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06.3465 · Postulato · 2006-10-02

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Postulo che le direttive del SECO siano sottoposte a verifica in vista di una loro correzione o perlomeno di una loro attenuazione. In questo ambito, appare opportuno coinvolgere e sentire in particolare le parti sociali del ramo interessato.

Malgrado una evidente relazione di continuità e di interdipendenza, il trasporto del materiale impiegato nei cantieri è trattato, dal profilo del diritto alle indennità di intemperie, in modo incomprensibilmente differente rispetto all'attività edile che vi viene svolta.

Le direttive del SECO esigono la presenza di una causalità diretta e completa tra le condizioni meteorologiche proibitive e l'impraticabilità del trasporto. Succede così che l'impossibilità di effettuare un trasporto poiché il cantiere è fermo a causa di intemperie non dà diritto alle relative indennità mentre questo diritto è al contrario riconosciuto all'impresa edile.

Un'interpretazione tanto restrittiva va ben al di là del giustificato obiettivo di evitare un uso improprio delle indennità di intemperie. Solleva perciò comprensibili interrogativi e ampie perplessità, poiché penalizza in misura sproporzionata le imprese di trasporto. La linea interpretativa attualmente seguita rischia persino di essere fonte di accresciuta precarietà occupazionale, nella misura in cui incita le imprese a fare capo ad assunzioni su chiamata o a lavoro interinale.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

L'istituzione delle indennità di intemperie prevede che l'impossibilità di lavorare sia imputabile solo alle condizioni meteorologiche.

Il postulante fa tuttavia notare la disparità di trattamento tra due settori strettamente connessi (edilizia e trasporti) e richiede il riesame o addirittura la correzione delle direttive del SECO.

Dette direttive si basano però sulla giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni, a sua volta tratta dall'interpretazione conforme della legge e della relativa ordinanza. L'articolo 65 dell'ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione è infatti stato integrato nel 1985 con la lettera h che limita espressamente il diritto alle indennità di intemperie ai trasporti tra i luoghi di estrazione di sabbia e ghiaia e i cantieri, escludendo quindi la possibilità d'indennizzo per impossibilità di effettuare un trasporto, dovuta alla chiusura dei cantieri stessi.

All'epoca la presente disposizione è stata debitamente oggetto di consultazione delle cerchie interessate ed è stata adottata in adempimento alla procedura di legge. Finora la sua applicazione non ha causato particolari problemi, tali da rendere necessario un suo rimaneggiamento.

L'esperienza dimostra che i trasportatori fanno raramente richiesta d'indennizzo a causa di intemperie. D'altro canto, non c'è nulla che dimostri che l'esistenza di tale norma possa provocare una globale precarizzazione dei posti di lavoro. La maggior parte delle imprese di trasporti, infatti, diversificano la loro attività in modo da non dover risentire di qualche spedizione temporaneamente mancata.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.