07.3471 · Mozione · 2007-06-21
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di facilitare l'attuazione delle norme UE recepite nel settore alimentare. Le aziende che non producono per il mercato europeo devono essere esonerate, dietro fondata richiesta, dal rispetto delle nuove disposizioni e prescrizioni.
Begründung
Le prescrizioni dell'UE sono dirette a strutture di produzione e trasformazione notevolmente più grandi delle nostre. Per grandi aziende di macellazione e di trasformazione delle carni impiegare personale stabile per i controlli non è un problema.
Ad esempio: in Svizzera le piccole imprese di macellazione sono di regola controllate dai veterinari: ne deriva un controllo degli animali vivi eccessivamente costoso. Capita che i veterinari debbano visitare la stessa azienda più volte al giorno con consistenti limitazioni nell'esercizio della loro professione. In molte regioni di montagna è semplicemente impossibile rispettare le prescrizioni per l'allevamento o lo si può fare solo con sproporzionato dispendio economico. Si potrebbe ad esempio immaginare un regolamento simile a quello delle analisi per la trichinella spiralis, per le quali l'UE ha concesso eccezioni alle piccole aziende di macellazione. Su richiesta, il macellaio può procedere autonomamente al controllo degli animali vivi, col dovere di fornire la relativa documentazione scritta. Il controllore preposto sorveglia l'azienda tramite controlli a campione.
Crescendo lo scambio di merci con l'UE nel settore alimentare, in Svizzera saremo sempre più confrontati con questioni analoghe, riguardanti l'attuazione della legislazione per le piccole aziende. Quale controtendenza alla globalizzazione e all'internazionalizzazione, si delinea chiaramente la tendenza ad una maggiore regionalità, mezzo efficace per difendere i nostri mercati. A tal fine abbiamo però bisogno proprio di queste aziende. È quindi un imperativo del nostro tempo proteggere tali imprese da dispendi sproporzionati, e lo si può fare senza per questo trascurare le garanzie di qualità. Tali misure devono essere prese in esame e applicate ogni volta che è e sarà ripresa una direttiva UE.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
L'allegato 11 ("allegato veterinario") dell'accordo bilaterale del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81) consente la facilitazione degli scambi commerciali di animali vivi e prodotti animali. Ciò a condizione che le prescrizioni comunitarie e svizzere determinanti in materia siano concordanti riguardo agli aspetti essenziali e producano i medesimi effetti (equivalenza). Il 1° dicembre 2006, il comitato misto veterinario di Svizzera ed UE ha riconosciuto l'equivalenza delle disposizioni che disciplinano il settore delle derrate alimentari di origine animale. Tale mutuo riconoscimento costituisce un importante presupposto affinché le derrate alimentari svizzere di origine animale possano essere esportate nell'UE a condizioni facilitate. All'inizio del 2007 è stato così possibile ridurre l'onere amministrativo a carico delle aziende di esportazione (ad es. mediante l'eliminazione di certificati ufficiali) nonché semplificare i controlli all'esportazione. La prossima tappa dovrebbe permettere l'abrogazione del controllo veterinario di confine.
Con l'ampliamento del campo d'applicazione dell'accordo veterinario, la cui importanza si riflette sull'economia in generale, si elimina l'attuale distinzione tra una produzione destinata al mercato nazionale realizzata in aziende riconosciute e una produzione destinata all'esportazione. Di conseguenza, anche le piccole aziende possono accedere ai mercati d'esportazione senza peraltro dover soddisfare requisiti supplementari.
L'attuazione facilitata delle norme UE nel settore alimentare è una questione che preme anche al Consiglio federale. Ciò non significa tuttavia che si debbano introdurre agevolazioni in materia di igiene delle derrate alimentari o di polizia sanitaria per le aziende che non esportano sul mercato europeo. Il controllo sistematico degli animali da macello da parte di un veterinario ufficiale prima del loro abbattimento (ispezione sanitaria ante mortem), citato come esempio dall'autore della mozione, era proprio una delle condizioni essenziali per ottenere il riconoscimento dell'equivalenza della legislazione svizzera con quella europea e per poter esportare carne e prodotti a base di carne. Grazie alla loro formazione, i veterinari ufficiali dispongono delle competenze tecniche e dell'indipendenza necessarie per valutare gli aspetti riguardanti la salute e la protezione animale nonché la sicurezza alimentare. L'ammissione di deroghe per le aziende la cui produzione non è destinata al mercato europeo comporterebbe la creazione di due canali di distribuzione che non sarebbero più controllabili e che, pertanto, metterebbero a rischio l'equivalenza raggiunta con l'UE nel settore dell'esportazione della carne e dei prodotti a base di carne.
Inoltre, in Svizzera, per alcune categorie di animali (bovini di età superiore a sei mesi, ovini e caprini di età superiore a un anno) il controllo veterinario ufficiale degli animali da macello è obbligatorio già dal 1999. Concludendo, le esperienze fatte in Germania e in Austria, dove il controllo sistematico degli animali da macello è obbligatorio già da anni, mostrano che questo sistema non influisce minimamente sui macelli di piccole dimensioni.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.