07.3011 · Interpellanza · 2007-03-06
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Secondo la LRTV e l'ORTV, nelle prossime settimane il Consiglio federale determinerà le emittenti che dovranno essere diffuse in analogico nelle reti via cavo (must carry rule). In base a quanto annunciato dal DATEC si tratta delle reti della SSR, delle emittenti svizzere con una concessione e delle principali emittenti pubbliche dei Paesi vicini. Questo significa che le emittenti private dovranno lottare per continuare ad avere un posto nella rete analogica.
Tra i fornitori privati vi sono emittenti che immettono "solo" il loro segnale nella rete analogica svizzera e altri che invece generano anche un valore aggiunto in Svizzera. Nell'ottica del "valore aggiunto in Svizzera" spicca in particolare l'emittente di teleshopping HSR24, che a San Gallo gestisce una propria ditta di vendita per corrispondenza (incluso call center) con settanta collaboratori. L'unico canale di teleshopping attivo in Svizzera realizza a livello nazionale profitti pari a 33 milioni di franchi l'anno, acquistando da fornitori svizzeri merce per 12 milioni di franchi. L'offerta di HSE24 è utilizzata in particolare da persone anziane o con difficoltà motorie. Se questo canale venisse tolto dalla rete analogica significherebbe la cessazione dell'attività commerciale in Svizzera di HSE24 con la conseguente soppressione di settanta posti di lavoro a San Gallo e il ritiro dal mercato svizzero.
Alla luce di quanto precede, invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. In base a quali criteri deciderà chi godrà della must carry rule? Quali emittenti rimarranno così nella rete analogica?
2. Oltre alle disposizioni dell'ORTV emanerà anche raccomandazioni su quali reti private dovranno rimanere nella rete analogica?
3. Non ritiene forse che oltre alle emittenti concessionarie in base alla LRTV, debbano rimanere nella rete analogica in primo luogo le reti private con un elevato valore aggiunto e dunque un'importanza politica economica?
4. Non ritiene forse che, come in altri Paesi europei, debba rimanere almeno un'emittente di teleshopping nell'offerta di base analogica e digitale (Italia 5 emittenti, Francia 3, Germania 4, Inghilterra 14)?
5. Non considera forse problematico lo spegnimento di HSE24 e la soppressione di settanta posti di lavoro a San Gallo a seguito della modifica di legge e di ordinanza?
Stellungnahme des Bundesrates
1. La nuova legge sulla radiotelevisione (LRTV), entrata in vigore il 1° aprile 2007, definisce quali programmi gli esercenti di reti via cavo devono perlomeno diffondere. Si tratta dei principali programmi della SSR e dei programmi delle emittenti televisive locali e regionali con una concessione nella loro zona di copertura (art. 59 cpv. 1 LRTV).
In un allegato alla nuova ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV), il Consiglio federale ha inoltre sancito che devono obbligatoriamente essere diffusi i seguenti programmi stranieri: ARTE, 3Sat, TV5, ARD, ORF 1, France 2, RAI UNO ed Euronews. Si tratta di offerte trasmesse in una lingua nazionale svizzera conformemente alle disposizioni della legge e dell'ordinanza e che forniscono un particolare contributo all'educazione, allo sviluppo culturale o alla libera formazione delle opinioni (art. 59 cpv. 2 LRTV in combinato disposto con l'art. 52 ORTV).
Gli esercenti delle reti sono fondamentalmente liberi di definire dal punto di vista tecnico la loro infrastruttura di rete e le loro offerte commerciali.
2. Nell'ORTV il Consiglio federale ha definito quali categorie di programmi vanno trasmesse obbligatoriamente (must carry), ma non ha formulato raccomandazioni sulla composizione dell'offerta di programmi analogici. È possibile però che, su richiesta fondata, l'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) sottoponga all'obbligo di diffusione altri programmi che soddisfano le condizioni legali (fornire un particolare contributo all'adempimento del mandato di prestazioni costituzionale), a condizione che l'esercente di rete via cavo disponga delle capacità tecniche ed economiche necessarie (art. 60 LRTV).
3./5. Il mandato di prestazioni costituzionale esige che la radio e la televisione contribuiscano all'istruzione e allo sviluppo culturale, alla libera formazione delle opinioni e all'intrattenimento. Nella legge e nell'ordinanza sono quindi stati definiti i criteri in base ai quali determinate offerte vanno obbligatoriamente trasmesse, giustificando così una certa limitazione della libertà economica dell'esercente di rete. Non sarebbe costituzionale o istituzionale considerare altri criteri di valutazione.
Spetta al fornitore decidere se fornire offerte con un elevato valore aggiunto oltre ai programmi sottoposti alla must carry rule. Il grado di priorità dato a queste offerte può essere definito anche in un accordo di diritto privato tra esercente di rete ed emittente. Anche la messa fuori servizio di un'emittente di teleshopping oppure il suo passaggio all'offerta digitale va valutata esclusivamente in base al diritto privato.
4. Il Consiglio federale è consapevole che l'offerta di teleshoppping risponde a un bisogno economico. Per questo motivo, nel suo messaggio concernente la nuova LRTV, ha proposto al legislatore di autorizzare canali che trasmettono solo teleshopping. Il governo ritiene invece che non vi sia né la possibilità legale né la necessità mediatica di privilegiare questo tipo di emittenti.
Risposta del Consiglio federale.