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05.3686 · Postulato · 2005-10-07

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale presenta all'attenzione del Parlamento un rapporto concernente le forme di ammortamento indiretto praticate attualmente, la loro portata e le loro ripercussioni. Il rapporto tiene conto in particolar modo dei vantaggi fiscali che ne traggono i proprietari d'abitazioni rispetto ai locatari. Esso propone altresì misure per sopprimere questa scappatoia fiscale mai voluta dal legislatore.

Begründung

Il 15 giugno 2005 il Consiglio nazionale ha respinto con 100 voti contrari e 67 favorevoli il vero e proprio cambiamento di sistema nell'ambito dell'imposizione della proprietà d'abitazioni che il gruppo socialista aveva chiesto nella mozione 03.3613. Pertanto, occorre ora individuare e sopprimere la scappatoia fiscale dell'ammortamento indiretto.

Mentre l'ammortamento diretto è finalizzato alla riduzione del debito ipotecario, l'ammortamento indiretto lo mantiene invariato o, addirittura, lo massimizza. In compenso, vengono effettuati investimenti nel pilastro 3a o 3b esenti da imposte o che godono di agevolazioni fiscali, oppure in assicurazioni sulla vita o simili. I vantaggi fiscali legati allo strumento dell'ammortamento indiretto risiedono nella possibilità di massimizzare durevolmente la deduzione del debito e degli interessi passivi dalla sostanza, rispettivamente dal reddito.

Tale procedura, che non è mai stata voluta dal legislatore, viene pubblicizzata attivamente da banche e assicurazioni. Non sono disponibili dati aggiornati sulla sua portata e sulle sue ripercussioni. In particolare, non esiste nemmeno un'analisi degli effetti della modesta limitazione della deduzione a titolo di interessi passivi introdotta dal programma di stabilizzazione 1998.

Lo strumento dell'ammortamento indiretto ha condotto a un privilegio fiscale dei proprietari di abitazioni rispetto ai locatari. Inoltre, l'ammortamento indiretto ha contribuito considerevolmente all'indebitamento record dei proprietari di abitazioni in Svizzera; fatto discutibile dal punto di vista dell'economia nazionale.

Infine, l'ammortamento indiretto causa elevate minori entrate fiscali non conformi agli obiettivi di Confederazione, cantoni e comuni, che possono essere stimate almeno approssimativamente.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Con ammortamento indiretto si intende la possibilità di costituire in pegno beni patrimoniali, come, ad esempio, l'avere di previdenza nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni. I proprietari di un'abitazione che hanno acceso un'ipoteca di secondo rango e che su richiesta della banca avrebbero l'obbligo di ammortizzarla, non la estinguono. Si obbligano invece a costituire in pegno a favore del creditore altri beni patrimoniali, come, ad esempio, un pilastro 3a fiscalmente agevolato. Per mezzo di un contratto di pegno stipulato tra la banca (creditore ipotecario) e l'intestatario della previdenza (debitore ipotecario), l'ammortamento viene differito. Il pilastro 3a può in seguito essere dedotto ai fini fiscali. L'avere di previdenza e gli interessi sono esenti da imposte fino al pagamento. Nel contempo le deduzioni degli interessi passivi e del debito a titolo di proprietà d'abitazioni continuano a rimanere elevate. Per mancanza di dati non è possibile valutare la portata dei vantaggi fiscali dovuti alla costituzione in pegno di tali diritti.

2. È indiscusso il principio secondo cui chi adempie le condizioni per fondare un pilastro 3a può alimentarlo e quindi dedurre dalle imposte gli importi pagati, fino a concorrenza del limite ammesso. In base alle disposizioni sulla promozione della proprietà d'abitazioni contenute nella legge sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) e nell'ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3), per acquistare un'abitazione per uso proprio è possibile prelevare anticipatamente o costituire in pegno l'avere di previdenza. Se si volesse escludere l'ammortamento indiretto mediante il pilastro 3a, si dovrebbe sopprimere la possibilità di costituzione in pegno stabilita dall'ordinanza. Vi sarebbe tuttavia contraddizione con l'articolo 108 della Costituzione., in base al quale il legislatore intende promuovere l'acquisto di abitazioni a uso proprio. Non bisogna inoltre dimenticare che nel quadro del pilastro 3a non viene accumulato unicamente capitale di risparmio. I tre fattori di rischio vecchiaia, decesso e invalidità possono essere assicurati indipendentemente. Anche le semplici assicurazioni rischio sono riconosciute come assicurazioni di previdenza vincolate. La conclusione e la costituzione in pegno di un'assicurazione rischio per i casi di decesso o di invalidità rappresentano pure un obiettivo importante nell'ambito della previdenza individuale, che può essere molto importante soprattutto per i proprietari d'abitazioni che hanno acceso una seconda ipoteca. Secondo il Consiglio federale, questa forma di previdenza individuale non dovrebbe essere resa più difficoltosa da un divieto di costituzione in pegno.

3. È possibile effettuare un ammortamento indiretto anche per mezzo di un'assicurazione privata sulla vita (pilastro 3b), che rappresenta in una certa misura uno strumento di condotta fiscale (cfr. Mozione Kiener Nellen 05.3155, Sottomettere all'imposta sul reddito i versamenti provenienti dalle assicurazioni di capitali). Dal momento che le leggi fiscali (LIFD e LAID) prevedono una deduzione limitata per versamenti, premi e contributi per assicurazioni sulla vita, contro le malattie e per assicurazioni private contro gli infortuni come pure per interessi sui capitali a risparmio, e che tale deduzione di norma è già consumata dal premio per la cassa malati, di fatto non sussiste la possibilità di dedurre fiscalmente i premi per un'assicurazione sulla vita del pilastro 3b suscettibile di riscatto. L'attrattiva di queste soluzioni risiede prevalentemente nell'esenzione fiscale, voluta e sempre riconfermata dal legislatore, delle prestazioni derivanti da un'assicurazione riscattabile di capitali.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.