06.1117 · Interrogazione · 2006-09-27
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Dal 3 ottobre 2006, nella rete di Cablecom altre due emittenti passeranno dall'analogico al digitale: BBC prime e TVE (Spagna). Secondo Cablecom si è costretti a fare un simile passo per creare spazio a nuove emittenti. Non è invece toccata da questo cambiamento la rete basilese di Cablecom Balbac, in quanto dispone attualmente di sufficienti capacità. In precedenza sono passate al digitale le emittenti RTP, MDR, NDR, F3 e M6. Analogamente a quanto accade nell'UE la diffusione analogica tradizionale del segnale radiotelevisivo dovrà essere sostituita entro il 2010 dalla diffusione digitale dei segnali. Basandosi sugli articoli 59 e segg. LRTV e 48 ORTV, il Sorvegliante dei prezzi del Dipartimento federale dell'economia esige che fino al 2006 Cablecom fornisca alle famiglie almeno 37 emittenti in analogico. Se un'emittente passa dalla rete analogica a quella digitale, i consumatori devono pagare un ulteriore tassa di 25 franchi mensili per il set-up-box di Cablecom.
Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. È giustificato che un monopolista di rete del settore privato decida autonomamente quali emittenti si possono ricevere liberamente e quali no?
2. Quali obiettivi si prefigge dopo il 2006, quando verrà meno l'obbligo di diffondere 37 emittenti nella rete analogica liberamente ricevibile?
3. I clienti di Cablecom Basilea ricevono più emittenti gratuitamente rispetto ai clienti di altre reti. Il collegio ritiene che queste differenze regionali siano giustificate e, in caso affermativo, perché e su quali basi legali?
4. Come valuta lo spostamento di emittenti dalla rete analogica a quella digitale e il correlato aumento arbitrario degli introiti di Cablecom?
5. Come valuta il fatto che gli affittuari non hanno alcuna scelta tra i vari fornitori e sussiste dunque un obbligo di pagare una tassa (spesso le antenne paraboliche non sono permesse)?
Stellungnahme des Bundesrates
1. La legge federale sulla radiotelevisione (LRTV) in vigore e quella nuova obbligano gli esercenti delle reti via cavo a diffondere i programmi previsti dalla legge (must carry rule). Dato che tra il pubblico sono ancora in pochi a possedere apparecchi di ricezione digitale, attualmente l'obbligo di diffusione può essere adempiuto unicamente per via analogica. Fatta eccezione per questo vincolo, gli esercenti di rete possono decidere liberamente quali offerte diffondere. I programmi che Cablecom GmbH ha spostato dal pacchetto analogico a quello digitale non fanno parte dell'offerta obbligatoria, ma sono programmi supplementari che non sottostanno alla must carry rule.
Un'altra questione, che tuttavia non è decisiva per quanto riguarda il diritto di sorveglianza, è il modo in cui Cablecom comunica i suoi spostamenti di programmi. Spetta agli utenti far valere le loro preferenze per le singole emittenti e protestare se vengono effettuati spostamenti senza preavviso.
2. L'obbligo di diffondere 37 programmi in analogico non è dettato dal Consiglio federale.
Nel suo campo d'attività Cablecom GmbH non sottostà unicamente alle disposizioni della LRTV ma anche alle esigenze del Sorvegliante dei prezzi. Quest'ultimo è competente per le reti via cavo fintantoché non sussiste una concorrenza efficace in questo campo e non si formano prezzi di mercato.
L'accordo concluso tra Cablecom GmbH e Mister Prezzi stabilisce il numero di programmi che vanno attualmente diffusi in analogico e, per gli anni 2005/06, limita ad un massimo di quattro i canali che possono essere migrati dal pacchetto analogico a quello digitale. Nonostante siano fallite le trattative per il rinnovamento di questa regolamentazione dopo il 2006, in una lettera d'intenti il Sorvegliante dei Prezzi ha comunicato in base a quali presupposti è disposto ad accettare le nuove condizioni d'abbonamento di Cablecom. Il Consiglio federale ritiene che questo garantisca un'offerta analogica sufficiente.
Nella nuova LRTV, il Consiglio federale stabilisce anche quali programmi dovranno essere diffusi dagli esercenti di rete via cavo (programmi must carry). Questa misura garantisce che i programmi della SSR, i programmi per i quali esiste una concessione con un mandato di prestazione (programmi locali) e i programmi esteri menzionati nell'allegato dell'ordinanza sulla radiotelevisione siano diffusi gratuitamente e con una qualità sufficiente.
3. Cablecom GmbH afferma che sulla rete cablata basilese dispone di maggiori capacità rispetto alle altre reti, cosicché in questa regione sussiste un minor bisogno di migrare programmi dall'analogico al digitale. È dunque chiaro che le differenze nelle capacità di rete possono influenzare le offerte regionali di Cablecom GmbH.
Ad eccezione dei programmi sottoposti alla must carry rule, Cablecom GmbH è comunque libera di scegliere quali programmi offrire e con quali le tecnologie di diffusione (analogica o digitale). Per quanto riguarda i prezzi deve comunque attenersi all'accordo concluso con il Sorvegliante dei prezzi.
4. La tendenza alla digitalizzazione tocca attualmente tutto il settore dei media. Anche gli esercenti di rete investono ingenti somme per proporre ai loro abbonati, oltre che un maggior numero di programmi radio e TV, anche altri servizi come ad esempio l'accesso Internet a banda larga o la telefonia. È molto probabile che in futuro anche le reti via cavo diffonderanno soltanto mediante la tecnologia digitale. Quando le condizioni per la ricezione digitale saranno buone e questa tecnologia sarà utilizzata da gran parte del pubblico, è immaginabile che gli esercenti delle reti cablate potranno adempiere la must carry rule anche per via digitale.
Le tasse di collegamento applicate da Cablecom GmbH sono sancite nell'accordo concluso con Mister Prezzi di cui sopra.
5. La libertà di scelta tra le varie possibilità di ricezione non può essere categoricamente esclusa. Tuttavia, è possibile che la ricezione di programmi radiotelevisivi via satellite sia limitata, ad esempio, quando i cantoni vietano l'installazione di antenne paraboliche per la protezione del paesaggio (art. 53 LRTV). L'autorità competente può, però, permettere eccezioni nel caso in cui la ricezione dei programmi costituisce un interesse preponderante. Inoltre, è di competenza dei tribunali responsabili decidere se e in che misura, un contratto di locazione può vietare l'installazione di un'antenna di ricezione limitando dunque la libertà di scelta.
Per quanto riguarda la libertà di scelta, occorre tuttavia tener conto che ben presto anche in Svizzera le nuove tecnologie digitali permetteranno di captare su schermi televisivi o su apparecchi mobili (cellulari, laptop) molti programmi diffusi per via terrestre. Attualmente è in fase di costruzione la prima rete nazionale di trasmettitori televisivi per la ricezione digitale terrestre.
Inoltre, da inizio novembre Swisscom diffonde a livello nazionale programmi radio e televisivi tramite il cavo del telefono (BluewinTV), mentre operatori minori offrono già la possibilità di captare programmi TV in modalità ADSL sul computer. Queste prestazioni dovrebbero instaurare una situazione di concorrenza efficace portando una maggiore libertà di scelta e prezzi più convenienti.
Risposta del Consiglio federale.