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06.3146 · Interpellanza · 2006-03-24

Liquidato

Wortlaut

Nella politica verso gli stranieri, la Confederazione pone giustamente un accento significativo sull'obiettivo dell'integrazione. A questo scopo sono state adottate disposizioni (si veda in particolare l'ordinanza sull'integrazione degli stranieri) volte ad incentivare appositi progetti ed iniziative. AI loro sussidiamento la Confederazione devolve un importo annuo che si aggira attorno ai 14 milioni di franchi.A detta di chi nei cantoni si occupa delle misure di integrazione, il sistema di coordinamento e di sussidiamento messo in atto dalla Confederazione risulta eccessivamente complicato e macchinoso. Costringe peraltro i cantoni stessi a dotarsi di strutture e procedure altrettanto pesanti.L'attuale impostazione finisce d'altronde per limitare gli spazi di manovra a livello regionale. Nella misura in cui non corrispondono agli indirizzi e ai requisiti posti a livello federale, le esigenze di intervento avvertite in ambito periferico finiscono per essere escluse dalla possibilità di beneficiare del sostegno della Confederazione.Chiedo perciò al Consiglio federale se non ritenga opportuno sottoporre a riesame l'attuale modello, passando almeno parzialmente ad un sistema più flessibile, che lasci un più ampio margine di manovra ai cantoni in virtù della loro vicinanza alle esigenze e realtà concrete di integrazione. Si potrebbe in particolare ipotizzare il versamento ai cantoni di un importo proporzionale al numero di stranieri che vi risiedono (graduato eventualmente in rapporto ai gruppi che richiedono un più intenso impegno di integrazione), per il cui impiego godano di un sufficiente spazio di apprezzamento.Non dovrebbe comprensibilmente venire meno il ruolo di coordinamento generale e di controllo della Confederazione. Dovrebbe tuttavia trattarsi di una funzione, che non soffochi l'opportuno margine di valutazione e di azione dei cantoni.

Stellungnahme des Bundesrates

La Confederazione può partecipare al finanziamento di progetti per il promovimento dell'integrazione sociale e culturale degli stranieri in Svizzera (cfr. art. 25a della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri e art. 15 dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri, OIntS). Il DFGP determina gli ambiti concreti del promovimento in un programma di punti fondamentali (cfr. art. 17 OIntS). La decisione relativa alla concessione di sussidi a progetti integrativi è emanata dall'Ufficio federale della migrazione (dal DFGP per importi a partire da 300 000 franchi), su proposta della Commissione federale degli stranieri.La valutazione del primo programma di punti fondamentali 2001-2003 rivela che si è riusciti a garantire la parità di trattamento dei richiedenti nonché una prassi unitaria. Sono state constatate determinate lacune nel processo d'esecuzione, ad esempio una durata talvolta eccessiva delle procedure, e se ne è tenuto conto al momento di allestire e applicare il programma dei punti fondamentali 2004-2007. Si è segnatamente potuta semplificare la procedura di valutazione dei progetti volti a promuovere l'apprendimento linguistico e di piccoli progetti locali, basando la decisione sulla valutazione dei servizi cantonali e comunali specializzati in materia d'integrazione.La richiesta, ripresa dall'autore dell'interpellanza, di una maggiore flessibilità nel contesto della procedura d'esame è stata presa in considerazione anche nel contesto della revisione dell'OIntS del 1° gennaio 2006. A livello nazionale, non sempre è possibile valutare in modo attendibile quali offerte si confanno a una regione. Grazie all'articolo 18 capoverso 2 OIntS, i cantoni che lo desiderano possono essere ancor maggiormente implicati nella procedura d'esame. Ciò semplifica ulteriormente la procedura e conferisce ai cantoni un margine di manovra più ampio.La legge sull'asilo riveduta, su cui si voterà il 24 settembre 2006, prevede il versamento ai cantoni di speciali contributi per l'integrazione delle persone ammesse a titolo provvisorio. I dettagli inerenti alla ripartizione delle mansioni tra Confederazione e cantoni saranno definiti nelle pertinenti disposizioni d'esecuzione. In quest'ottica occorrerà riesaminare ed eventualmente rivedere il ruolo futuro dei cantoni nel contesto del promovimento dell'integrazione degli stranieri.