07.3847 · Mozione · 2007-12-20
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
In determinati casi occorre aumentare da 22 a 25 anni la soglia massima d'età per misure prevista all'articolo 19 capoverso 2 DPMin.
Begründung
L'effetto preventivo del diritto penale sui giovani e l'efficacia delle misure educative mirate sono generalmente riconosciuti. La sanzione è vista come opportunità per correggere sviluppi negativi. Sotto tale ottica, l'onere finanziario per una misura di diritto penale rappresenta un buon investimento per il futuro. Oltre ai mezzi finanziari, occorre anche il tempo necessario affinché gli interventi possano dare i risultati auspicati. Il nuovo diritto penale minorile (DPMin) prevede tuttavia che le misure protettive educative e terapeutiche cessino quando l'interessato compie 22 anni (in passato il limite era fissato a 25 anni in certi casi). Tale soglia d'età potrebbe tuttavia privare i giovani autori della terapia ottimale, aumentandone il rischio di recidiva.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Come ha già spiegato nella sua risposta del 7 dicembre 2007 all'interrogazione Galladé (07.1110, Soglia massima d'età per misure protettive educative e terapeutiche nel diritto penale minorile. Necessità di modifica), anche il Consiglio federale è convinto della grande efficacia di sanzioni educative mirate, segnatamente nel diritto penale minorile, e della necessità di disporre di tempo sufficiente a favorire il reinserimento sociale.
A prima vista potrebbe dunque stupire che nel nuovo diritto penale minorile (DPMin) la soglia d'età massima per collocare in un istituto giovani passibili di pena particolarmente pericolosi o molto difficili sia stata ridotta da 25 a 22 anni. Tuttavia, già il vecchio diritto penale minorile fissava tale soglia d'età massima a 20 o 22 anni per tutte le altre misure educative. Inoltre, la modifica si spiega in particolare con il cambiamento di sistema legato all'entrata in vigore del DPMin. Il vecchio diritto penale minorile si fondava su un principio monistico, vale a dire che il giudice poteva infliggere una pena o una misura. Il diritto vigente si basa per contro sul sistema dualistico facoltativo, in cui il giudice può, in presenza di date condizioni, pronunciare una pena e una misura. Proprio nel caso di giovani particolarmente pericolosi o difficili, il giudice potrebbe dunque spesso ordinare, oltre al collocamento in un istituto educativo (art. 15 DPMin), anche la pena della privazione della libertà (art. 25 DPMin). Se una misura deve essere interrotta prima di aver raggiunto il suo scopo poiché il giovane ha compiuto 22 anni, l'autorità giudicante decide se e in che misura la pena inflitta debba ancora essere eseguita (art. 32 DPMin). Sussiste quindi la possibilità di ordinare una privazione della libertà e di proseguire i provvedimenti educativi avviati in tale ambito (cfr. art. 27 DPMin).
L'autorità d'esecuzione è del resto obbligata a chiedere per tempo l'applicazione di misure tutorie adeguate qualora la soppressione di una misura protettiva comporti gravi svantaggi per l'interessato stesso o per la sicurezza altrui (art. 19 cpv. 3 DPMin). Ai giovani è dunque garantita un'assistenza adeguata anche in assenza di una privazione della libertà da eseguire alla fine della misura.
Al momento il Consiglio federale non ritiene pertanto necessario adeguare il DPMin entrato in vigore appena il 1° gennaio 2007. È tuttavia previsto di approfondire la questione nell'ambito di una valutazione del nuovo DPMin. Se dovessero essere rilevate lacune, il Consiglio federale adotterà i provvedimenti del caso.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.