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Modifica dell'ordinanza del DFI sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari

06.3772 · Mozione · 2006-12-19

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre la summenzionata ordinanza a una verifica approfondita al fine di eliminare gli ostacoli tecnici al commercio nell'ambito dell'importazione e dell'esportazione, in particolare da e verso l'UE. Sono escluse le disposizioni speciali che perseguono obiettivi esclusivamente ecologici o di politica della sanità.

Begründung

Le disposizioni sulla caratterizzazione delle derrate alimentari destinate al mercato svizzero, in parte uniche e che prescrivono imballaggi e contenitori speciali, provocano una spinta al rialzo dei prezzi. Lo stesso vale per alimenti prodotti in Svizzera e destinati all'esportazione.

In particolare, vanno adeguati al diritto europeo i seguenti ambiti dell'ordinanza sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari: l'elenco delle indicazioni necessarie, le indicazioni sulla composizione e l'ordine, la forma delle indicazioni degli ingredienti, la caratterizzazione del valore nutritivo, le disposizioni sulla datazione e sulla conservabilità.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Nei settori in cui il diritto nell'UE è armonizzato, l'ordinanza del DFI sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari (OCDerr; RS 817.022.21) corrisponde in larga misura al diritto comunitario. Pochi sono i settori in cui le normative svizzere divergono da quelle della CE (p.es. indicazione del Paese di produzione delle derrate alimentari, dichiarazione in caso di mescolanza involontaria con sostanze allergeniche, caratterizzazione speciale per gli alcopop). Tali disposizioni sono il risultato di discussioni lunghe e complesse condotte con le cerchie interessate (consumatori, produttori, rappresentanti del commercio e dell'industria, responsabili dell'esecuzione).

Nei settori in cui il diritto comunitario non è armonizzato, ogni Stato membro possiede la propria legislazione. All'interno dell'UE e dello SEE, il principio del "Cassis de Dijon" fa sì che le merci possano circolare liberamente nonostante le diverse legislazioni nazionali. Questo principio non si applica però al traffico di merci con il nostro Paese, dato che la Svizzera non fa parte né dell'UE né dello SEE.

Nel quadro della revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC; RS 946.51) è prevista l'introduzione e l'applicazione unilaterale del principio del "Cassis de Dijon" agli scambi commerciali con l'UE. Se la revisione della LOTC sarà accettata, i prodotti che non rispondono alle esigenze della legislazione svizzera potranno essere importati liberamente, a condizione che non rappresentino un pericolo per la salute e non ingannino i consumatori.

Il Consiglio federale ha incaricato il DFAE e il DFE di esaminare le condizioni quadro e gli effetti di un accordo di libero scambio con l'UE nel settore agricolo e delle derrate alimentari. Al centro delle discussioni, la possibilità di recepire il diritto armonizzato della CE nel settore delle derrate alimentari e di introdurre il principio del "Cassis de Dijon" su base reciproca negli ambiti in cui il diritto non è armonizzato.

Il progetto di revisione della LOTC è in consultazione fino al 16 marzo 2007. Il Consiglio federale non ritiene opportuno stabilire il seguito della procedura prima di conoscere i risultati della consultazione. Tuttavia, indipendentemente dall'esito della consultazione, è gia in corso una revisione della legge federale sulle derrate alimentari finalizzata ad adeguare le disposizioni svizzere in modo tale da poter recepire il diritto europeo in materia entro il 2010.

Per tutti questi motivi, il Consiglio federale non può accogliere la presente mozione.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.