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05.3870 · Interpellanza · 2005-12-16

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Dall'attualità di questi ultimi mesi si denota un'escalation della violenza a mano armata, che ha raggiunto picchi mai visti prima in questo Paese. In pratica ogni settimana i media danno notizia di alterchi o risse nel corso delle quali i protagonisti fanno ricorso all'arma bianca.

Peggio ancora, i proprietari dei locali, i passanti o chiunque tenti di interporsi nelle liti è vittima di aggressioni cruente e gratuite.

Il numero di estorsioni commesse con la minaccia di un coltello assume proporzioni inquietanti.

Recentemente, la vera e propria esecuzione di un agente municipale a Aigle ha scioccato, scosso e fatto reagire l'opinione pubblica.

Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:

1. Le norme in materia di acquisizione, detenzione e porto d'armi sono adeguate alla gravità dei fatti denunciati poc'anzi?

2. Non sarebbe opportuno inasprire alcune disposizioni?

3. Le disposizioni penali che sanzionano il porto d'armi illegale sono sufficientemente dissuasive?

4. L'esibizione e l'impiego di armi bianche non dovrebbero essere sanzionati in modo più severo?

Stellungnahme des Bundesrates

1. La vigente legge sulle armi (LArm; RS 514.54) contempla tutti i coltelli la cui lama è nascosta nel manico ed è azionabile mediante un meccanismo di apertura utilizzabile con una sola mano. Di questi fanno parte anche i coltelli con meccanismo automatico d'apertura e i cosiddetti coltelli a farfalla, che spesso vengono usati per commettere reati.

L'acquisto di questi oggetti è vietato (art. 5 cpv. 1 lett. c LArm). Autorizzazioni eccezionali sono ad esempio rilasciate a persone che hanno bisogno dei coltelli per scopi professionali (pompieri) o a persone con menomazioni fisiche che rendono più difficile l'uso di coltelli azionabili unicamente a due mani.

Il possesso, anche di armi in generale, pur non essendo contemplato dalla legge in vigore costituisce un indizio per un possibile acquisto illegale. Chi è in possesso di un coltello contemplato dalla LArm deve perciò essere in grado di presentare un'autorizzazione eccezionale per l'acquisto di tale arma. Chi intende portare un coltello contemplato dalla LArm necessita di un permesso di porto d'armi (art. 27 LArm). Da un po' di tempo la prassi di rilascio di tali permessi da parte delle autorità cantonali è piuttosto restrittiva. La persona interessata deve in ogni caso rendere verosimile che necessita dell'arma per difendersi da una minaccia reale, o per difendere terzi od oggetti.

Tale criterio è soddisfatto ad esempio dal personale addetto alla sicurezza di persone od oggetti. Nella prassi il permesso di porto d'armi è rilasciato per il porto di armi da fuoco portatili (pistole, rivoltelle) o bastoni da combattimento e quasi mai per il porto di coltelli.

2. Chi acquista o porta senza diritto armi è punito con la detenzione o con la multa (art. 33 cpv. 1 lett. a LArm). La pena detentiva può variare da tre giorni a tre anni e la multa massima è di 40 000 franchi.

Il Consiglio federale è convinto che le attuali basi legali siano sufficienti. Le possibilità giuridiche non sono pienamente sfruttate nella prassi. Di regola, chi porta senza autorizzazione eccezionale un coltello vietato (che equivale all'acquisto e al porto illegale) è punito dal giudice con una multa tra i 50 e i 200 franchi. Un inasprimento delle disposizioni penali sarebbe pertanto un provvedimento inappropriato per limitare l'uso abusivo di coltelli vietati o di altre armi vietate. Dato che i coltelli menzionati spesso sono acquistati illecitamente, anche un inasprimento del rilascio di autorizzazioni sarebbe poco sensato.

3. Nella revisione attualmente in corso della LArm, il Consiglio federale propone di estendere il divieto di porto d'armi a oggetti quali mazze da baseball, tubi d'acciaio e simili, che sono frequentemente utilizzati come armi. Questi oggetti possono essere sequestrati dalle autorità d'esecuzione, se è evidente che possono essere usati abusivamente come armi (art. 4 cpv. 6 in combinato disposto con art. 28a Progetto-LArm). Il progetto di revisione contiene inoltre nuove disposizioni volte a uniformare la prassi di rilascio delle autorizzazioni eccezionali (art. 28c Progetto-LArm). Per i motivi esposti al punto 2, il Consiglio federale ha rinunciato a inasprire le norme vigenti sull'acquisto di armi.

4. Il Consiglio federale non ritiene opportuno completare l'attuale divieto di porto d'armi con un "divieto di estrarre armi". L'estrazione di un'arma da punta per minacciare un'altra persona adempie, a determinate condizioni, la fattispecie della minaccia (art. 180 CP).

Per alcune fattispecie penali l'uso di un'arma costituisce una circostanza aggravante, ad esempio in relazione ai reati di lesione semplice (art. 123 n. 2 CP), rapina (art. 40 n. 2 CP) o coazione sessuale (art. 189 n. 3 CP). Il porto di un'arma costituisce una circostanza aggravante anche per il reato di furto (art. 139 n. 3 CP).

Riassumendo, si può affermare che i mezzi per punire l'acquisto e il porto illecito nonché l'uso abusivo di armi sussistono. Il Consiglio federale ritiene che l'inasprimento delle disposizioni vigenti sia un mezzo inappropriato per affrontare la problematica attuale della violenza.

Risposta del Consiglio federale.

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