07.3154 · Interpellanza · 2007-03-22
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
A fine agosto 2006, gli impiegati della cassa malati Assura hanno ricevuto una comunicazione interna secondo la quale sarebbe stato possibile sottoporsi alle operazioni della miopia, della presbiopia, dell'astigmatismo e dell'ipermetropia per la modesta somma di 500 franchi, giacché le spese rimanenti sarebbero state assunte dal loro datore di lavoro. Questo regalo, in base ai prezzi normalmente praticati da ARTeSANTE Vision SA (2500 franchi per occhio), vale 4500 franchi e, nel caso in cui il 10 per cento dei suoi 700 impiegati accetti l'offerta, Assura dovrà sostenere una spesa di circa 300 000 franchi.
Nell'ottobre 2006, Assura annuncia nel quadro di una conferenza stampa la costituzione di un partenariato più stretto con il medesimo centro di chirurgia refrattiva, recentemente installatosi a Losanna. Questa volta a beneficiare di un'offerta analoga sono gli assicurati di Assura che hanno contratto un'assicurazione complementare (LCA). Secondo una tariffa degressiva in funzione del numero di anni d'affiliazione, la parte dei costi assunta da Assura varia tra 3000 e 1600 franchi (due occhi). Ai futuri assicurati è offerto un allettante regalo d'entrata del valore di 1400 franchi.
Assura sostiene che questa campagna promozionale è finanziata mediante i benefici realizzati nel settore delle assicurazioni complementari. Nel marzo 2007, si erano annunciate presso il centro in questione circa 2000 persone e ne erano già state operate 400.
La chirurgia refrattiva con il laser è un genere di chirurgia ancora in evoluzione; le sue indicazioni mediche rimangono però limitate visto che portare gli occhiali non è una malattia. Interventi di questo genere non sono rimborsati dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e vanno quindi considerati operazioni di confort la cui indicazione dal profilo medico deve essere accuratamente valutata.
In considerazione di quanto precede invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti.
1. La legge permette a un'assicurazione malattie di avviare a propria promozione una campagna pubblicitaria che proponga un atto medico, anche nel quadro dell'assicurazione complementare?
2. È normale che le persone che dispongono di un'assicurazione complementare presso Assura finanzino con i loro premi anche questa operazione di confort?
3. È stato controllato se i premi versati per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie contribuiscono in qualsivoglia maniera a tale finanziamento? È vero che le eventuali complicazioni derivanti dalle citate operazioni sono a carico della LAMal?
4. Le assicurazioni malattie sostengono di accordare particolare importanza al controllo delle pratiche dispendiose dei medici. A chi incombe in questo caso il controllo dell'indicazione dell'operazione? Chi controlla la "good practice" dei medici, in particolare le loro verifiche post-operatorie, normalmente comprese nel forfait per un anno?
5. Non genera sospetti una collusione di questo genere tra casse malattie e alcuni medici mentre si sta discutendo della soppressione dell'obbligo di contrarre?
6. Tenuto conto del discorso colpevolizzante sui costi della salute che dovrebbero diminuire non è contraddittorio che un'assicurazione malattie attiva nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria si faccia promotrice di un nuovo centro medico?
7. Il Consiglio federale non teme che pratiche di questo genere banalizzino l'atto medico aumentando la domanda e gli atti coperti dall'assicurazione di base?
Stellungnahme des Bundesrates
Occorre innanzitutto premettere che la compagnia d'assicurazione Assura gestisce l'assicurazione malattie sociale e le assicurazioni complementari mediante due organi giuridici distinti: una fondazione, Assura, che si occupa dell'assicurazione malattie e infortuni, e una società anonima, Assura SA. Pertanto è garantita una completa trasparenza sia per quanto concerne la gestione sia per quanto riguarda i conti dei due tipi di assicurazione. La separazione delle due assicurazioni è garantita e controllata dall'autorità di vigilanza. L'offerta oggetto dell'interpellanza è proposta unicamente agli assicurati che hanno sottoscritto un'assicurazione complementare secondo la legge sul contratto d'assicurazione (LCA; RS 221.229.1). Ciò non potrebbe essere diversamente, considerata la natura di tale offerta e la prestazione che esula dal quadro ristretto dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
1. Secondo la LCA il rapporto assicurativo nell'ambito delle assicurazioni complementari è di tipo contrattuale. Pertanto gli assicuratori sono liberi di stabilire nelle condizioni assicurative le prestazioni coperte e i premi che gli assicurati devono versare per beneficiare della copertura prevista, così come le partecipazioni finanziarie specifiche. Gli assicuratori, nei limiti della legislazione sulle assicurazioni private, hanno inoltre il diritto di stabilire negozialmente partenariati particolari e di assicurarne la promozione.
2. Unicamente gli assicurati che beneficiano di un'assicurazione complementare partecipano finanziariamente a questa azione. Gli affiliati all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie che non hanno sottoscritto un'assicurazione complementare presso l'Assura SA non sono quindi toccati in nessun modo da questa offerta e non partecipano neanche al suo finanziamento.
3. I premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie non possono in nessun modo essere utilizzati per finanziare l'offerta in questione, dato che tale assicurazione è gestita dalla fondazione Assura e che le prestazioni relative all'offerta sono accordate da Assura SA. Non è quindi necessario effettuare ulteriori verifiche. In caso di complicazioni aventi valore di malattia ai sensi dell'articolo 25 LAMal e che adempiono i requisiti dell'articolo 32 LAMal, si giustifica una presa a carico da parte dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
4. Il fatto che l'offerta provenga dall'assicurazione complementare non impedisce all'assicuratore di garantire il rispetto del carattere economico dell'intervento e di controllare la qualità della prestazione medica.
5. Nell'ambito dell'assicurazione complementare retta dal diritto privato, la questione di una eventuale soppressione dell'obbligo di contrarre non si pone comunque poiché gli assicuratori sono già liberi di contrarre con i fornitori di prestazioni di loro scelta.
6. Il fatto che Assura SA, che non gestisce un'assicurazione complementare, promuova un certo tipo di prestazioni o determinati fornitori di prestazioni non è in contraddizione con la tendenza a incentivare a un maggiore controllo dei costi nel settore dell'assicurazione malattie sociale.
7. Dato che si tratta di un'offerta che rientra nell'assicurazione complementare, i timori di una banalizzazione dell'intervento medico o di un aumento di tali interventi a spese dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie non sono fondati. Ciò non toglie che un'azione di questo tipo favorisce la moltiplicazione degli interventi medici, anche se in un ambito ristretto, e che non rientra nella strategia della limitazione dei costi della salute in generale.
Risposta del Consiglio federale.