Lexipedia

06.421 · Iniziativa parlamentare · 2006-03-24

Liquidato

Wortlaut

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa parlamentare.

La legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) e la legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni devono essere modificate al fine di ridurre il margine di apprezzamento delle autorità di tassazione in materia di imposizione secondo il dispendio. Occorre pertanto introdurre le seguenti modifiche nelle leggi citate e fissare per legge i limiti inferiori applicabili all'imposizione secondo il dispendio. Tali limiti devono risultare più elevati rispetto a quelli che figurano nella vigente ordinanza sull'imposizione secondo il dispendio nell'imposta federale diretta.

Vengono proposte le seguenti modifiche:

1. Art. 14 LIFD

....

Cpv. 3

L'imposta è calcolata in base al dispendio del contribuente e della sua famiglia. Il dispendio è costituito dal tenore di vita, durante il periodo di computo, del contribuente e delle persone a suo carico residenti in Svizzera. Il dispendio ammonta almeno a:

a. per il contribuente con economia domestica propria, la pigione o il valore locativo dell'abitazione di sua proprietà moltiplicati per venti;

b. per le altre categorie di contribuenti, il prezzo della pensione per vitto e alloggio moltiplicato per otto.

Cpv. 4

L'imposta è riscossa secondo la tariffa fiscale ordinaria (art. 36). Deve tuttavia corrispondere almeno all'imposta calcolata secondo la tariffa ordinaria sull'insieme degli elementi lordi seguenti:

(lett. a-f del cpv. 3 vigente)

Cpv. 5

Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie per la riscossione dell'imposta secondo il dispendio. Esso può prevedere basi d'imposizione e modi di calcolo dell'imposta in deroga ai capoversi 3 e 4 ove siano necessari per consentire ai contribuenti menzionati ai capoversi 1 e 2 l'ottenimento dello sgravio dalle imposte di uno Stato estero con cui la Svizzera ha concluso una convenzione intesa a evitare la doppia imposizione.

2. Art. 6 LAID

....

Cpv. 3

L'imposta è calcolata in base al dispendio del contribuente e della sua famiglia. Il dispendio è costituito dal tenore di vita, durante il periodo di computo, del contribuente e delle persone a suo carico residenti in Svizzera. Il dispendio ammonta almeno a:

a. per il contribuente con economia domestica propria, la pigione o il valore locativo dell'abitazione di sua proprietà moltiplicati per venti;

b. per le altre categorie di contribuenti, il prezzo della pensione per vitto e alloggio moltiplicato per otto.

Cpv. 4

L'imposta è riscossa secondo la tariffa fiscale ordinaria (art. 11 cpv. 1). Deve tuttavia corrispondere almeno all'imposta calcolata secondo la tariffa ordinaria sull'insieme degli elementi lordi seguenti:

(lett. a-f del cpv. 3 vigente)

3. Creare trasparenza

Gli accordi d'imposizione globale stipulati dai cantoni (comuni) devono essere notificati all'Amministrazione fiscale federale per conoscenza assieme al calcolo di controllo dell'imposizione ordinaria.

Begründung

La legislazione fiscale svizzera annovera la possibilità di riscuotere le imposte in base al dispendio o su base forfetaria. I cantoni calcolano la tassazione in modo globale, per il reddito e la sostanza, in base a una stima del tenore di vita del contribuente. Questa modalità particolare d'imposizione è prevista per le persone giuridiche dalla legge federale sull'imposta federale diretta e dalla legge sull'armonizzazione delle imposte. La tassazione non viene calcolata in base a una serie di parametri specifici ma viene stabilita in modo forfetario mediante trattative fra il contribuente e le competenti autorità fiscali. Possono beneficiare di questa procedura gli stranieri che risiedono in Svizzera senza esercitare un'attività lucrativa e i cittadini svizzeri in un periodo successivo al rientro in patria dopo dieci anni all'estero. Nel passato le tassazioni forfetarie sono state emesse soprattutto nei confronti di contribuenti stranieri molto facoltosi, mentre ora sembra che vengano vieppiù emesse anche nei confronti di altri contribuenti. Nel 2004 tutti i cantoni, con l'eccezione di Ginevra e Giura, hanno concesso ad almeno un contribuente di beneficiare di tale procedura (cfr. 05.1150).

La tassazione in base al dispendio viola i principi dell'equità fiscale, dell'imposizione fiscale secondo la capacità economica del contribuente e dell'uniformità dell'imposizione ed è quindi in contrasto con le norme previste dalla Costituzione. Alcune inchieste, come ad esempio quella svolta dalla rivista Beobachter, indicano che le tassazioni forfetarie vengono concordate in modo piuttosto libero con le autorità fiscali e senza che esista una prassi trasparente. Complessivamente in Svizzera l'imposizione in base al dispendio concerne circa 3600 persone (cfr. 05.1150) e nessuno - neanche il Consiglio federale (cfr. 05.1150) - è in grado di dire quanto gli importi divergano rispetto alla tassazione ordinaria. Si tratta di una prassi racchiusa in una vera e propria scatola nera che suscita l'indignazione di tutti coloro che vengono tassati mediante procedura ordinaria e di molti Paesi alle prese con tale concorrenza fiscale sleale da parte Svizzera.

Malgrado queste lacune, nell'autunno del 2005 la maggioranza del Consiglio nazionale non ha voluto dar seguito a un'iniziativa parlamentare (03.458) che intendeva abolire completamente tale possibilità.

La prassi seguita nei casi di imposizione in base al dispendio lascia trasparire importanti disparità nella determinazione della tassazione. La legge federale non offre indicazioni più concrete, mentre a livello di ordinanza è sancito il principio secondo cui la tassazione deve ammontare almeno a cinque volte i costi dell'alloggio, un limite decisamente troppo basso e che lascia alle autorità competenti un margine di manovra eccessivo. Per questi motivi è necessario introdurre nelle relative leggi federali dei limiti inferiori più alti rispetto a quelli previsti attualmente a livello di ordinanza, limitando quindi il margine di manovra a disposizione delle autorità fiscali.

Il limite inferiore per la determinazione della tassazione deve essere portato, per i contribuenti con una propria economia domestica da cinque a venti volte il canone rispettivamente il valore di locazione dell'appartamento per chi vive in casa propria e a otto volte i costi di vitto e alloggio sostenuti in una pensione per gli altri contribuenti. Inoltre è necessario istituire la piena trasparenza in merito alla prassi adottata dai diversi cantoni obbligando per legge i cantoni (o comuni) a fornire all'Amministrazione federale delle contribuzioni, insieme con i conteggi relativi alla tassazione per via ordinaria, le indicazioni relative alle tassazioni in base al dispendio. Le misure proposte non eliminano l'indignazione nei confronti delle tassazioni forfetarie ma consentono perlomeno di circoscrivere il margine di manovra a disposizione delle autorità locali.