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06.433 · Iniziativa parlamentare · 2006-05-11

Liquidato

Wortlaut

Basandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento deposito la presente iniziativa parlamentare:

Il titolo ventiseiesimo del diritto delle obbligazioni sulla società anonima deve essere completato da una nuova disposizione - l'articolo 717a del Codice delle obbligazioni - che sancisca il principio per cui le retribuzioni corrisposte da una società ai membri del consiglio d'amministrazione e alle persone alle quali è affidata la gestione totale o parziale della società (direzione) devono essere proporzionate. L'adeguatezza delle remunerazioni deve essere concretizzata per legge in modo che il salario complessivo dei singoli membri della direzione e del consiglio di amministrazione sia proporzionale alle loro mansioni e alla situazione della società. L'adeguatezza delle indennità deve inoltre essere valutata in funzione della struttura salariale della società, del rapporto tra il salario più basso e quello più alto e della media salariale.

Begründung

Con la modifica del Codice delle obbligazioni del 7 ottobre 2005, l'Assemblea federale ha imposto l'obbligo di trasparenza delle retribuzioni corrisposte ai membri del consiglio d'amministrazione e della direzione nelle società quotate in borsa. I recenti sviluppi osservati nelle grandi società, in particolare presso le due grandi banche svizzere e le principali multinazionali, dimostrano che tale obbligo, pur essendo un importante passo avanti, non basta ad arginare gli eccessi salariali al massimo livello dirigenziale.

Le indennità, in molti casi, non hanno più alcun rapporto con le prestazioni effettive, tanto più che in un'impresa le prestazioni sono fornite da tutti i collaboratori e non da una singola persona o da un manipolo di dirigenti. I massimi salari sono determinati sempre più spesso in funzione di un "mercato" internazionale di top manager - un piccolo cartello di privilegiati - anziché in base alle prestazioni fornite in seno all'impresa. I consigli d'amministrazione non sono in grado di porre fine a questa spirale di aumenti salariali: non di rado, in pratica, sono in posizione di dipendenza rispetto alla direzione oppure esiste addirittura identità di persone tra i membri del consiglio di amministrazione e il vertice manageriale.

I salari superlativi nelle alte sfere delle grandi imprese dimostrano che, apparentemente, l'avidità ignora i confini della decenza. Questi eccessi nuocciono considerevolmente alla pace del lavoro in Svizzera. Perturbano il morale e intaccano la motivazione dei dipendenti con salari medi e finiscono per mettere a repentaglio l'immagine di tutti gli imprenditori. Poiché il fenomeno sembra accentuarsi sempre più rapidamente nella maggiori società quotate in borsa, il legislatore deve intervenire.

Ispirandosi alla normativa tedesca sulle società per azioni (articolo 87), la legge deve sancire che le retribuzioni corrisposte ai membri del consiglio d'amministrazione e della direzione devono essere proporzionate. Deve altresì determinare i criteri dell'adeguatezza, e in particolare:

- le mansioni della persona interessata;

- la situazione dell'impresa;

- la struttura salariale della società, il rapporto tra il salario più basso e quello più alto;

- il rapporto rispetto al salario medio.

L'ordinamento proposto - da inscrivere tra le disposizioni concernenti il consiglio di amministrazione, dopo l'obbligo di fedeltà - evidenzia che l'adeguatezza delle indennità è riconducibile anche all'obbligo di fedeltà del consiglio d'amministrazione e della direzione nei confronti della società, dei suoi proprietari e dei collaboratori. Ancorando nella legge il principio di adeguatezza delle retribuzioni si istituisce per giunta un appiglio legale per procedere più efficacemente contro gli eccessi salariali. Si vedano in proposito le considerazioni della Procura pubblica del cantone di Zurigo (Staatsanwaltschaft III) del 20 febbraio 2006 sull'amministrazione infedele (affare ABB), in un caso conclusosi con la sospensione della procedura penale.