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06.3072 · Interpellanza · 2006-03-22

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

La clinica universitaria di Zurigo ha somministrato a un paziente malato di cancro il medicamento generico Leucovorin Calcium Farmos al posto del preparato originale. La cassa malati non ha rimborsato il medicamento nonostante figuri nell'elenco dei generici dell'UFSP dal 15 marzo 1999. A quanto pare la clinica universitaria ha poi fatturato al paziente il farmaco senza prima informarlo. (Ne ha riferito la trasmissione "Kassensturz".)

Di norma, costi di questo genere possono essere addebitati ai pazienti solo se questi ne sono stati prima informati. Inoltre, il 1° gennaio 2006 è entrata in vigore la modifica dell'ordinanza sulle prestazioni, secondo la quale la partecipazione ai costi ammonta al 20 per cento per un preparato originale che può essere sostituito con un generico.

Chiedo al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:

1. Come giudica la prassi della clinica universitaria di Zurigo?

2. Esistono eccezioni motivate che esentano le casse malati dall'assumersi i costi per medicamenti che figurano nell'elenco dei generici dell'UFSP?

3. Per quale ragione il Consiglio federale ha stabilito nell'ordinanza sulle prestazioni una differenza di prezzo del 20 per cento tra il preparato originale e quello generico per rendere effettivo lo stimolo della minore partecipazione ai costi?

4. Questa restrizione nella differenza di prezzo vale per tutti i preparati generici indicati nell'elenco dell'UFSP o nella tabella che l'UFSP pubblica ogni mese in Internet?

5. In base a quali criteri un preparato generico è inserito nell'elenco?

6. Come intende procedere il Consiglio federale contro una cassa malati che rifiuta di rimborsare una prestazione che è tenuta a coprire?

7. È disposto a assegnare un mandato di prestazioni alle associazioni dei pazienti, affinché controllino simili rifiuti e informino il pubblico sull'ammissione di nuovi generici?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il Consiglio federale non è in grado di giudicare il caso esposto dall'autrice dell'interpellanza a causa della mancanza di informazioni sulle effettive circostanze. Tuttavia va precisato che il medicamento menzionato (Leucovorin Calcium Farmos) non è un generico bensì un preparato originale. Esso figura nell'elenco delle specialità ed è dunque di norma a carico dall'assicurazione.

Per quanto riguarda l'aliquota percentuale per i medicamenti generici e i preparati originali, l'articolo 38a dell'ordinanza sulle prestazioni (RS 832.112.31) prescrive quanto segue: l'aliquota percentuale per un preparato originale ammonta al 20 per cento quando questo è sostituibile con un generico figurante nell'elenco delle specialità e il cui prezzo al pubblico è inferiore del 20 per cento almeno rispetto a quello del preparato originale. Se il medico prescrive esplicitamente, per motivi d'ordine medico, il preparato originale, l'aliquota percentuale ammonta al 10 per cento. La sostituzione di un preparato originale con un generico è di responsabilità del personale medico che lo prescrive o lo consegna.

2. Di norma, gli assicuratori malattie devono rimborsare tutti i medicamenti che figurano nell'elenco delle specialità. Il rimborso di un medicamento iscritto nell'elenco delle specialità può essere tuttavia rifiutato se il medicamento è prescritto per altre indicazioni rispetto a quelle autorizzate da Swissmedic.

3. La differenza di prezzo del 20 per cento è stata introdotta al fine di evitare che in determinati casi, dopo la deduzione dell'aliquota percentuale, il rimborso di un generico diventi più caro per l'assicuratore del rimborso del corrispondente preparato originale.

4. L'UFSP pubblica un elenco dei medicamenti generici in forma elettronica. In esso, i preparati originali per i quali vale l'aliquota percentuale più elevata sono indicati conformemente. Secondo la prassi seguita dall'UFSP, l'aliquota percentuale più elevata per il preparato originale interviene quando la maggior parte dei generici che possono sostituire l'originale è venduta a un prezzo inferiore almeno del 20 per cento.

5. Un medicamento generico è introdotto nell'elenco dei generici se è idoneo a sostituire il preparato originale quanto a sostanze attive, dosaggio e forma galenica.

6. Per verificare la legittimità di decisioni concernenti il rifiuto di rimborsare una prestazione in determinati casi, l'assicurato ha il diritto di adire le vie legali mediante la procedura gratuita prevista dalla legge (cfr. art. 56 segg. legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali; RS 830.1). Se venisse informato che un assicuratore rifiuta sistematicamente di assumere prestazioni obbligatorie, ovviamente l'UFSP studierebbe a fondo il caso e ordinerebbe, se necessario, misure di vigilanza nei confronti dell'assicuratore in questione.

7. Il Consiglio federale è dell'opinione che il diritto vigente offra sufficienti possibilità di verificare la legittimità dei rifiuti di assunzione di prestazioni. Con l'elenco dei generici dell'UFSP gli assicurati sono sufficientemente informati. Pertanto il Consiglio federale non ritiene necessario adottare ulteriori misure, quali per esempio conferire un mandato di prestazione alle associazioni dei pazienti. Un'informazione del pubblico su determinati generici contraverrebbe al divieto di pubblicizzare i preparati che figurano nell'elenco delle specialità e avrebbe come conseguenza che simili preparati non verrebbero inseriti nell'elenco o che ne verrebbero stralciati.

Risposta del Consiglio federale.