05.466 · Iniziativa parlamentare · 2005-12-16
Liquidato
Wortlaut
In virtù dell'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e dell'articolo 107 della legge sul Parlamento presento la seguente iniziativa parlamentare:
La legislazione federale che disciplina la discussione e la decisione dei programmi di armamento annuali deve essere modificata come segue:
1. I programmi di armamento sono sottoposti all'esame preliminare di una sottocommissione permanente della CPS autorizzata a consultare anche la documentazione concernente la fornitura e la valutazione dell'armamento preclusa ai membri del Parlamento.
2. È necessario evitare qualsiasi conflitto di interessi fra il DDPS, in qualità di committente, e le aziende coinvolte nei dossier concernenti l'armamento.
3. Le relazioni di interesse di tutte le persone coinvolte nel processo decisionale dei dossier concernenti l'armamento devono sempre risultare trasparenti.
Begründung
Negli ultimi tempi la procedura d'esame dei programmi d'armamento è decisamente cambiata a seguito di varie circostanze, fra le quali citiamo in particolare le seguenti:
1. L'esercito acquista quasi unicamente materiale prodotto in serie e disponibile sul mercato internazionale: sono ormai passati i tempi in cui il materiale veniva appositamente adeguato alle specifiche esigenze della Confederazione.
2. L'acquisto di materiale prodotto in serie ha notevolmente accelerato le procedure relative alla fornitura di armamenti all'interno dell'amministrazione.
3. Gli operatori dell'offerta di armamento cercano di esercitare un influsso sempre più decisivo sulle relative decisioni del Parlamento fornendo informazioni appositamente preparate sia al plenum che a singoli membri del Parlamento.
Da ciò consegue la necessità di procedere a una modifica del processo decisionale in materia di armamento.
Innanzitutto all'interno della CPS deve essere istituita una sottocommissione permanente, tenuta a rispettare il segreto d'ufficio, che possa consultare tutti i documenti sul processo di valutazione intervenuto nell'ambito della fornitura. In particolare la sottocommissione deve avere accesso anche alle fasi del processo decisionale normalmente precluse ai membri del Parlamento, in modo da poter controbattere con informazioni oggettive a eventuali insinuazioni diffuse in modo mirato e amplificate dai mass media.
In secondo luogo bisogna evitare nel modo più assoluto eventuali relazioni d'interesse fra il DDPS, in qualità di committente, e le imprese interessate alla fornitura e alla manutenzione dell'armamento. Si deve inoltre sopprimere al più presto il seggio nel consiglio di amministrazione della RUAG che attualmente spetta al capo dello Stato Maggiore di pianificazione dell'esercito. Nella valutazione delle offerte, la trasparenza e la parità di trattamento dei vari offerenti possono essere garantite solo separando con fermezza le posizioni di responsabilità e le relazioni d'interesse.
In terzo luogo chiunque partecipa al processo decisionale in materia di armamento deve presentare chiaramente le proprie relazioni d'interesse. Si tratta di una condizione essenziale per garantire la trasparenza e la correttezza delle procedure di fronte ai ricorrenti tentativi delle imprese di armamento di influenzare il processo decisionale. Le informazioni sul programma di armamento diramate dalle imprese di armamento sono ammesse nella misura in cui la fonte venga dichiarata in modo esplicito e corretto. Per evitare influssi occulti su chi partecipa al processo decisionale si devono però adottare misure preventive, come ad esempio la regola della trasparenza completa dei rapporti d'interesse nell'ambito dei dossier concernenti l'armamento.