07.3500 · Interpellanza · 2007-06-22
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Nel comunicato stampa dell'8 giugno 2007 sull'iniziativa "Acqua viva", il DATEC scrive che "la necessità di agire è ... incontestabile visto lo stato attuale dei corsi d'acqua" e che le attuali basi giuridiche sono sufficienti, sottolineando tuttavia che occorre in primo luogo migliorare l'esecuzione.
Al Consiglio federale si chiede pertanto di rispondere alle seguenti domande:
1. In base alla LPAc, i cantoni dovevano inoltrare alla Confederazione i loro inventari dei prelievi d'acqua esistenti secondo l'articolo 29 entro il 1º novembre 1994 e i relativi rapporti riguardanti il risanamento entro il 1º novembre 1997. Secondo l'articolo 50 LPAc, inoltre, la Confederazione e i cantoni informano il pubblico sulla protezione e sullo stato delle acque. Quali cantoni hanno già inoltrato gli inventari e i relativi rapporti? Entro quando il competente l'ufficio federale pubblicherà una panoramica dei tratti di corsi d'acqua con deflussi residuali presenti su tutto il territorio svizzero (carta dei deflussi residuali)?
2. A che punto è, nei cantoni, l'attuazione delle prescrizioni sul risanamento? Si riuscirà a rispettare il termine, già prorogato da 15 a 20 anni?
3. Un adeguato trasporto solido di fondo e un regime idrico seminaturale sono presupposti essenziali per la funzionalità ecologica di un corso d'acqua. Quali basi giuridiche vigenti permettono di raggiungere tali obiettivi?
4. Quali sono le misure che il Consiglio federale propone per accelerare l'esecuzione delle leggi rilevanti in tale ambito (LPAc, LSCA, LFSP e LPN) e delle relative ordinanze? A che punto è la rinaturazione dei corsi d'acqua svizzeri, da completare entro il 2015 (termine fissato dalla direttiva Quadro Acqua dell'Unione europea per il raggiungimento del buono stato ecologico)?
5. Quanti dei 1400 punti di captazione dell'acqua (base: banca dati Invent) vengono oggi gestiti senza fissare prescrizioni quantitative sui deflussi residuali?
6. Entro quando sarà possibile raggiungere, mediante rinaturazioni, gli obiettivi qualitativi fissati per le acque superficiali nell'allegato 1 dell'ordinanza sulla protezione delle acque?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Conformemente all'articolo 82 capoverso 1 della legge federale sulla protezione delle acque (LPAc, RS 814.20), tra il 1994 e il 2006 tutti i cantoni, tranne Neuchâtel, hanno inoltrato alla Confederazione un inventario dei prelievi d'acqua esistenti. I dati forniti dai cantoni sono poi stati rappresentati su una carta nazionale dei deflussi residuali, pubblicata nel luglio del 2007. Quanto al rapporto di risanamento, richiesto dall'articolo 82 capoverso 2 LPAc, la situazione è la seguente: cinque cantoni non hanno, o non hanno più, prelievi d'acqua da risanare sul territorio di loro competenza (AI, BL, BS, GE, SH) e quattro hanno inoltrato alla Confederazione un rapporto di risanamento che riguarda tutti i prelievi presenti sul proprio territorio (AG, SZ, UR, ZH). In tutti gli altri cantoni, fatta eccezione per Neuchâtel, i lavori sono in corso. Alcuni di questi cantoni hanno comunque consegnato alla Confederazione un rapporto preliminare o un rapporto di risanamento per una parte dei prelievi.
2. Sulla base di un'indagine condotta dall'UFAM presso i cantoni nel febbraio del 2005 e di uno studio dell'Eawag pubblicato nel dicembre del 2006, lo stato di attuazione delle prescrizioni relative al risanamento nei cantoni può essere riassunto come segue:
- Cinque cantoni non hanno, o non hanno più, prelievi d'acqua da risanare sul territorio di loro competenza (AI, BL, BS, GE, SH);
- quattro cantoni hanno risanato oltre il 20 per cento dei prelievi (AG, SO, SG, ZG);
- nove cantoni hanno effettuato alcuni risanamenti, che riguardano tuttavia meno del 20 per cento dei prelievi (BE, FR, GL, GR, LU, NE, TI, VD, ZH);
- otto cantoni non hanno ancora effettuato alcun risanamento (AR, JU, NW, OW, SZ, TG, UR, VS).
Al fine di rispettare il termine del 2012, si richiede ai cantoni un impegno sistematico per effettuare i risanamenti necessari entro quella data.
3. La legislazione in vigore non contempla alcuna disposizione esplicitamente volta a migliorare il trasporto solido di fondo o ad attenuare gli effetti delle ondate di piena artificiali generate a valle delle centrali ad accumulazione. In pratica, le misure adottate a tal fine sono spesso basate sulla legge federale sulla pesca (LFSP, RS 923.0). Il Consiglio federale ha illustrato la situazione giuridica in quest'ambito nel suo messaggio del 27 giugno 2007 concernente l'iniziativa popolare "Acqua viva".
4. Nel suo messaggio concernente l'iniziativa popolare "Acqua viva", il Consiglio federale ha riconosciuto la necessità di adottare un certo numero di misure per migliorare l'attuale stato dei corsi d'acqua. Poiché, in linea di principio, le basi legali sono sufficienti, il governo ritiene che sia necessario attuare in modo rigoroso le leggi in vigore. A tal fine, nel quadro della nuova perequazione finanziaria, la Confederazione esorta i cantoni a realizzare progetti di protezione contro le piene che tengano conto in particolare degli aspetti ecologici, se necessario mediante la concessione di sovvenzioni più elevate.
La direttiva 2000/60/CE dell'Unione europea che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque non è vincolante per la Svizzera. Inoltre, il termine del 2015 per il raggiungimento di un buono stato ecologico nei corpi idrici può essere prorogato di dodici anni, in caso di condizioni sfavorevoli, o fino al 2027 (art. 4 par. 4 lett. c della direttiva 2000/60/CE). A titolo di confronto, con i mezzi finanziari di varia provenienza (Confederazione, cantoni, comuni e terzi) messi attualmente a disposizione per i progetti di rinaturazione e i progetti di protezione contro le piene che riguardano anche le rinaturazioni, in Svizzera potrà essere risanato, entro il 2027, circa il 20 per cento dei corsi d'acqua da rinaturare.
5. La carta svizzera dei deflussi residuali riporta 1406 prelievi d'acqua destinati alla produzione di energia idroelettrica. Di questi, 1262 hanno un impatto ambientale considerato molto importante, in quanto il volume d'acqua prelevato rappresenta oltre il 50 per cento della portata naturale media di un corso d'acqua in periodo di magra. Inoltre 144 prelievi sono stati autorizzati dopo il 1992, ovvero dopo l'entrata in vigore della nuova legge federale sulla protezione delle acque, e devono pertanto rispettare le disposizioni sui deflussi residuali. Finora sono stati parzialmente risanati, secondo gli articoli 80 e segg. LPAc, circa 120 prelievi d'acqua. Rimangono dunque ancora circa 1000 prelievi, che dovranno essere parzialmente risanati in via prioritaria entro il 2012 o totalmente risanati da qui al 2070 circa al momento del rinnovo delle concessioni.
6. Con i mezzi finanziari di varia provenienza (Confederazione, cantoni, comuni e terzi) messi attualmente a disposizione, ci vorranno ancora diverse generazioni prima che vengano risanati tutti i corsi d'acqua che sarebbe opportuno rinaturare dal punto di vista tecnico, economico ed ecologico. Per l'adempimento di questo compito rivestono un'importanza fondamentale il lavoro svolto dai cantoni e i mezzi finanziari disponibili, che sono al momento limitati.
Risposta del Consiglio federale.