendita diretta da organo governativo a organo governativo, senza il ricorso a intermediari. Tuttavia, in singoli casi, Armasuisse fa ricorso a intermediari. Per tutte le esportazioni di materiale bellico, anche gli intermediari di Armasuisse sono tenuti a ottenere presso il SECO le necessarie autorizzazioni. I prezzi sono definiti alle condizioni di mercato. In tale contesto Armasuisse applica le misure volte alla prevenzione della corruzione definite dal SECO all'attenzione dell'industria svizzera. Unitamente alla valutazione dei partner contrattuali, questa problematica è considerata anche nel quadro dell'allestimento dei contratti.
7. Il 10 marzo 2006, il Consiglio federale ha stabilito procedure migliorate per l'esportazione di materiale bellico in esubero. D'ora in poi si procederà come segue:
Il materiale bellico in esubero viene in prima opzione rivenduto al Paese di origine o consegnato a quest'ultimo gratuitamente e senza alcun onere.
Come seconda opzione, con l'accordo del Paese di origine, il materiale bellico può essere venduto - dietro presentazione di una dichiarazione di non riesportazione - agli Stati menzionati nell'allegato 2 dell'OMB. Si tratta di Stati che fanno parte di tutti i quattro regimi internazionali di controllo delle esportazioni e per i quali giusta gli articoli 6 e 7 OMB (per il trasferimento di tecnologie, la mediazione e il commercio all'estero) non è richiesta alcuna autorizzazione specifica.
Se ciò non è possibile, il materiale bellico in esubero viene immagazzinato in Svizzera o eventualmente riciclato.
In considerazione della procedura sopraesposta, dal punto di vista del Consiglio federale non vi è alcun motivo di allestire regolarmente in futuro, ad esempio all'attenzione della Delegazione delle Commissioni della gestione, dei rapporti sui dettagli concernenti le suddette liquidazioni.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.