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Liberalità e donazioni in materia di diritto successorio a persone con una funzione professionale particolare

06.432 · Iniziativa parlamentare · 2006-05-11

Liquidato

Wortlaut

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa parlamentare:

Nel Codice civile occorre introdurre una disposizione intesa a limitare le liberalità e le donazioni in materia di diritto successorio a persone che, in seguito alla loro funzione professionale, hanno un rapporto di fiducia particolare con la persona del disponente.

Begründung

Accade spesso che persone di fiducia, quali avvocati, personale d'assistenza, medici o persone di altre professioni ricevano dai loro clienti importanti liberalità o donazioni. In tal caso, occorre chiedersi se si tratti di un atto deciso autonomamente dal disponente o se le persone in questione non abbiano tratto profitto, esercitando in modo sleale un ascendente sui loro clienti grazie alla relazione di fiducia esistente. Il Tribunale federale ha recentemente trattato un caso assai eclatante, in cui una persona anziana e benestante aveva designato il proprio avvocato quale unico erede. Il Tribunale federale aveva deciso che l'erede era indegno di succedere e che il testamento in questione era nullo perché l'avvocato avrebbe approfittato del rapporto di fiducia e di dipendenza con la sua cliente nell'intento di arricchirsi. La prassi documenta diversi casi di importanti donazioni o liberalità testamentarie a favore di persone di fiducia. Le liberalità testamentarie sono raramente impugnate perché i rischi e i costi legati al processo sono spesso elevati. I disponenti (segnatamente persone anziane, senza partner, vedove e socialmente isolate) risultano particolarmente degni di protezione poiché potrebbero instaurarsi relazioni di potere impari nei confronti di taluni professionisti. Il diritto vigente non tiene sufficientemente conto di questa circostanza.

È vero che il codice deontologico della FMH vieta ai medici di accettare regali e disposizioni testamentarie. Colpisce tuttavia il fatto che nel Codice civile svizzero manchi una base giuridica chiara che disciplini una simile fattispecie. Questa tematica dev'essere correttamente disciplinata nel Codice civile e non in un codice deontologico o professionale.

Altri Paesi, quali la Francia o la Germania, hanno emanato regolamentazioni in questo ambito. Qualche tempo fa, rispondendo a una mozione in tal senso presentata dal ex consigliere nazionale Gendotti, il Consiglio federale aveva ammesso la necessità di agire, ma prevedeva di farlo nell'ambito della revisione del diritto tutorio e aveva dichiarato la sua disponibilità ad accogliere la mozione come postulato. Dato che nel frattempo l'ex consigliere Gendotti si è ritirato dal Consiglio, il postulato è stato stralciato.

La prassi mostra che la necessità di intervenire permane. Dato che la revisione del diritto tutorio è manifestamente in ritardo, propongo che tale questione venga esaminata e trattata indipendentemente da detta revisione.