07.1084 · Interrogazione · 2007-06-22
Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
Liquidato
Wortlaut
Il divisionario Peter Regli ha ammesso pubblicamente di aver distrutto dei documenti ufficiali. Nei servizi d'informazione si tratterebbe, a quanto pare, di una pratica abituale. In effetti, dei lunghi anni di attività del signor Regli come capo del Servizio informazioni, negli archivi della Confederazione svizzera rimangono solo un paio di laconiche cartelle. Che la distruzione di atti dei servizi d'informazione non sia una pratica comune è dimostrato dal materiale custodito nel centro di documentazione di Pretoria dell'esercito sudafricano, dove i documenti corrispondenti dei servizi segreti militari sudafricani, con cui il signor Regli ha intrattenuto una stretta collaborazione sin dagli inizi degli anni 1980, sono stati archiviati con grande cura. A suo tempo, il consigliere federale Adolf Ogi aveva incaricato - incomprensibilmente - Peter Regli di riordinare la documentazione allestita come sottocapo di Stato Maggiore del Servizio informazioni e di consegnarla all'archivio militare (archivio intermedio in cui gli atti vengono raccolti in attesa del deposito nell'Archivio federale). Nella propria risposta all'interrogazione Banga 99.5120, il Consiglio federale ha espressamente affermato che l'istruzione destinata al divisionario Regli contemplava anche il divieto di distruggere documenti, previsto all'articolo 8 della pertinente legge (legge sull'archiviazione).
Alla luce di queste considerazioni, invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. Il divisionario Peter Regli si è attenuto integralmente alla citata istruzione astenendosi dal distruggere documenti relativi alla sua attività ufficiale e adempiendo in modo corretto l'obbligo di offerta dei documenti previsto all'articolo 6 della legge sull'archiviazione?
2. Quale norma di procedura garantisce la salvaguardia dell'interesse pubblico alla verifica dei sospetti di distruzione di documenti in seno ai servizi d'informazione elvetici? Quali rimedi giuridici esistono contro una decisione del Ministero pubblico della Confederazione che pone fine a un procedimento penale contro ignoti per soppressione di documenti ufficiali?
3. Qual è la motivazione fornita dal Ministero pubblico della Confederazione a sostegno della propria decisione? Sotto quale forma tale motivazione può essere resa accessibile all'opinione pubblica?
Stellungnahme des Bundesrates
Nel corso del 2001, nei media sono state formulate molteplici congetture e mosse accuse gravemente incriminanti tanto nei confronti del DDPS quanto nei confronti dell'ultimo capo del gruppo Servizio informazioni, il divisionario Regli. In questo contesto, e soprattutto a causa dell'ipotesi che le inchieste precedenti potessero essere state forse incomplete, differenti autorità hanno proceduto attivamente a intensi accertamenti:
- il DDPS, con un'inchiesta amministrativa condotta dal professor Rainer Schweizer e durata un anno;
- la Delegazione della gestione (DelCG), in quanto organo di vigilanza parlamentare particolare competente per i servizi d'informazione, con un'ampia inchiesta che si è estesa su due anni;
- il Ministero pubblico della Confederazione, con inchieste e accertamenti giudiziari penali in parte durati più anni.
Proprio dall'inchiesta amministrativa e dalle inchieste della DelCG, che si sono entrambe occupate della questione della gestione e dell'archiviazione degli atti nel gruppo Servizio informazioni all'epoca del divisionario Regli, sono scaturiti ampi rapporti finali. I due rapporti sono già integralmente accessibili al pubblico da alcuni anni.
In considerazione di quanto precede, il Consiglio federale risponde alle domande come segue:
1. La gestione e l'archiviazione degli atti è stata oggetto tanto dell'inchiesta amministrativa in seno al DDPS (2002) quanto dell'ampia procedura d'inchiesta della DelCG (2002/03). Entrambi gli organi inquirenti hanno espresso tutte le loro constatazioni e valutazioni nei rispettivi rapporti finali, pubblicamente accessibili. Il Consiglio federale non ha nulla da aggiungere alle constatazioni e alle conclusioni differenziate di questi due organi inquirenti.
2. Giusta l'articolo 53 della legge sul Parlamento, la DelCG vigila, parallelamente e indipendentemente dagli obblighi di controllo e di vigilanza del Consiglio federale, sulle attività nei settori della protezione dello Stato e dei servizi d'informazione. Il compito di questo organo parlamentare è proprio quello di constatare fatti particolari nel contesto dei servizi d'informazione, di fare luce su eventuali insufficienze e valutare eventuali responsabilità politiche delle autorità federali. Anche l'ampia inchiesta della DelCG è avvenuta secondo questa concezione della funzione di alta vigilanza. Proprio mediante la pubblicazione integrale del suo rapporto finale, essa ha promosso la trasparenza in questo complesso affare.
Giusta l'articolo 120 capoverso 3 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale (PP), il Ministero pubblico della Confederazione notifica le decisione di desistenza dal procedimento unicamente all'imputato, alla parte lesa, alla vittima ai sensi della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati, al giudice istruttore e alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. Soltanto la parte lesa e la vittima possono impugnare la decisione di desistenza dal procedimento dinanzi alla Corte dei reclami penali (art. 120 cpv. 4 PP).
3. Il procedimento è stato abbandonato poiché non è stato possibile stabilire né l'entità e l'importanza degli atti distrutti né gli autori, così che non vi erano indizi sufficienti di reità a carico di una determinata persona e l'emissione di un decreto d'accusa giusta gli articoli 125 e 126 PP non era possibile (cfr. al riguardo le risposte alle interrogazioni Lang 07.1014 e Müller Geri 07.1036).
Poiché la decisione di desistenza dal procedimento è comunicata soltanto alle persone menzionate in precedenza, il pubblico non può prendere conoscenza dei dettagli della motivazione.
Risposta del Consiglio federale.