06.3364 · Mozione · 2006-06-23
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato a creare le necessarie basi legali affinché tutte le organizzazioni che, nell'adempimento di un mandato, si assumono incarichi pubblici mostrino in modo trasparente e individuale le retribuzioni versate alle persone con funzioni dirigenziali nonché a quelle loro direttamente subordinate. Come esempio dovrebbero servire le prescrizioni sulla trasparenza cui sottostanno le società quotate in borsa e le imprese che collaborano con la Confederazione. Verranno sottoposti alle regole sulla trasparenza fra l'altro gli assicuratori malattia, gli assicuratori infortuni, gli impianti privati di verifica ecc. La trasparenza serve a un impiego controllabile del "carico fiscale" (premi, tasse ecc.) che la popolazione deve sopportare.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Con la modifica del 7 ottobre 2005 del Codice delle obbligazioni (RU 2006 2629), il legislatore ha emanato disposizioni sulla trasparenza delle retribuzioni corrisposte a membri di consigli d'amministrazione e direzioni di società quotate in borsa. Tale normativa fa parte della regolamentazione del governo d'impresa di simili società e migliora in particolare il controllo da parte degli azionisti.
Esistono inoltre prescrizioni analoghe applicabili alla Posta svizzera, alle FFS e ad altre imprese ed enti federali, sottoposti alla legge federale sul personale federale in quanto unità amministrative decentralizzate (cfr. art. 6a della legge sul personale federale, LPers; RS 172.220.1). Per altre istituzioni vicine alla Confederazione, quali l'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic) e l'INSAI, il legislatore ha dichiarato applicabili per analogia le disposizioni della LPers adeguando le pertinenti normative (cfr. la legge federale del 20 giugno 2003 sulla rimunerazione e su altre condizioni contrattuali convenute con i quadri di grado più elevato e i membri degli organi dirigenti di aziende e di stabilimenti della Confederazione; RU 2004 297). Esistono quindi disposizioni sulla trasparenza delle retribuzioni applicabili anche alle organizzazioni della Confederazione o a essa vicine, di modo che le autorità di vigilanza possano svolgere meglio il loro compito.
Con la mozione si chiede inoltre di emanare questo tipo di disposizioni per tutte le organizzazioni che, "nell'adempimento di un mandato, si assumono incarichi pubblici". La normativa dovrebbe quindi comprendere addirittura le retribuzioni versate a persone vicine ai quadri di queste organizzazioni. Non sarebbe tuttavia chiaro quali organizzazioni dovrebbero essere oggetto della normativa. Prendendo in considerazione un ampio gruppo di organizzazioni si giungerebbe a un'iperregolamentazione e si genererebbe un carico eccessivo per l'economia. Stando al testo della mozione la normativa si applicherebbe ad esempio anche agli assicuratori contro gli infortuni (assicurazioni di diritto privato). Questi assicuratori agiscono tuttavia di loro iniziativa, anche se il diritto federale dichiara l'assicurazione contro gli infortuni obbligatoria, la disciplina in modo dettagliato e conferisce agli assicuratori infortuni privati competenze decisionali nell'ambito della gestione dell'assicurazione. Non esiste tuttavia alcun atto giuridico con il quale la Confederazione incarica un assicuratore infortuni privato della gestione dell'assicurazione. È infatti attraverso un'iscrizione (art. 68 cpv. 2 LAINF) che ogni assicuratore infortuni privato riceve l'autorizzazione di gestire l'assicurazione infortuni obbligatoria. Se si ammettesse che gli assicuratori infortuni privati agiscono su mandato della Confederazione, allora si dovrebbe pure ammettere che per ragioni di uguaglianza lo stesso dovrebbe valere, ad esempio, anche per le scuole guida per auto o moto: in questi ambiti vi sono infatti obblighi e procedure d'autorizzazione simili (cfr. art. 18 segg. dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione; RS 741.51). La conseguenza sarebbe che le disposizioni sulla trasparenza dovrebbero essere applicate a un gran numero di piccole imprese, ciò che, secondo il Consiglio federale, si rivelerebbe manifestamente eccessivo.
Occorre infine ricordare che i beneficiari di indennità o di aiuti finanziari, così come tutte le organizzazioni, a prescindere dalla loro forma giuridica, alle quali la Confederazione affida l'esecuzione di compiti pubblici sono sottoposti alla sorveglianza finanziaria del Controllo federale delle finanze, secondo l'articolo 8 capoverso 1 lettere c e d della legge federale sul Controllo delle finanze (RS 614.0). Nel contesto della verifica della redditività, il Controllo federale delle finanze può anche esaminare se un'organizzazione che svolge compiti federali versa ai suoi quadri indennità eccessive. Il Consiglio federale non vede pertanto la necessità di emanare ulteriori disposizioni che garantiscano la trasparenza delle indennità versate ai quadri di organizzazioni alle quali la Confederazione ha affidato l'esecuzione di compiti federali.
Qualora la mozione fosse accolta dalla prima Camera, il Consiglio federale si riserva di proporre all'altro ramo del Parlamento una versione abbreviata del suo parere.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.