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06.3171 · Interpellanza · 2006-03-24

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Gli organi NPC "organo di direzione politica", "organo direttivo" e "gruppi di progetto" come saranno integrati nell'organizzazione ordinaria dei processi della NPC?

2. A che livello normativo avviene la regolamentazione della loro organizzazione?

3. Come verrà garantita la trasparenza della composizione paritetica dei suddetti organi? Che aspetto ha una chiave di ripartizione affidabile tra Confederazione e cantoni? È garantita una rappresentanza della CDCF, dei cantoni ricchi e quelli poveri di risorse nonché delle diverse lingue ufficiali?

4. Come verranno integrati i cantoni nell'allestimento della futura organizzazione della NPC?

5. Che aspetto avranno i processi all'interno e tra gli organi NPC, ad esempio dal punto di vista del reporting, della responsabilità per l'elaborazione di progetti, per la valutazione e la consultazione di esperti esterni, per la garanzia dell'indipendenza di periti esterni, per l'assegnazione di mandati esterni di accertamento ecc.?

6. Che ruolo rivestirà il DFF (e in particolar modo l'Amministrazione federale delle finanze)?

Begründung

Per la preparazione della NPC hanno lavorato e stanno lavorando numerosi comitati in successione e congiuntamente, la prima volta nel 1994 con un'organizzazione di progetto paritetica composta da rappresentanti di Confederazione e cantoni. Questa organizzazione è stata in seguito strutturata in un organo di direzione politica, il quale ha istituito un organo direttivo (strategia), una direzione di progetto e otto gruppi di progetto. Tutti questi organi hanno contribuito alla preparazione del primo e secondo messaggio NPC, e, de facto, hanno inciso profondamente e influenzato in misura considerevole le decisioni. Per il terzo messaggio NPC sono stati istituiti ulteriori gruppi di progetto.

Tutti questi organi continueranno a rivestire funzioni direttive anche dopo l'entrata in vigore della NPC. È quindi palesemente previsto di istituire, ad esempio, il gruppo di progetto 11 (da un punto di vista del personale identico al gruppo di progetto "Garanzia della qualità indice delle risorse" della CDCF) quale organo competente per il controlling (e tenuto a far rapporto all'organo di direzione politica).

Il potere (di per sé solo effettivo) di tutti i citati organi NPC non è sinora stato disciplinato a livello di legge. Affinché possa essere fatta trasparenza su organizzazione, composizione, competenze e simili, occorre conferire agli organi NPC una sufficiente base legale. È inoltre necessario definire i processi e il ruolo del DFF, in particolare quello dell'Amministrazione federale delle finanze.

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'organizzazione del progetto NPC è classica poiché prevede un livello strategico (organo di direzione e organo direttivo) e uno operativo (direzione del progetto). La Confederazione e i cantoni hanno strutturato l'organizzazione del progetto in tre fasi, al fine di garantire una conduzione ottimale degli ampi e lunghi lavori. Tutti gli attori interessati di Confederazione, cantoni e città o comuni sono integrati nell'organizzazione del progetto. L'organo di direzione politica, che si riunisce sotto l'egida del capo del Dipartimento federale delle finanze (DFF), discute la documentazione elaborata dai vari gruppi di lavoro e dalla direzione del progetto e, laddove necessario, presenta al Consiglio federale una proposta sull'ulteriore modo di procedere. L'organo direttivo è stato concepito ai fini di elaborare la legislazione d'esecuzione. Esso aveva il compito di valutare le soluzioni proposte dai gruppi di lavoro e di presentarle all'organo di direzione politica. Nell'organo direttivo erano rappresentati tutti i dipartimenti interessati (a livello di segretari generali risp. dei relativi sostituti) e le competenti conferenze cantonali dei direttori specializzati (a livello governativo), nonché l'Unione delle città svizzere e l'Associazione dei comuni svizzeri. Per elaborare il terzo messaggio (dotazione dei fondi di perequazione NPC), l'organo direttivo non si è più dovuto riunire poiché gli ampi lavori legislativi a livello di progetto si erano conclusi.

2. L'organizzazione del progetto è stata istituita con decreto del Consiglio federale del 9 dicembre 2002, nel quale erano descritte le caratteristiche dell'organizzazione del progetto e stabiliti i gruppi di progetto nonché i ruoli e le competenze degli organi del progetto. L'interlocutore della Confederazione (rappresentata dal DFF) è la Conferenza dei governi cantonali (CdC).

3. L'organizzazione del progetto NPC è composta a titolo paritetico. Questo principio è valido per l'organizzazione nel suo complesso, dunque anche per i gruppi di lavoro attivi. In tal modo si garantisce che nessun partner sia messo in minoranza. La ricerca consensuale delle soluzioni è prioritaria. I risultati dimostrano che questa è una strategia vincente. La CdC è responsabile dell'adeguata rappresentanza dei cantoni, in accordo con la Conferenza dei direttori cantonali delle finanze (CDCF). I cantoni hanno per loro natura interesse a che la rappresentanza cantonale sia equilibrata. La CdC ha dunque optato per un'ampia rappresentanza che tenga conto sia delle diverse regioni del Paese sia delle differenti capacità finanziarie dei cantoni. Concretamente, nell'organo di direzione politica sono rappresentati la CdC, la CDCF, la Conferenza dei governi cantonali della Svizzera occidentale e i cantoni datori. Le città e i comuni possono esercitare pienamente il proprio diritto di voto tramite il presidente dell'Unione delle città svizzere.

4. La Confederazione e i cantoni sono entrambi dell'avviso che al fine di attuare la NPC i partner debbano continuare a collaborare. In merito alle premesse e alle strutture si deciderà in seguito. È certo che un dialogo dalle solidi basi istituzionali è imprescindibile in vista dell'attuazione della NPC, più precisamente durante la fase di transizione verso il nuovo sistema. Se necessario, il Consiglio federale definirà con maggior precisione nell'ordinanza sulla LPFC le forme di collaborazione intercantonale.

5. La Confederazione e i cantoni si sono costantemente accordati in merito alla pianificazione e alla direzione del progetto (assegnazione di mandati esterni, pietre miliari, calendario ecc.), cosicché non è praticamente mai stato necessario effettuare votazioni formali in seno all'organo di direzione. Per il Consiglio federale è ovvio che una forma di collaborazione rivelatosi tanto efficace sarà proseguita nell'interesse di entrambe le parti (vedi n. 4).

6. Il DFF e segnatamente l'Amministrazione federale delle finanze (AFF) rivestirà anche in futuro una grande importanza, in quanto sarà responsabile dell'attuazione della legge federale del 3 ottobre 2003 concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC). Ogni quattro anni l'AFF dovrà redigere all'attenzione del Consiglio federale il rapporto sull'efficacia di cui all'articolo 18 LPFC, in stretta collaborazione con i cantoni. Dopo aver consultato i cantoni, il Consiglio federale discuterà il rapporto e lo presenterà al Parlamento. L'AFF rimane dunque l'interlocutore principale dei cantoni per le domande e le esigenze in merito alla perequazione finanziaria e, in generale, al federalismo finanziario.

Risposta del Consiglio federale.