07.3314 · Postulato · 2007-06-07
Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
Liquidato
Wortlaut
La formazione degli insegnanti di sport è disciplinata da diversi atti normativi e gestita da diversi dipartimenti della Confederazione.
Il Consiglio federale è invitato a redigere un rapporto che illustri l'attuale intricata situazione giuridica per quanto concerne la formazione degli insegnanti di sport e che suggerisca possibili modalità e soluzioni in vista di una più chiara ripartizione e di una semplificazione delle competenze.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Nel settore dello sport, il panorama scolastico ha subito una trasformazione nel corso degli ultimi anni. In origine, per i docenti di questa disciplina la formazione comunemente riconosciuta era quella che sfociava sull'ottenimento del diploma federale di insegnante di ginnastica e di educazione fisica. Si studiava al Politecnico federale di Zurigo e in diverse università e il diploma era rilasciato dalla Commissione federale dello sport (CFS). Per la formazione universitaria dei docenti di educazione fisica esisteva inoltre, ed esiste tuttora, la Scuola universitaria federale dello sport (SUFS) di Macolin. Entrambe le formazioni sono disciplinate dalla legge federale che promuove la ginnastica e lo sport (RS 415.0) e dalle pertinenti ordinanze d'esecuzione del DDPS.
Negli ultimi anni, sulla scorta della riforma di Bologna, gli istituti universitari hanno adeguato i loro cicli di studio nelle discipline sportive e scientifico-sportive, e quindi anche nel campo della formazione degli insegnanti di sport, ad altri curricoli accademici e al sistema del bachelor e del master. La tradizionale formazione della CFS è così divenuta obsoleta e dal 2005 non viene più proposta. Le disposizioni corrispondenti della legge che promuove lo sport saranno anch'esse oggetto di un adeguamento nell'ambito dell'imminente riforma della stessa legge. Detta riforma prevede anche la definizione del futuro ruolo della Confederazione, ma è palese che la formazione dei docenti compete principalmente ai cantoni, mentre in virtù degli articoli 61a e 63a della Costituzione federale la Confederazione svolge anzitutto una funzione di coordinamento.
Oggi gli insegnanti di sport studiano nelle scuole universitarie e nelle scuole universitarie pedagogiche e inoltre presso la SUFS di Macolin. La competenza in materia appartiene ai cantoni, ad eccezione della formazione al Politecnico di Zurigo e alla SUFS. La Confederazione esercita, secondo la legge che promuove lo sport, l'alta vigilanza sulla formazione. Essa svolge questo compito per il tramite di un'apposita rete di contatti svizzera per gli studi in ambito sportivo (Netzwerkkonferenz Sportstudien Schweiz), organismo di cui fanno parte tutti gli istituti universitari che propongono cicli di studio nelle discipline sportive e scientifico-sportive. Per garantire una costante supervisione, la summenzionata rete di contatti ha incaricato l'Ufficio federale dello sport (UFSPO) di procedere a un rilevamento di tutti i curricoli di studio esistenti. L'elenco è pubblicato in Internet nel sito www.sportstudien.ch.
Poiché la competenza nel campo della formazione degli insegnanti appartiene in primo luogo ai cantoni, e considerati il coordinamento permanente esercitato in seno alla summenzionata rete di contatti nonché l'attuale supervisione da parte dell'UFSPO, il Consiglio federale è del parere che non vi sia ragione di redigere un rapporto su questo tema.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.