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06.3713 · Mozione · 2006-12-14

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di proporre all'Assemblea federale delle disposizioni legali per impedire che i medici, quando prescrivono i medicamenti, siano condizionati dall'economia. Le persone abilitate a prescrivere medicamenti devono agire in modo totalmente indipendente.

Si dovrà inoltre vigilare per evitare forme di incitamento alla prescrizione di medicamenti e alla prescrizione di medicamenti in quantità superiori al necessario o più cari rispetto ad altri equivalenti.

Occorrerà altresì prestare attenzione affinché i vantaggi economici ottenuti da coloro che dispensano i medicamenti prescritti siano condivisi in modo trasparente con chi è chiamato a pagare.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Gli incentivi economici possono influire in due modi sulle prescrizioni mediche: da un lato sulla scelta della terapia o del medicamento e dall'altro sulla quantità prescritta. In entrambi i casi vi possono essere ripercussioni sulla sicurezza dei medicamenti e dunque sulla protezione dei pazienti. Questo significa che anche gli incentivi economici possono avere effetti negativi sui costi sanitari.

La legge sugli agenti terapeutici (LATer; RS 812.21) disciplina l'impiego dei medicamenti al fine di garantirne la sicurezza. Quando prescrivono o dispensano medicamenti, i medici, oltre all'obbligo generale di diligenza, devono innanzitutto rispettare le norme riconosciute delle scienze mediche e farmaceutiche. Un medicamento può essere prescritto soltanto se lo stato di salute del consumatore o del paziente è noto (art. 26 LATer). Queste disposizioni vietano implicitamente la prescrizione e dispensazione abusiva di medicamenti. A parte alcune eccezioni, ai medici è inoltre vietato chiedere o accettare vantaggi pecuniari (art. 33 LATer).

A tutela della sicurezza dei medicamenti, queste condizioni quadro dovrebbero garantire l'indipendenza dei medici da condizionamenti dell'economia. A livello di polizia sanitaria, queste disposizioni hanno di regola dato buoni risultati. Nel quadro della revisione parziale ordinaria della legge sugli agenti terapeutici si sta valutando se nell'articolo 33 LATer vada modificata la disposizione concernente gli sconti (v. parere del Consiglio federale del 22 settembre 2006 in risposta alla mozione 06.3420, Precisazioni sull'articolo 33 della legge sugli agenti terapeutici).

Nell'ottica dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, gli incentivi economici possono avere un senso se ne risulta una scelta ottimale della terapia o del medicamento prescritto. Secondo la legge sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10), il fornitore di prestazioni deve limitare le prestazioni a quanto esige l'interesse dell'assicurato e lo scopo della cura. L'articolo 56 capoverso 3 LAMal gli impone inoltre di fare usufruire il debitore della rimunerazione, ossia l'assicurato o l'assicuratore, degli sconti che ha ottenuto. Se il fornitore di prestazioni disattende quest'obbligo, l'assicurato o l'assicuratore possono esigere la restituzione dello sconto (art. 56 cpv. 4 LAMal). Gli sconti che non possono essere attributi ad un singolo assicurato dovrebbero essere trasmessi all'istituzione comune di cui all'articolo 18 LAMal. I fornitori di prestazioni e gli assicuratori devono prevedere nelle convenzioni tariffali misure destinate a garantire l'economicità delle prestazioni (art. 56 cpv. 5 LAMal) e dunque anche a far beneficiare degli sconti i debitori delle remunerazioni. Le violazioni dell'articolo 56 LAMal sono sanzionate penalmente (art. 59 cpv. 3 lett. e in combinato disposto con l'art. 92 lett. d LAMal).

Un altro elemento che può influenzare le prescrizioni dei medici è il fatto che questi ultimi possiedano un'autorizzazione cantonale alla dispensazione di medicamenti (dispensazione diretta). Affinché le prescrizioni non siano condizionate dall'economia, la prescrizione e la dispensazione vanno tenute il più possibile separate. Questo non avviene nel caso della dispensazione diretta. Quando è stata emanata la LAMal, il Parlamento ha tuttavia respinto un disciplinamento della dispensazione diretta a livello federale. Sulla base delle esperienze fatte a livello internazionale, il rapporto dell'OMS e dell'OCSE (2006) raccomanda alla Svizzera di vietare la dispensazione diretta.

Il Consiglio federale è dell'avviso che il diritto federale vigente metta a disposizione strumenti sufficienti per impedire condizionamenti economici indesiderati sulle prescrizioni mediche. Se singoli medici abbiano prescritto medicamenti inutilmente o in misura eccessiva, è una questione che va esaminata nel quadro dell'applicazione della legislazione sugli agenti terapeutici e l'assicurazione malattie. Eccezion fatta per il menzionato riesame dell'articolo 33 LATer, per il momento il Consiglio federale non ritiene necessario intervenire sulla legislazione federale.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.