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06.3551 · Mozione · 2006-10-05

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a modificare la legislazione e/o la convenzione di doppia imposizione tra la Svizzera e la Germania al fine di tener conto delle modifiche avvenute nella legislazione tedesca. Esso è incaricato di adottare i necessari provvedimenti per ripristinare la situazione attuale in materia di riscossione di imposte tra la Svizzera e la Germania per il personale di volo.

Begründung

La convenzione di doppia imposizione conclusa tra la Svizzera e la Germania contiene un accordo per il personale di volo impiegato presso le compagnie di navigazione aerea. In seguito a una modifica dell'articolo 49 della legislazione tedesca in materia di imposte, dal 2007 il personale di volo dovrà pagare in Germania le imposte sul 100 per cento del suo salario. La situazione attuale prevede invece che la Germania prelevi l'imposta sul reddito in corrispondenza della parte di lavoro esercitata sul suolo e nello spazio aereo tedesco, mentre la Svizzera in corrispondenza della parte di lavoro esercitata sul suolo e nello spazio aereo svizzero nonché internazionale.

Con la modifica della legislazione tedesca, la Svizzera perderà una parte importante di sostrato fiscale sull'insieme del personale di volo residente in Svizzera che effettua voli tra la Svizzera e la Germania.

D'altra parte la legislazione tedesca non ammette la deduzione dei mutui ipotecari e degli oneri sociali né conosce il sistema dello splitting svantaggiando il personale di volo residente in Svizzera rispetto agli altri contribuenti.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Secondo la convenzione di doppia imposizione conclusa dalla Svizzera, le rimunerazioni ricevute in corrispettivo di un'attività dipendente non sono tassate nello Stato di residenza, bensì nello Stato del luogo di lavoro. Una delle eccezioni a questa regola è costituita dalle disposizioni sul personale di volo. La corrispondente disposizione dell'articolo 15 paragrafo 3 del modello di convenzione dell'OCSE, stabilisce che il diritto d'imposizione è assegnato allo Stato contraente nel quale si trova la sede della direzione effettiva della compagnia di volo. Questa disposizione non si applica soltanto alle persone residenti in Svizzera che lavorano per una compagnia aerea estera, bensì anche alla fattispecie inversa. Il motivo per la scelta di questa soluzione risiede nel fatto che per quanto riguarda il personale di volo potrebbe essere molto dispendioso da un punto di vista amministrativo determinare di volta in volta il luogo di lavoro. Nel caso dei voli intercontinentali verrebbero a crearsi lacune d'imposizione, dato che il lavoro può essere esercitato in parte completamente al di fuori di un territorio di uno Stato contraente. Oltre che alla prassi convenzionale svizzera, la disposizione del modello di convenzione dell'OCSE corrisponde altresì a quella ampiamente adottata da Stati terzi e conclusa nelle rispettive convenzioni di doppia imposizione.

A differenza della Svizzera, sino ad oggi la Germania aveva assoggettato all'imposta sul reddito solo la parte dello stipendio corrispondente all'attività effettivamente esercitata sul suolo germanico. La parte non tassata in Germania poteva essere tassata in Svizzera in virtù della disposizione dell'articolo 15 paragrafo 3. La legge che modifica l'imposizione 2007 (Steueränderungsgesetz 2007) apporta una modifica alla legge tedesca in materia di imposte sul reddito nel senso che può essere assoggettato l'intero stipendio del personale di volo. È quindi evidente che in tal modo la Svizzera perderà sostrato fiscale. Ciò è però unicamente la conseguenza, da un lato, dell'eliminazione di una lacuna del diritto tributario tedesco e, dall'altro, della regolamentazione usuale - e neppure messa in discussione - del suddetto articolo 15 paragrafo 3. Occorre inoltre osservare che il personale di volo residente in Germania e attivo presso una compagnia aerea svizzera è da lungo tempo assoggettato in Svizzera all'intera imposta alla fonte.

È vero che il pieno esercizio da parte della Germania del diritto d'imposizione rappresenta di regola un peggioramento della situazione fiscale delle persone interessate. Questo peggioramento non è però riconducibile al fatto che l'articolo 15 paragrafo 3 rappresenterebbe una regolamentazione insufficiente. Il motivo risiede piuttosto nel fatto che le persone interessate hanno beneficiato per anni di vantaggi fiscali in virtù del diritto interno tedesco, che erano e sono preclusi ad altre persone residenti in Svizzera ed esercitanti un'attività dipendente in Germania senza essere frontalieri. Del resto non si ravvisa alcuna discriminazione del personale di volo nei confronti dei frontalieri, in quanto l'attività a bordo di un aeromobile si differenzia da quelle dei frontalieri.

Il Consiglio federale è del parere che la convenzione di doppia imposizione, riveduta solo alcuni anni fa e contenente nella sua versione attuale soluzioni vantaggiose per la Svizzera, non debba essere pregiudicata da una richiesta di revisione pressoché inutile.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.