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05.3557 · Mozione · 2005-10-05

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di presentare al Parlamento i seguenti adeguamenti della legge federale sull'imposta federale diretta e della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni.

Per deduzioni a titolo di spese di manutenzione della proprietà abitativa per uso proprio vale: sono ammesse le seguenti deduzioni annuali, i costi effettivi di manutenzione superiori a 500 franchi, al massimo tuttavia 5000 franchi.

Begründung

- Ai fini della trasparenza si dovrebbero dedurre soltanto i costi effettivi. Gli importi forfettari permettono deduzioni senza che siano state effettivamente effettuate delle spese o siano stati cagionati dei costi.

- L'introduzione di un limite massimo è giustificata, poiché queste deduzioni comportano dei privilegi fiscali con perdite fiscali considerevoli soprattutto nei cantoni. Va inoltre ricordato che la mancanza di un limite massimo fu una delle cause del fallimento del pacchetto fiscale 2001.

- I locatari che finanziano piccoli lavori di manutenzione nel loro appartamento, non possono dedurne i costi. Pertanto, per motivi di parità di trattamento, è giustificato anche un limite inferiore.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Secondo il diritto in vigore, per le abitazioni di uso proprio e quelle date in locazione appartenenti alla sostanza privata si possono dedurre le spese di manutenzione (art. 32 cpv. 2 LIFD e art. 9 cpv. 1 LAID). L'articolo 2 dell'ordinanza concernente la deduzione dei costi di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta prevede la possibilità di una deduzione complessiva.

Le deduzioni complessive tengono conto del rapporto di tensione tra equità fiscale nel singolo caso e semplificazione del sistema fiscale. È quindi possibile che queste deduzioni avvantaggino singoli contribuenti. A favore di tali deduzioni vi è però il fatto che esse semplificano la procedura di tassazione. Da un lato, nell'ambito della manutenzione degli immobili, il contribuente non deve valutare e conservare tutti i giustificativi, dall'altro l'autorità fiscale non li deve esaminare.

Inoltre, il caso illustrato dall'autrice della mozione, ossia che non venga effettuata alcuna spesa di manutenzione, non è mai realizzato. Pertanto, i diversi tributi pubblici (ad es. imposta immobiliare, depurazione delle acque ecc.) oppure anche i premi dell'assicurazione cose, devono essere versati ogni anno. La deduzione complessiva copre anche queste spese. Se il contribuente dovesse fornire ogni anno le prove delle spese sostenute e le autorità fiscali dovessero effettuare i relativi controlli, risulterebbe un dispendio sproporzionato.

Finché verrà tassato il valore locativo, le spese di manutenzione degli immobili rappresentano spese di conseguimento del reddito. Se non potessero essere dedotte, il principio dell'imposizione secondo la capacità economica sarebbe violato. Inoltre, per quel che concerne l'ammontare delle spese di manutenzione, le dimensioni e il valore dell'abitazione di uso proprio rivestono un ruolo fondamentale. Un limite massimo di 5000 franchi non ne terrebbe conto e, per quel che concerne le possibilità di deduzione, equiparerebbe un piccolo appartamento in condominio a una grande casa adibita ad uso proprio. In tal modo si violerebbe il principio dell'uguaglianza giuridica, dato che anche i relativi valori locativi sono diversi.

L'importo massimo di 5000 franchi non tiene conto dei costi reali per i grossi lavori di rinnovamento necessari e finalizzati al mantenimento del valore. Le spese che ne derivano sono solitamente maggiori.

Il Consiglio federale chiede quindi di prescindere dalla proposta vincolante ai sensi di una mozione. Qualora la presente mozione venisse tuttavia accolta dal primo Consiglio, il Consiglio federale chiederebbe al secondo Consiglio di modificare la mozione in un mandato di verifica.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.