06.440 · Iniziativa parlamentare · 2006-06-21
Liquidato
Wortlaut
Avvalendomi delle facoltà conferitemi dall'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e dall'articolo 107 della legge sull'Assemblea federale presento la seguente iniziativa parlamentare:
La legge sull'Assemblea federale del 13 dicembre 2002 è così modificata:
Art. 64
....
Cpv. 2
Essi:
....
Let. c
c. assistono le commissioni nella redazione dei rapporti;
....
Il regolamento del Consiglio nazionale del 3 ottobre 2003 è così modificato:
Art. 19
....
Cpv. 3
La commissione può presentare alla Camera un rapporto scritto.
Un rapporto scritto va in ogni caso presentato quando un altro documento esplicativo ufficiale non sia disponibile, quando per le deliberazioni sia prevista la procedura scritta (art. 49), nonché quando le proposte della commissione riguardino disposizioni di legge ed esse divergano da quelle contenute in documenti esplicativi ufficiali.
Begründung
Un parlamento informato è premessa indispensabile, anche se non garanzia, di qualità dell'attività legislativa.
Un parlamento poco o mal informato, quindi sostanzialmente debole, non contribuisce inoltre ad innalzare il livello qualitativo dell'attività governativa.
La varietà e la complessità dei temi trattati dal Consiglio nazionale, e la crescente interdipendenza fra di essi, non possono più essere affidati all'autoregolamentazione informativa dei gruppi parlamentari, che dispongono di risorse insufficienti. Il rischio è l'improvvisazione, la superficialità e l'influenzabilità da parte dei gruppi d'interesse più attivi.
A ciò si aggiungono delle condizioni di lavoro nella sala del Consiglio nazionale inadeguate, per usare un eufemismo, che non permettono di affidare alla semplice oralità la sintesi dei lavori commissionali.
Con l'iniziativa parlamentare in oggetto si chiede che:
- qualora una commissione del Consiglio nazionale avanzi proprie proposte, di maggioranza o di minoranza,
- che concernono disposizioni di legge e che
- si scostano da quelle del Consiglio federale, per le quali è disponibile un documento informativo ufficiale accessibile a tutti i consiglieri nazionali,
- rispettivamente si scostano da quelle avanzate dal Consiglio degli Stati e per le quali è disponibile un rapporto informativo ufficiale accessibile a tutti i consiglieri nazionali la commissione del Consiglio nazionale presenti un rapporto scritto.
Il rapporto scritto deve esporre sinteticamente le motivazioni delle proposte di maggioranza e di minoranza della commissione.
Solo in questo modo sarà garantita a tutti i consiglieri nazionali, anche a coloro che non fanno parte della commissione chiamata a esaminare preliminarmente gli oggetti in deliberazione, una base informativa minima per deliberare.
La presente iniziativa è presentata in forma elaborata senza però ovviamente voler pregiudicare soluzioni legislative migliori riguardo alla sua traduzione concreta.