06.489 · Iniziativa parlamentare · 2006-12-20
Liquidato
Wortlaut
In virtù dell'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e dell'articolo 107 della legge sul Parlamento presento la seguente iniziativa parlamentare:
Sarà elaborato un progetto di legge che definisca i principi concernenti la validità e la non validità di condizioni generali e di clausole contrattuali abusive nonché un controllo astratto del contenuto.
Begründung
Le condizioni commerciali generali (CCG) sono parte integrante di un contratto fra un'azienda e un consumatore. Spesso le CCG sono complete, dettagliate e formulate in maniera astratta. Anche le CCG di aziende riconosciute possono contenere disposizioni che sfavoriscono manifestamente una parte contraente (vale a dire il consumatore).
Ad esempio, un consumatore prenota un volo di andata e ritorno presso Swiss. Per forza di cose egli deve giungere a destinazione prima dell'orario previsto nella prenotazione e per tale motivo prenota un altro volo d'andata. Siccome ha già pagato il volo di ritorno, il consumatore ritiene di non dover più prenotare un ulteriore volo di ritorno. Ma al momento in cui vuole rientrare in Svizzera, gli viene comunicato all'aeroporto che il suo biglietto per il volo di rientro scade senza essere sostituito qualora il volo d'andata non venga effettuato.
Le clausole di questo tipo contenute nelle CCG sfavoriscono una parte contraente e vanno considerate abusive. La direttiva dell'UE del 1993 concernente le clausole contrattuali abusive è stata trasposta nel frattempo nelle legislazioni interne della maggior parte degli Stati dell'UE. Secondo tale direttiva le CCG sono nulle se sfavoriscono il consumatore poiché abusive e unilaterali.
Le legislazione svizzera (art. 8 LCSl) dispone che la volontà di trarre in inganno è condizione necessaria per affermare l'esistenza di un comportamento sleale. Per contro, secondo la legge federale contro la concorrenza sleale chi è sfavorito in modo manifesto e abusivo non è vittima di un comportamento sleale.
Nel suo parere concernente la mozione della Commissione degli affari giuridici CAG-N (03.3422), il 3 settembre 2003 Consiglio federale si è dichiarato disposto a esaminare modifiche della legislazione interna suscettibili di rafforzare il controllo concreto e astratto del contenuto delle condizioni commerciali generali. Da siffatto parere emerge la volontà dell'esecutivo federale di presentare una relativa proposta nell'ambito del disegno di legge federale del 5 ottobre 1990 sull'informazione dei consumatori (RS 944.0). Il 16 giugno 2003 il Consiglio federale ha incaricato in tal senso il Dipartimento federale dell'economia. È ipotizzabile la rinuncia al requisito dell'inganno nell'articolo 8 della legge federale contro la concorrenza sleale. In tale contesto si potrà parimenti procedere ad un esame del diritto in materia di protezione dei consumatori al fine di ricavarne una panoramica globale.
Nel frattempo il Consiglio federale ha deciso di rinunciare a perseguire una revisione della legge federale sull'informazione dei consumatori.