07.3258 · Interpellanza · 2007-03-23
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:
1. È a conoscenza dell'elevata frequenza dei casi di dumping sociale e salariale ai danni dei lavoratori distaccati, soprattutto in determinati cantoni?
2. In occasione del rapporto complementare, annunciato per il secondo semestre 2007, sarà in grado di decidere se è necessario inasprire le sanzioni o, per lo meno, di presentare una lista esauriente dei mezzi legali disponibili?
3. In particolare, ritiene che siano applicabili gli articoli 70 (confisca di valori patrimoniali) e 73 (assegnamenti al danneggiato) del Codice penale (CP) e le disposizioni penali della legge federale sulla concorrenza sleale (LCSl) oppure sono necessari altri interventi legislativi affinché tali disposizioni siano applicabili?
4. Non sarebbe opportuno, almeno in certi cantoni, rafforzare i controlli e aumentare il numero di ispettori?
Begründung
Una delle principali misure di accompagnamento, introdotta in adempimento del postulato del 6 dicembre 2004 della commissione speciale "Libera circolazione delle persone" del Consiglio nazionale, è stata l'introduzione di sanzioni contro il dumping sociale e salariale. Si temeva infatti il rischio di dumping da parte di alcune imprese straniere in violazione dei contratti collettivi di lavoro. Il 6 luglio 2006 il Consiglio federale ha approvato un primo rapporto sull'efficacia di tali sanzioni. Da questo documento risultava che le informazioni provenienti dai cantoni erano ancora frammentarie, ma si delineava "un quadro prevalentemente positivo". La situazione può tuttavia variare notevolmente a seconda del cantone. Attualmente gli ispettori rilevano in alcune aree frequenti violazioni delle disposizioni legali (relative al diritto del lavoro, ai contratti collettivi e al diritto in materia di stranieri). Di recente il Gran Consiglio vallesano ha espresso i suoi timori chiedendosi inoltre se non sia possibile adottare sanzioni più aspre, come ad esempio il divieto di pagare i lavori eseguiti dalle imprese disoneste. Un provvedimento del genere appare senz'altro discutibile dal punto di vista giuridico, ma pone immediatamente la questione dell'applicazione di altre sanzioni di severità comparabile, come la confisca di valori patrimoniali (art. 70 CP) o gli assegnamenti ai danneggiati (art. 73 CP), sia che si tratti di imprese estromesse indebitamente dal mercato o di lavoratori ingiustamente sfavoriti sul piano sociale e salariale; più ancora, la legge federale sulla concorrenza sleale dovrebbe offrire una certa tutela in questo genere di casi.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Conformemente all'articolo 7a della legge sui lavoratori distaccati (LDist) in combinato disposto con l'articolo 16a e seguenti dell'ordinanza sui lavoratori distaccati (ODist), la Confederazione ha concluso con i cantoni accordi di prestazioni, che stabiliscono la frequenza e il contenuto dell'attività d'ispezione cantonale per quanto riguarda le misure di accompagnamento. Gli accordi disciplinano anche l'indennizzo finanziario della Confederazione per l'attività d'ispezione e la presentazione di rapporti da parte dei cantoni (art. 16b cpv. 2 lett. e ODist). Il periodo considerato nei rapporti include il primo anno dall'entrata in vigore degli accordi di prestazioni (vale a dire dal 1° luglio 2006 al 30 giugno 2007). Per snellire le procedure, tale obbligo di rendiconto viene unito alla presentazione del rapporto annuale delle commissioni tripartite conformemente all'articolo 11 capoverso 1 lettera k ODist; in tal modo per il periodo che va dal 1° gennaio 2006 al 30 giugno 2007 sarà disponibile un'analisi completa. La pubblicazione è prevista per il mese di settembre 2007. Anche le commissioni paritetiche partecipano alla redazione di questo rapporto, che consentirà di avere una visione d'insieme sulla frequenza dei casi di dumping salariale.
Il 1° giugno 2007 sarà pubblicato il terzo rapporto dell'Osservatorio sulla libera circolazione Svizzera-UE, redatto congiuntamente da SECO, UFM e UST. Esso conterrà anche riferimenti all'attività di controllo dei cantoni sulla base dei rapporti annuali delle commissioni tripartite cantonali.
2. Nell'ambito della stesura del rapporto i cantoni sono stati invitati ad esprimersi, anche in maniera puntuale, sull'efficacia delle sanzioni. Il Consiglio federale ritiene che, grazie ai risultati che saranno forniti, si potrà chiarire la questione di un eventuale inasprimento delle sanzioni.
3. All'articolo 12 capoverso 4 LDist si rinvia al previgente articolo 59 CP, che corrisponde agli articoli 70-72 CP della parte generale del Codice penale, recentemente rivista e in vigore dal 1° gennaio 2007. Il rinvio non include l'articolo 73 CP, che corrisponde all'articolo 60 del previgente CP. L'articolo 73 CP (assegnamenti al danneggiato) non è quindi applicabile in tale ambito.
La parte generale del Codice penale ha soltanto una validità sussidiaria nel diritto penale accessorio (art. 333 cpv. 1 CP).
Secondo l'articolo 7 della legge federale contro la concorrenza sleale (LCSI), l'inosservanza delle condizioni di lavoro che sono imposte anche al concorrente da norme giuridiche o per contratto oppure che sono conformi agli usi professionali o locali rappresenta un comportamento sleale. La disposizione penale dell'articolo 23 LCSI non rinvia però all'articolo 7 LCSI e pertanto non è applicabile.
4. Anche a questo proposito si rinvia al rapporto che sarà pubblicato in autunno. Esso costituirà anche la base per le trattative sull'adeguamento degli accordi di prestazioni per il 2008.
Risposta del Consiglio federale.