05.3565 · Mozione · 2005-10-05
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato, al fine di garantire la sicurezza della fornitura di cure sanitarie alla popolazione di tutte le regioni, la qualità e l'economicità delle rispettive offerte:
- di esaminare tutte le misure a sua disposizione in modo da sostenere la soluzione di una rete coordinata della medicina altamente specializzata, perseguita dalla Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità;
- di attuare immediatamente tali misure per sostenere gli sforzi dei cantoni qualora questi ultimi non fossero in grado di trovare una soluzione di comune accordo entro la fine del primo trimestre 2006.
Begründung
In Svizzera la fornitura di cure sanitarie alla popolazione - e dunque anche la medicina altamente specializzata - è un compito che compete esclusivamente ai cantoni. L'unica eccezione è rappresentata dalla medicina dei trapianti. All'articolo 28 della legge sui trapianti, che presumibilmente entrerà in vigore a partire dalla metà del 2007, è prevista la possibilità per il Consiglio federale di limitare, d'intesa con i cantoni, il numero dei centri di trapianto.
Nell'ambito della revisione LAMal attualmente in corso, all'articolo 39 capoverso 3 è prevista una competenza federale sussidiaria per la pianificazione della medicina altamente specializzata. Il tentativo intrapreso dai cantoni di deliberare una rispettiva pianificazione senza influenze esterne è fallito nel luglio 2005. Il 22 settembre 2005 uno dei cantoni in cui è situato un ospedale universitario ha dichiarato di volersi ritirare dal progetto. La convenzione intercantonale sul coordinamento e sulla concentrazione della medicina altamente specializzata (CICCM), però, è valida solo se vi aderiscono tutti i cantoni che ospitano un ospedale universitario. In caso contrario sono messe a repentaglio la sicurezza della fornitura di cure sanitarie, la qualità e l'economicità delle offerte.
Ciò ostacolerebbe inoltre una strategia della rete coordinata che permetterebbe un orientamento internazionale.
Attualmente i cantoni lavorano a una nuova soluzione. Nonostante la mancanza, di principio, di una competenza federale, il Consiglio federale può adottare le misure comprese nel suo ambito di responsabilità al fine di favorire l'attuazione di una rete intercantonale e di creare gli incentivi necessari a questo scopo, quali, a livello di ordinanza, la preparazione di misure d'incentivazione. A livello di legge sarebbe ad esempio possibile far dipendere l'adempimento dei criteri d'appropriatezza e d'economicità, di cui all'articolo 32 LAMal, dal fatto che l'offerta di medicina altamente specializzata sia stata coordinata con gli altri ospedali universitari o proposta in una rete intercantonale coordinata. Soltanto in questo caso i costi di trattamento sarebbero assunti dall'OPre.
Con la presente mozione il Consiglio federale è incaricato di esaminare ognuna di queste possibilità e di preparare la loro attuazione qualora i cantoni non dovessero giungere a una soluzione entro la fine del primo trimestre 2006. L'obiettivo è di favorire una rete coordinata che permetta e promuova un orientamento internazionale della medicina altamente specializzata in Svizzera.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale ritiene che una migliore pianificazione sovraregionale dell'offerta di cura sia la meta prioritaria, in particolare anche nel campo della medicina altamente specializzata. In questo senso il Consiglio federale approva e sostiene tutti gli sforzi utili a questo scopo.
Nell'ambito dell'assicurazione malattie sono chiamati in causa i cantoni in quanto istanze di pianificazione. Come giustamente constatato dall'autrice della mozione, alla Confederazione incombe la designazione delle prestazioni mediche e quindi anche delle prestazioni ospedaliere. I criteri di riferimento da soddisfare in materia sono l'efficacia, l'appropriatezza e l'economicità di cui agli articoli 32 e 33 della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal). Se l'assicurazione malattie è chiamata ad assumere prestazioni nuove o contestate, è possibile vincolare l'adempimento dei criteri succitati a determinate condizioni, quali la determinazione di indicazioni o limitazioni temporanee. Un'ulteriore possibilità per garantire la qualità e l'appropriatezza della fornitura di prestazioni è prevista all'articolo 58 capoverso 3 lettera b LAMal e all'articolo 77 capoverso 4 dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal), secondo cui è possibile richiedere al fornitore di prestazioni una qualifica particolare e ben definita per l'assunzione dei costi. Così, in caso di nuove prestazioni nonché di prestazioni definite obbligatorie, è possibile esaminare se il grado di specializzazione per la fornitura del trattamento rende necessari requisiti supplementari, quali la concentrazione delle prestazioni, affinché la presa a carico dei costi da parte dell'assicurazione malattie sia giustificata. Sulla base di quanto precede, nell'ambito della medicina dei trapianti sono ad esempio stati designati singoli centri di trapianto in modo che solo questi possano esercitare a carico dell'assicurazione malattie (cfr. allegato 1 all'ordinanza sulle prestazioni, OPre; cf. 1.2.). Il Consiglio federale si avvale quindi già della possibilità menzionata dall'autrice della mozione, senza supporre quale base un coordinamento da parte dei cantoni.
Va considerato che la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e cantoni (NPC), approvata il 28 novembre 2004 dal popolo e dai cantoni ma non ancora entrata in vigore, permette esplicitamente alla Confederazione di obbligare determinati cantoni alla collaborazione nell'ambito della medicina di punta e delle cliniche speciali (art. 48a cpv. 1 Cost.). Su domanda di almeno 18 cantoni, la Confederazione può dichiarare di obbligatorietà generale un determinato trattato intercantonale o obbligare determinati cantoni a parteciparvi. Sulla base della NPC, che entrerà in vigore presumibilmente all'inizio del 2008, e in particolare anche del principio della sussidiarietà (art. 5a Cost.), la Confederazione non intende attualmente intervenire per non compromettere il futuro margine di manovra dei cantoni. Le disposizioni della NPC mostreranno se sarà opportuno che la Confederazione intervenga e, in caso positivo, in merito a quale soluzione. Per quanto riguarda la proposta avanzata dall'autrice della mozione, di obbligare i cantoni nell'ambito della LAMal a pianificare congiuntamente la medicina altamente specializzata, il Consiglio federale non intende anticipare nulla sull'attuazione da parte dei cantoni.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.