05.416 · Iniziativa parlamentare · 2005-06-17
Liquidato
Entwurf
Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul parlamento presento la seguente iniziativa parlamentare:L'articolo 128 della Costituzione federale (imposte dirette) deve essere modificato con l'inserimento al capoverso 1 di una lettera d che prevede l'istituzione di un'imposta sulle successioni e sulle donazioni. L'imposta deve essere strutturata in base alle seguenti caratteristiche:- gli introiti sono divisi a metà fra Confederazione e Cantoni;- la Confederazione utilizza la totalità degli introiti per finanziare le cure a lungo termine;- l'importo esente da imposta deve essere stabilito con generosità;- le coppie sposate e i partner registrati sono esenti da imposta.