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Accordo di libero scambio Svizzera/UE nel settore agroalimentare e rapporto con l'articolo 104 della Costituzione nonché con la legge sull'agricoltura

06.1091 · Interrogazione · 2006-06-23

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

L'articolo 104 della Costituzione federale rappresenta una solida base per la politica agricola svizzera. Tale articolo scaturisce da due votazioni popolari e ha carattere di "contratto sociale con l'agricoltura".

L'articolo costituzionale e il correlato orientamento della politica agricola svizzera godono di ampio riconoscimento all'interno e all'esterno del settore primario. Questa base è da considerare buona anche rispetto alla situazione che caratterizza altri Paesi in quanto permette di attuare una politica moderna e conforme alle esigenze del mercato, dei consumatori e dell'ecologia.

La legge sull'agricoltura si fonda sulla Costituzione. Nel quadro di diverse tappe di riforma le basi legali sono state adeguate.

In questi ultimi anni le strategie di politica agricola della Svizzera e dell'UE si sono allineate. Le differenze sono diminuite. Anche qualora venisse stipulato un accordo di libero scambio nel settore agroalimentare con l'UE, la Svizzera deve poter continuare a percorrere la via dell'agricoltura sostenibile (importo e struttura dei pagamenti diretti, politica strutturale, notevole valenza degli aspetti legati all'ecologia e al benessere degli animali, considerazione degli interessi dell'agricoltura di montagna, ecc.). A questo riguardo sorgono le seguenti domande:

1. Qualora venisse concluso un accordo di libero scambio nel settore agroalimentare con l'UE si renderebbe necessario un adeguamento dell'articolo 104 della Costituzione? In caso di risposta affermativa, in quale misura l'articolo andrebbe adeguato?

2. Quali articoli della legge sull'agricoltura dovrebbero venir modificati nel caso venisse concluso un accordo di libero scambio nel settore agroalimentare con l'UE?

3. In caso di conclusione di un accordo di libero scambio nel settore agroalimentare con l'UE la Svizzera potrà continuare a strutturare autonomamente la sua politica agricola, eccezion fatta per i dazi, utilizzando le basi attuali?

Stellungnahme des Bundesrates

Sulla base di analisi e consultazioni preliminari, il 28 giugno 2006 il Consiglio federale è giunto alla conclusione che per la Svizzera vi è un interesse nel continuare a esplorare l'opzione di un accordo di libero scambio con l'UE nel settore agroalimentare. Soltanto dopo la conclusione della fase esplorativa il Consiglio federale deciderà se intavolare negoziati, sulla scorta di una valutazione di tutte le implicazioni, i vantaggi e i rischi che un tale accordo comporta. Solo a quel momento sarà possibile fornire risposte concrete alle domande sollevate dall'autore dell'interrogazione. Per il Consiglio federale è evidente che la Costituzione federale, segnatamente l'articolo 104, fissa l'ambito dell'esplorazione e della negoziazione di un eventuale accordo di libero scambio con l'UE nel settore agroalimentare.

1. Le politiche agricole della Svizzera e dell'UE perseguono lo stesso obiettivo fondamentale della sostenibilità in un contesto multifunzionale e convergente a livello di strumenti di applicazione. Le analisi finora effettuate confermano che un accordo di libero scambio non costituirebbe un ostacolo per la futura autonomia della politica agricola svizzera in quanto non prevede che la Svizzera riprenda la politica agricola comune.

Dai primi risultati delle valutazioni si evince che un tale accordo consentirebbe di mantenere l'obiettivo della gestione quasi integrale della superficie agricola. Ciò sarebbe possibile segnatamente grazie a un miglioramento della competitività, una maggiore specializzazione della produzione, un miglior accesso al mercato europeo e al finanziamento pubblico di prestazioni non commerciali. Il contributo fornito dall'agricoltura al mantenimento delle basi esistenziali e alla cura del paesaggio colturale non sarebbe praticamente pregiudicato.

Non è tuttavia da escludere che a seguito dell'apertura delle frontiere, l'attuale grado di autoapprovvigionamento con derrate alimentari, pari al 60 per cento, possa leggermente diminuire. Il contributo dell'agricoltura alla sicurezza alimentare rimarrebbe tuttavia considerevole, soprattutto grazie al mantenimento della disponibilità alla produzione.

Il contributo dell'agricoltura all'occupazione decentrata del territorio tende a indebolirsi in seguito alla diminuzione del bisogno di manodopera risultante dal mutamento strutturale e dal progresso tecnico. Un accordo di libero scambio non accelererebbe tale tendenza nelle zone di montagna. Altre regioni periferiche, dove le entrate dipendono fortemente dall'evoluzione dei mercati, sarebbero invece toccate in misura maggiore.

Nemmeno l'obiettivo costituzionale di incoraggiare le aziende contadine che coltivano il suolo sarebbe messo in forse da un eventuale accordo di libero scambio con l'UE. La politica agricola svizzera non verrebbe toccata, in particolare per quanto concerne il diritto fondiario rurale, i pagamenti diretti e gli aiuti agli investimenti.

Globalmente, grazie al mantenimento della gestione di tutta la superficie utilizzata a scopo agricolo e di una politica agricola autonoma, l'applicazione dell'articolo 104 della Costituzione federale non è assolutamente minacciata da un eventuale accordo di libero scambio nel settore agroalimentare.

2./3. Nel caso venisse concluso un accordo di libero scambio, la legislazione agricola vigente non subirebbe modifiche sostanziali. A titolo d'esempio, le disposizioni relative ai pagamenti diretti, alle esigenze ecologiche ed etologiche, all'aiuto agli investimenti, al sostegno dell'agricoltura di montagna, al diritto fondiario e sull'affitto agricolo, o alla ricerca non dovrebbero, a prima vista, essere toccate. Inoltre la Svizzera manterrebbe le sue misure di protezione doganale per quel che riguarda i prodotti provenienti da Paesi non facenti parte dell'UE.

Risposta del Consiglio federale.

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