07.3223 · Interpellanza · 2007-03-23
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
1. Il Consiglio federale non ritiene che un'attuazione rapida dell'autorità parentale congiunta ridurrebbe in modo significativo i casi di violazione degli obblighi di mantenimento e del dovere di assistenza (art. 217 e 219 CP)?
2. Come valuta il Consiglio federale il fatto che con l'autorità parentale congiunta l'articolo 220 del Codice penale (mancata restituzione di un minore al genitore che esercita l'autorità parentale) si applicherebbe anche in caso di mancata restituzione al genitore presso il quale il minore non ha il domicilio principale, dopo il divorzio, o nel caso delle coppie conviventi?
3. Quali sono gli aspetti specifici delle questioni concernenti i minori che il Consiglio federale intende affrontare in occasione della revisione chiesta dal postulato Wehrli?
4. Quali misure-quadro e quali sanzioni in caso di mancato rispetto della convenzione intende considerare il Consiglio federale in occasione della revisione del diritto del divorzio (allontanamento dal domicilio della coppia parentale, mediazione obbligatoria, cooperazione imposta, sanzioni eque, ecc.)?
5. Quali cerchie saranno consultate in merito al progetto di modifica legislativa?
Begründung
Di recente la Conferenza degli uffici cantonali per la parità, Alliance F e Männer.ch hanno organizzato un convegno sul tema della ripartizione delle responsabilità parentali. Relatori provenienti da diversi settori hanno presentato i risultati di studi universitari, realizzati in particolare nel quadro del PNR 52, nonché le esperienze raccolte da diverse organizzazioni pubbliche e private operanti nell'ambito della giustizia, dei servizi di protezione dell'infanzia, della mediazione, eccetera in Svizzera e in Germania. Sono state constatate lacune importanti nel nuovo diritto del divorzio e nella prassi dei tribunali, come pure un ampio consenso sulla necessità di introdurre il principio dell'autorità parentale congiunta quando i genitori sono conviventi, separati o divorziati, come già avvenuto negli Stati vicini e più in generale nei Paesi economicamente avanzati. Il postulato Wehrli intitolato "Autorità parentale. Parità di diritti", approvato in larga misura dal Consiglio nazionale il 7 ottobre 2005, come pure il parere del Consiglio federale sul rapporto in seguito al sondaggio sull'applicazione del diritto del divorzio realizzato presso giudici, avvocati e mediatori (UFG, maggio 2005) trovano così una base esplicativa scientifica e sperimentale.
Le lacune concernono in particolare gli incentivi a una cooperazione necessaria nelle coppie parentali separate o divorziate, la pratica delle audizioni dei figli, la necessità di complementi d'informazione per i giudici della famiglia, le autorità tutelari, i mediatori, ecc.
L'urgenza di eliminare tali lacune e disfunzioni è incontestabile. Troppi bambini devono soffrire di situazioni conflittuali perturbatrici. Inoltre, verrebbe accresciuta l'efficacia delle diverse autorità incaricate di trattare tali questioni e i rispettivi costi risulterebbero ridotti.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale risponde come segue alle domande poste dall'autore dell'interpellanza:
1. L'ipotesi secondo cui il genitore tenuto a versare un contributo di mantenimento rispetta maggiormente il suo obbligo in caso di autorità parentale congiunta si fonda in particolare su uno studio giuridico effettuato in Germania su mandato del Ministero della giustizia (Roland Proksch, Rechtstatsächliche Untersuchung zur Reform des Kindschaftsrechts, Colonia 2002). Secondo tale studio, il principio dell'autorità parentale congiunta, adottata dalla Germania nel 1998, comporta effettivamente che il genitore tenuto a versare un contributo di mantenimento rispetta meglio il suo obbligo e si mostra addirittura più generoso. Tale studio è stato tuttavia contestato nella dottrina. Esperienze maturate negli Stati Uniti portano a pensare che la situazione non sia cambiata con l'adozione dell'autorità parentale congiunta (Kerima Kostka, Im Interesse des Kindes? Francoforte sul Meno, 2004). Il Consiglio federale analizzerà gli effetti dell'autorità parentale congiunta nell'ambito della revisione del diritto del divorzio.
2. Non esiste alcuna giurisprudenza federale su tale questione. Secondo la dottrina, l'articolo 220 del Codice penale si applica, nel caso di un'autorità parentale congiunta, al genitore che rende l'esercizio di tale autorità impossibile per l'altro genitore (Donatsch/Wohlers, Delikte gegen die Allgemeinheit, Zurigo, 2004, 3 ed., pag. 22 segg.). Per contro, secondo la dottrina maggioritaria, non si applica al genitore che esercita la custodia di fatto (domicilio principale del minore) e che ostacola il diritto di visita dell'altro genitore (mancata consegna del minore), in quanto lo scopo dell'articolo 220 del Codice penale non è quello di punire l'intralcio al diritto di visita, bensì l'intralcio all'esercizio dell'autorità parentale (Donatsch/Wohlers, op. cit.). Il Consiglio federale è consapevole della problematica e la esaminerà nell'ambito della revisione del diritto del divorzio.
3. L'obiettivo essenziale consiste nel prevedere il disciplinamento più appropriato affinché i genitori possano condividere la responsabilità parentale ed evitare conflitti.
4. Attualmente, il Consiglio federale non può anticipare i risultati dei lavori di revisione.
5. La procedura di consultazione sarà eseguita conformemente all'articolo 4 della legge del 18 marzo 2005 sulla consultazione (RS 172.061) e all'articolo 10 dell'ordinanza del 17 agosto 2005 sulla consultazione (RS 172.061.1). Ogni persona o organizzazione potrà esprimere il suo parere, anche se non è stata espressamente invitata a prendere posizione. Il dossier della consultazione sarà consultabile in Internet.
Risposta del Consiglio federale.