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06.3525 · Interpellanza · 2006-10-05

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Chiedo al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:

1. Come valuta l'utilizzazione di granulato d'asfalto dal punto di vista ecologico, tossicologico, economico ed estetico?

2. Quali sono i cantoni che ne vietano l'utilizzazione come materiale di rivestimento di sentieri naturali?

3. Quali sono i cantoni che pubblicano raccomandazioni relative alla possibilità di utilizzare o meno il granulato d'asfalto come materiale di rivestimento dei sentieri naturali?

4. In considerazione della gestione differenziata del granulato d'asfalto da parte dei cantoni ma anche dei comuni, il Consiglio federale non ritiene necessario vietarne su tutto il territorio nazionale l'utilizzazione come materiale di rivestimento dei sentieri escursionistici, spondali e forestali?

Begründung

La compattazione e l'impermeabilizzazione del suolo richiedono tutta la nostra attenzione. Lo impongono ragioni legate alla protezione della natura, alla conservazione degli habitat della flora e della fauna, ma anche alla prevenzione di inondazioni.

I grossi macchinari impiegati nell'agricoltura e nella selvicoltura non sono i soli responsabili dei problemi in tale ambito. Infatti, come mostrano le esperienze di questi ultimi anni, l'utilizzazione di granulato di asfalto come materiale di rivestimento per i sentieri naturali, in particolare quelli escursionistici, esercita un forte impatto negativo sulla loro bellezza e rende molto sgradevoli sia le escursioni che lo jogging lungo detti percorsi. Soprattutto l'irraggiamento del sole indurisce notevolmente il materiale di rivestimento impermeabilizzando in tal modo i sentieri.

Stellungnahme des Bundesrates

Il granulato d'asfalto è un materiale edile riciclabile, che da alcuni anni è sempre più utilizzato come materiale di rivestimento per stradine secondarie. In Svizzera, l'utilizzazione di granulato d'asfalto è disciplinata dalle norme SN 670 062 e SN 670 141. Dette norme fanno riferimento alla direttiva dell'UFAFP (ora UFAM) sul riciclaggio di rifiuti edili minerali, stabiliscono i requisiti tecnici dei materiali da costruzione e definiscono le prove di collaudo necessarie per il rilascio dell'attestazione di idoneità. Ai sensi dell'articolo 6 dell'ordinanza sui percorsi pedonali e i sentieri (RS 01.4), l'asfalto riciclato non è idoneo per essere utilizzato come rivestimento duro. Tuttavia, la giurisprudenza relativa alla legge federale sui percorsi pedonali e i sentieri permette, a determinate condizioni, di utilizzarlo a tal senso se vi è dapprima stata un'ampia ponderazione degli interessi. Tuttavia, oltre agli interessi pubblici entrano in linea di conto anche fattori tecnici (ad esempio la pendenza di un percorso o il drenaggio delle acque). Se un rivestimento duro viene impiegato in un lungo tratto di sentiero escursionistico, la legge chiede l'adozione di una misura di compensazione adeguata tenendo conto delle condizioni vigenti a livello locale.

1. Data l'esigua impermeabilità e il colore monotono del granulato d'asfalto, i suoi vantaggi ecologici ed economici sono molto inferiori a quelli offerti dalla ghiaia. Sotto il profilo ecotossicologico la sua utilizzazione non è problematica, purché vengano applicate le prescrizioni della direttiva citata sopra. Non siamo in grado di dare una valutazione economica conclusiva, poiché non possediamo i relativi dati, così come non sappiamo spiegare come la microfauna possa superare i tratti di sentiero coperti con il materiale in questione.

2. Il Consiglio federale non dispone di indicazioni sui divieti in vigore a livello cantonale. La legislazione federale in materia di percorsi pedonali e sentieri nonché la direttiva sull'utilizzazione dei rifiuti edili minerali non escludono tuttavia delle normative cantonali più severe.

3. Al momento manca ancora una panoramica sulle modalità con cui i cantoni utilizzano il granulato d'asfalto sulle stradine secondarie. I cantoni considerano dette modalità non uniformi, anche perché la gestione delle stradine è affidata a diversi attori (comuni, cooperative, proprietari privati).

4. Se nell'ambito della ponderazione degli interessi, da attuare in vista dell'estensione delle stradine, si giunge alla conclusione che un rivestimento duro sia idoneo allo scopo, non vi sono ragioni valide per escludere a priori l'impiego del granulato d'asfalto. Di conseguenza, il Consiglio federale ritiene inutile un divieto generale del granulato d'asfalto come materiale di rivestimento dei sentieri escursionistici, spondali e forestali e di altri sentieri. Ai fini della salvaguardia della biodiversità è più importante il rispetto dei criteri elaborati per il corretto impiego dei rivestimenti duri ("Forst- und Güterstrassen: Asphalt oder Kies?" Buwal Schriftenreihe Umwelt Nr. 247).

Risposta del Consiglio federale.