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06.3643 · Interpellanza · 2006-12-06

Dipartimento degli affari esteri

Liquidato

Wortlaut

Con l'approvazione in votazione popolare della legge sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est la Svizzera si è impegnata a versare un miliardo di franchi ai nuovi Stati dell'UE senza esservi tenuta da un impegno contrattuale. Un solo giorno dopo questa votazione, l'Unione europea ha ricominciato a fare pressione prendendo di mira la concorrenza fiscale elvetica ritenuta incompatibile con il diritto europeo.

1. Come risponde il Consiglio federale alle pressioni dell'UE?

2. Quali sono le possibili contromisure per reagire ai tentativi dell'UE di far pressione sul nostro Paese?

3. L'UE intende forse, attraverso la pressione esercitata, ottenere altri 350 milioni di franchi a titolo di contributo di coesione per i nuovi Stati membri dell'UE (Bulgaria e Romania)?

4. Il Consiglio federale è disposto a rifiutare la ratifica degli accordi di sicurezza sociale con questi due nuovi Stati membri fintantoché l'UE non riconoscerà la concorrenza fiscale elvetica?

Stellungnahme des Bundesrates

Da oltre un anno la Svizzera contesta con vigore la tesi sostenuta dalla Direzione generale Relazioni esterne della Commissione europea, secondo cui talune norme cantonali relative all'imposizione delle imprese non sarebbero conformi all'accordo di libero scambio Svizzera-CEE del 1972. Secondo il nostro Paese, tali norme non rientrano nel campo d'applicazione dell'accordo e, anche se vi rientrassero, non costituirebbero comunque aiuti pubblici ai sensi dell'accordo stesso. In particolare, i criteri di definizione degli aiuti pubblici previsti dalla legislazione comunitaria e vigenti nel mercato interno europeo non sono applicabili alle relazioni di libero scambio tra Svizzera e CEE. Le norme cantonali in materia di imposizione delle imprese si applicano inoltre a tutti i soggetti economici, a prescindere dalla nazionalità degli stessi e dal settore produttivo o economico cui appartengono.

1. La Svizzera ha ripetutamente ribadito alla Commissione europea la propria posizione: il nostro Paese non può aver violato alcun accordo poiché non vi è alcuna disposizione contrattuale che imponga alla Svizzera di adeguare le norme interne sull'imposizione delle imprese a quelle degli altri Stati membri dell'UE. La posizione della Svizzera è stata riaffermata per l'ultima volta il 14 dicembre 2006, in seno al comitato misto dell'accordo di libero scambio del 1972.

2. In base alle informazioni di cui dispone attualmente, il Consiglio federale non ha motivo di ritenere che l'UE adotterà nei confronti della Svizzera una delle misure di salvaguardia previste dall'accordo o provvedimenti di altra natura. Se l'UE dovesse nondimeno adottare misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 27 dell'accordo, la Svizzera sarebbe comunque libera di prendere le opportune contromisure. Il Consiglio federale parte nondimeno dal presupposto che entrambe le parti sono consapevoli del fatto che l'eventuale adozione di misure di salvaguardia avrebbe ripercussioni negative sulle strette relazioni economiche che uniscono Svizzera e UE. Non ritiene pertanto opportuno ipotizzare sin d'ora eventuali contromisure.

3. L'UE non ha mai lasciato intendere che esista un nesso tra il contributo della Svizzera ai nuovi Stati membri e le proprie richieste riguardo all'imposizione delle imprese.

4. Il Consiglio federale parte dal presupposto che entrambe le parti terranno fede agli impegni presi. Fintantoché i fatti non smentiranno tale presunzione, ritiene pertanto sia fuori luogo collegare la questione dell'imposizione delle imprese con altri dossier.

Risposta del Consiglio federale.