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06.3590 · Mozione · 2006-10-06

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di adeguare la definizione della quota dei tributi obbligatori e della quota di incidenza della spesa pubblica a quella contenuta negli standard dell'OCSE. A tale proposito, nel calcolo dovranno essere considerati tutti i tributi obbligatori versati allo Stato.

Begründung

Il 18 aprile 2006, il ministro delle finanze Hans-Rudolf Merz festeggiava il "giorno dell'adempimento dell'obbligo fiscale". Il calcolo della Confederazione è invero fantasioso, ma i festeggiamenti sono stati prematuri. Il calcolo dell'aliquota fiscale effettuato dalla Confederazione si basa purtroppo su fattori non confrontabili a livello internazionale, fra i quali non figurano gli esagerati tributi obbligatori come i contributi all'assicurazione contro gli infortuni, alla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, i premi delle casse malati ecc. Se per datare il "giorno dell'adempimento dell'obbligo fiscale" considerasse tutti i tributi obbligatori, il consigliere federale Hans-Rudolf Merz dovrebbe celebrarlo durante le proprie vacanze estive. Il cittadino medio svizzero ha lavorato per lo Stato non "soltanto" i primi 108 giorni dell'anno bensì i primi 156. L'UDC chiede pertanto che per il calcolo della quota di incidenza della spesa pubblica e della quota dei tributi obbligatori il Consiglio federale si attenga alle direttive internazionali dell'OCSE. Non è più tollerabile che si indichino risultati abbelliti, ottenuti sulla base di definizioni dubbiose.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

I dati pubblicati sull'aliquota fiscale e sulla quota di incidenza della spesa pubblica collimano con le definizioni standard dell'OCSE e anche con quelle dell'UE. A causa del recente adeguamento del conto nazionale al sistema europeo dei conti (SEC 95), l'ambito delle amministrazioni pubbliche è stato adeguato in modo rigoroso a queste definizioni. La quota dei tributi obbligatori dell'OCSE in percento del PIL è composta dal settore delle amministrazioni pubbliche e comprende Confederazione, cantoni, comuni come pure le assicurazioni sociali pubbliche obbligatorie. In sintonia con le definizioni del sistema viene tenuto conto soltanto delle entrate fiscali e dei contributi obbligatori delle assicurazioni sociali che vengono pagati a istituzioni pubbliche. I premi per l'assicurazione malattie e i contributi alla previdenza professionale devono essere esclusi dal calcolo dell'aliquota fiscale in quanto vengono versati a istituzioni private. Queste ultime sono indipendenti e determinano i premi secondo il principio dell'autofinanziamento. Conformemente agli statuti, la SUVA deve coprire autonomamente tutte le sue spese amministrative, che vengono considerate al momento della determinazione dei premi. Conformemente alle definizioni del conto nazionale, la SUVA è stata pertanto classificata nel sottosettore delle imprese finanziarie pubbliche. Di conseguenza i premi SUVA non possono essere compresi nei tributi delle amministrazioni pubbliche. Il fatto che i premi siano obbligatori e che vengano versati ad assicurazioni sociali non è un criterio sufficiente per annoverarli tra i tributi obbligatori delle amministrazioni pubbliche. Per garantire la trasparenza dei calcoli, il Dipartimento federale delle finanze pubblica annualmente tabelle supplementari, in cui figurano tutti i tributi a carattere obbligatorio e secondo diverse definizioni.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.