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07.3655 · Postulato · 2007-10-04

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di esaminare l'introduzione delle seguenti modifiche per le carte del conducente, le carte dell'azienda e le carte dell'officina:

- Le carte del conducente, le carte dell'azienda e le carte dell'officina (odocronografo digitale) sono rilasciate senza limitazione temporale analogamente alla licenza di condurre in formato carta di credito (LCC).

- In caso di controlli di polizia (OLR) la carta del conducente (con chip di dati) è sufficiente. La stampa dei fogli e i dischi dell'odocronografo già utilizzati non devono più essere esibiti.

Begründung

Le carte del conducente sono attualmente valide soltanto cinque anni, le licenze di condurre, incluse quelle per gli autocarri, sono invece rilasciate a tempo indeterminato. Oggi, la carta del conducente è amministrata dall'azienda che deve provvedere al rinnovo ogni cinque anni. Questa procedura genera ulteriori oneri amministrativi.

Per le citate carte è riscosso un importo di 100 franchi a carta. Si tratta di un costo che l'azienda o il conducente deve sostenere oltre alla TTPCP. L'odocronografo digitale non era stato voluto né dalle aziende né dai conducenti, è stato introdotto su richiesta dell'autorità.

Ogni carta del conducente è munita di un chip di dati sui cui sono registrate le ultime 28 giornate lavorative. Ciononostante il conducente è tenuto a portare con sé e a esibire la stampa dei dati digitali della settimana corrente e dell'ultimo giorno della settimana precedente.

Si tratta di oneri amministrativi totalmente superflui nell'era dell'informatica. Il detentore del veicolo deve già sostenere gli elevati costi d'acquisto dell'odocronografo digitale. C'è quindi da attendersi che anche l'autorità di controllo (polizia) sia dotata di un apposito lettore.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Le quattro carte per l'odocronografo digitale (carta del conducente, carta dell'azienda, carta dell'officina e carta di controllo) sono munite di un certificato svizzero e di un certificato europeo che costituiscono parte integrante e obbligatoria del sistema di sicurezza. In tutta l'area Euro questi certificati sono limitati nel tempo. Ad esempio, le carte del conducente sono valide cinque anni. Senza il certificato internazionale e nazionale non possono essere emesse carte per l'odocronografo funzionanti. Decorsi i cinque anni di validità del certificato, le carte non sono più accettate dall'odocronografo; ad esempio, nel caso delle carte del conducente non vengono più registrate le ore/i periodi di lavoro, di guida e di riposo. In ambito industriale garantire una durata di vita di cinque anni costituisce una sfida particolare sia per quanto concerne i materiali sia da un punto di vista dell'elettronica. Un'estensione della validità delle carte per l'odocronografo non è prevista in nessuno dei 43 Stati che hanno adottato questo sistema e questo per motivi legati ai materiali impiegati e per ragioni tecniche e di sicurezza. Di conseguenza la Svizzera non può aumentare unilateralmente la durata della validità. Secondo la legislazione svizzera vigente, il conducente che guida alternativamente un veicolo con odocronografo analogico e un veicolo con odocronografo digitale deve, alla fine dell'attività professionale o al cambio di veicolo, fare una copia stampata dall'odocronografo digitale come anche poter presentare in ogni momento all'autorità i dischi e gli estratti della settimana in corso, il disco e gli estratti dell'ultimo giorno della settimana precedente durante la quale ha guidato un veicolo nonché la carta del conducente (art. 14c cpv. 3 dell'ordinanza per gli autisti, OLR1; RS 822.221).

Attualmente l'OLR1 è sottoposta a revisione e adeguata al diritto europeo. Anche la disposizione summenzionata è toccata dalla revisione in quanto non più conforme al diritto comunitario. In futuro, nei casi in cui il conducente guiderà alternativamente veicoli con odocronografo analogico e veicoli con odocronografo digitale non sarà più necessario, alla fine dell'attività professionale, fare una copia dall'odocronografo digitale e averla con sé. Poter presentare la carta del conducente sarà sufficiente, ciò che in definitiva semplificherà di molto il lavoro di questi autisti. Per l'autorità di controllo non vi sarà alcun cambiamento, in quanto tutti i dati si troveranno sulla carta del conducente e potranno essere letti direttamente tramite un apposito software. Per questo aspetto quindi il postulato è adempiuto.

Tuttavia il conducente non potrà astenersi dal portare con sé i dischi dell'odocronografo per i giorni in cui era alla guida di un veicolo con odocronografo analogico. In caso contrario, visto che questi dati non si trovano sulla carta del conducente, la polizia non avrebbe la possibilità di effettuare controlli in merito.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.