06.1095 · Interrogazione · 2006-06-23
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Dall'inizio del 1999, l'articolo 329e del Codice delle obbligazioni prevede, per i lavoratori sino ai 30 anni compiuti, la possibilità di beneficiare di un congedo giovanile della durata massima complessiva di una settimana di lavoro all'anno, al fine di consentire lo svolgimento di un'attività giovanile extrascolastica non retribuita, direttiva, assistenziale o consultiva, in un'organizzazione culturale o sociale, nonché la formazione e il perfezionamento in questo campo. Questa disposizione ha dato riscontri molto positivi. Oggi, a capo delle associazioni giovanili vi sono persone che hanno superato il limite d'età in questione, ma che dispongono di una solida esperienza, requisito molto importante ai fini della gestione di un gruppo composto da persone di diversa età. I giovani a capo di tali organizzazioni potrebbero, in linea di principio, richiedere al proprio datore di lavoro un periodo di ferie non retribuito, periodo però che con un breve preavviso (come capita sempre) può essere revocato. Un episodio simile ha già avuto come conseguenza l'annullamento di un campo G+S, il che, a sua volta, può determinare il rifiuto da parte di G+S di mettere a disposizione materiale o finanziamenti. Sarebbe dunque ragionevole procedere ad un adeguamento o addirittura all'abolizione del limite d'età.
La mia domanda è la seguente: il Consiglio federale è disposto a proporre una modifica di legge al fine di abolire totalmente o parzialmente il limite d'età per poter usufruire del congedo non retribuito nell'ambito di attività giovanili extrascolastiche?
Stellungnahme des Bundesrates
L'introduzione del congedo giovanile perseguiva due obiettivi: da un lato fare in modo che le persone attive in organizzazioni giovanili abbiano più tempo da dedicare ai loro compiti all'interno delle stesse, dall'altro compensare gli svantaggi degli apprendisti e dei giovani lavoratori rispetto ai loro coetanei che sono ancora agli studi (messaggio del Consiglio federale del 18 dicembre 1987 concernente l'incoraggiamento delle attività giovanili extrascolastiche; FF 1988 I 641 segg. 663). Mentre quest'ultimo è concepito specificatamente per i giovani lavoratori, il primo obiettivo intende principalmente permettere agli adolescenti e ai giovani adulti di dedicarsi maggiormente ad attività giovanili extrascolastiche (messaggio, 673). La norma si rivolge quindi innanzitutto ai giovani, di cui si deve facilitare la partecipazione alle organizzazioni giovanili, a prescindere che siano studenti, apprendisti o giovani lavoratori.
La norma attuale risponde anche al bisogno delle organizzazioni di avere come responsabili delle persone con esperienza. Ma di questo bisogno si tiene già conto con l'età massima fissata a 30 anni compiuti (Boll. uff. 1988 N 1868). Per "giovani" si intendono infatti, ai sensi della legge, le persone di età compresa tra i 16 e i 25 anni (messaggio, 673). Si trattava di trovare un equilibrio tra le esigenze delle organizzazioni giovanili e gli interessi del datore di lavoro.
Il Consiglio federale constata che la norma in vigore si rivolge principalmente ai giovani e tiene conto del bisogno di persone esperte da parte delle organizzazioni giovanili. Non vede l'esistenza di ragioni sufficienti per modificare oggi l'equilibrio stabilito allora dal legislatore. Se ad alcune persone ultratrentenni è stato respinto un congedo all'ultimo momento, ciò non è così importante da richiedere una modifica legislativa. Niente lascia intendere che il rifiuto di questi congedi non si fondava su interessi legittimi del datore di lavoro.
Risposta del Consiglio federale.