07.1094 · Interrogazione · 2007-09-27
Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
Liquidato
Wortlaut
L'anno scorso, la Svizzera ha celebrato con grande fasto i 500 anni della Guardia svizzera pontificia. Sei consiglieri federali, di ogni colore politico, hanno voluto onorare le cerimonie di commemorazione della loro presenza. Oggi si pongono diversi interrogativi riguardo a determinate condizioni materiali cui sono assoggettati questi nostri connazionali.
Per questa ragione invito il Consiglio federale a rispondere alla domanda seguente: è disposto a esentare le Guardie svizzere pontificie dal pagamento della tassa militare durante il servizio a Roma, a dispensarle dall'obbligo di assolvere i corsi di ripetizione dell'esercito in Svizzera durante tale servizio e a consentire l'affiliazione alla cassa pensioni della Confederazione Publica?
Stellungnahme des Bundesrates
Secondo l'articolo 59 capoverso 3 della Costituzione federale, gli uomini svizzeri che non prestano il servizio obbligatorio, militare o civile, sono tenuti a pagare una tassa. I due motivi di assoggettamento alla tassa sono previsti dall'articolo 2 della legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO). Di conseguenza, gli uomini assoggettati agli obblighi militari, domiciliati in Svizzera o all'estero, sono sottoposti alla tassa se nel corso di un anno di assoggettamento:
- non sono incorporati per più di sei mesi in una formazione dell'esercito e non sono soggetti all'obbligo di prestare servizio civile;
- non prestano il servizio militare o il servizio civile cui sono tenuti come obbligati al servizio.
A prescindere dagli accordi concernenti il servizio militare delle persone con doppia cittadinanza conclusi dal nostro Paese, le esenzioni dalla tassa sono definite esaustivamente negli articoli 4 e 4a LTEO. Come l'assoggettamento alla tassa, anche la corrispondente esenzione è disciplinata dal diritto sul servizio militare e civile; è esentato dall'assoggettamento chiunque sia esentato dal servizio personale conformemente al diritto sul servizio militare e civile.
Attualmente il diritto militare concede alla Guardia un congedo per l'estero, rinviando così per la durata del suo impiego di Guardia i corsi di ripetizione annuali che al suo ritorno dovrà recuperare nel quadro del totale obbligatorio dei giorni di servizio. La Guardia è obbligata a compensare i periodi di servizio militare rinviati ma una volta che li ha effettuati ha diritto al rimborso delle tasse pagate.
Il Consiglio federale approva l'onorevole ed esigente compito svolto dalle Guardie svizzere per proteggere il Papa e la sua residenza. Per quanto concerne le richieste formulate, ricorda tuttavia che i membri della Guardia svizzera pontificia sono subordinati al Papa, vale a dire a un capo di Stato straniero, e adempiono compiti di polizia obbedendo alle istruzioni del Cardinale segretario di Stato e del loro comandante. Di conseguenza, essi non prestano un servizio militare svizzero secondo la legge militare e nemmeno svolgono attività indispensabili in Svizzera conformemente all'articolo 18 della legge militare.
Un'esenzione dal servizio e una rinuncia a prelevare la tassa di esenzione equivarrebbero quindi a permettere che, anche dal profilo del diritto militare, il periodo di impiego nella Guardia sia computato sul totale obbligatorio dei giorni di servizio, la qual cosa non è possibile. Secondo il nostro diritto costituzionale, ogni uomo svizzero è obbligato a prestare servizio militare. Questo soltanto è rilevante nell'ottica della tassa di esenzione. Da ciò risulta che i motivi di esenzione previsti dagli articoli 17 e 18 della legge militare comprendono soltanto le attività svolte in seno a organizzazioni svizzere.
Nell'ambito della revisione della legislazione militare XXI, il Parlamento ha trattato il postulato Leu 00.3087 secondo cui determinate attività svolte all'estero, tra cui quella di Guardia, avrebbero dovuto essere computate sul totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione. In seguito, il Parlamento ha avallato l'argomentazione presentata dal Consiglio federale (FF 2002 783) non integrando una disposizione in tal senso nella legge militare.
Quindi le Guardie non sono considerate in quanto speciali militari in funzione all'estero ma sono a ragione trattate come tutti gli altri Svizzeri all'estero. Il Consiglio federale non vede alcuna possibilità di derogare all'attuale normativa.
La cassa pensioni della Confederazione Publica ha assunto una posizione di fondamentale apertura per quanto concerne un'eventuale assicurazione dei membri della Guardia svizzera pontificia. Secondo l'articolo 4 della nuova legge sulla cassa pensioni della Confederazione, entro il 1° luglio 2008 (passaggio al sistema del primato dei contributi) possono affiliarsi a Publica i datori di lavoro vicini alla Confederazione. Nella sua qualità di organo supremo della Publica la commissione della cassa decide in merito al riconoscimento o alla conclusione di un tale contratto di affiliazione.
Risposta del Consiglio federale.