06.3329 · Interpellanza · 2006-06-22
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
L'assicurazione contro la disoccupazione (AD) attraversa una fase di grandi difficoltà finanziarie e strutturali. Soltanto negli ultimi cinque anni, l'AD ha registrato un deficit di cinque miliardi. A partire dal 2008, sussiste il pericolo di un aumento dei contributi per i lavoratori e i datori di lavoro. Non si dovrebbe lasciare nulla d'intentato al fine di risolvere i problemi dell'assicurazione. Il Consiglio federale sembra però considerarli con grande tranquillità e, anzi, peggiora la situazione con le proprie decisioni. Il 16 giugno 2006 ha stabilito di prolungare la durata di riscossione delle indennità per i disoccupati della Svizzera romanda.
1. Il Consiglio federale ritiene che prolungare arbitrariamente la durata di riscossione per i disoccupati di alcuni cantoni sia compatibile con il principio della parità di trattamento?
2. Quali costi comporta il prolungamento della durata di riscossione per l'AD?
3. Considerata l'evoluzione congiunturale, il Consiglio federale reputa che un tale provvedimento sia veramente necessario? E per quale ragione viene adottato proprio ora?
4. Il Consiglio federale non ritiene che il numero di disoccupanti romandi, sempre elevato, sia da imputare a problemi strutturali e non congiunturali?
5. Perché i cantoni interessati (Ginevra, Neuchâtel e Vaud) non hanno dovuto, innanzitutto, soddisfare le esigenze richieste (mobilità delle persone in cerca di un impiego, compatibilità con la legislazione federale) e per quale motivo viene accordato loro un trattamento preferenziale senza validi motivi?
Stellungnahme des Bundesrates
Nel corso dell'ultima revisione della LADI del 22 marzo 2002 il numero massimo di indennità giornaliere a cui dà diritto il periodo minimo di contribuzione di 12 mesi è stato ridotto da 520 a 400 giorni. A scopo di solidarietà con le regioni colpite da una disoccupazione elevata, il legislatore ha deciso che, su richiesta del cantone interessato, il Consiglio federale può aumentare a 520 unità il numero massimo di indennità giornaliere se detto cantone partecipa alle spese nella misura del 20 per cento; questo aumento deve essere limitato ogni volta a sei mesi (art. 27 cpv. 5 LADI).
Il 16 giugno 2006 il Consiglio federale ha rinnovato l'aumento del numero massimo di indennità a favore dei disoccupati dai 50 anni in poi, per una durata di sei mesi nel cantone di Ginevra e di tre mesi nel cantone di Vaud e nel Giura neocastellano. La misura è stata accordata in quanto erano adempiute sia la condizione del forte tasso di disoccupazione ai sensi dell'articolo 41c capoverso 1 OADI (più del 5 per cento in media negli ultimi sei mesi) sia quella del rispetto degli oneri fissati in occasione del precedente aumento (art. 41c cpv. 8 OADI). Nel cantone di Vaud e nel Giura neocastellano è stata limitata a tre mesi, tenuto conto che la ripresa congiunturale era appena agli inizi e che il collocamento di disoccupati di lunga durata richiede tempo, soprattutto in queste regioni, dove la forte disoccupazione si è protratta per un lungo periodo.
1. Le critiche secondo cui questa misura sarebbe arbitraria e implicherebbe una disparità di trattamento sono infondate. Le condizioni per la concessione dell'aumento fissate agli articoli 27 capoverso 5 LADI e 41c OADI sono state rispettate. Qualsiasi cantone che adempiesse le stesse condizioni dei cantoni citati e che lo richiedesse potrebbe beneficiare di questa misura. Di conseguenza, questa differenza è inerente al sistema concepito dal legislatore. Nell'intento di limitare al massimo le differenze sul piano nazionale e le spese del fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione, il Consiglio federale ha limitato la misura ai disoccupati più anziani che sono quelli maggiormente esposti alla disoccupazione di lunga durata. Nel cantone di Vaud e nel Giura neocastellano ha inoltre limitato la durata della misura a tre mesi.
2. Il costo totale arrotondato della misura ammontava nel primo semestre 2006 a 7 milioni di franchi, di cui 5,6 milioni a carico del fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione e 1,4 milioni a carico dei cantoni.
3. La misura è stata accordata in quanto le relative condizioni legali previste agli articoli 27 capoverso 5 LADI e 41c OADI erano adempiute.
4. In base alle conoscenze attuali, le differenze regionali in materia di disoccupazione sono in parte dovute a cause strutturali. Il SECO ha affidato alle Università di Ginevra e Zurigo l'incarico di realizzare uno studio sull'analisi delle differenze regionali nell'ambito della disoccupazione. I risultati di questi due studi saranno resi pubblici nel corso del 2007.
5. L'aumento del numero massimo di indennità giornaliere è accompagnato dagli oneri intesi a ottimizzare la gestione della disoccupazione nelle regioni interessate (assistenza dei beneficiari del provvedimento, incoraggiamento della mobilità geografica, miglioramento della legislazione cantonale in materia di disoccupazione). Il rispetto delle esigenze richieste è controllato dall'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione (SECO). Se queste ultime sono adempiute e se sono presenti le necessarie condizioni legali, il Consiglio federale può accordare l'aumento. Questo è quanto avvenuto anche nel caso in questione.
Risposta del Consiglio federale.